Dalla (facile) prova dell’esistenza del contratto di cessione in caso di cessione di crediti in blocco e alla (difficile) prova della nullità delle fideiussioni post 2005.
Nota a App. Ancona, Sez. I, 28 febbraio 2025, n. 35.

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La pronuncia della Corte d’Appello di Ancora qui in commento si inserisce e ripercorre la giurisprudenza sulla prova della cessione del credito azionato in giudizio e, rigettato il primo motivo d’appello ripercorre anche la disciplina relativa alla prova della nullità delle fideiussioni post 2005.
La vicenda scaturisce dal rigetto di un’opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da un fideiussore in quanto il Tribunale riteneva provata la titolarità del credito.
Successivamente, in appello, al primo motivo, il fideiussore censurava la predetta sentenza nella parte in cui il Tribunale riteneva provata la cessione mediante la produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e di un deposito fiduciario “munito di sigillo e firma del notaio depositario”.
Il Collegio chiamato in richiesta di riforma della sentenza faceva riferimento alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688) che ha più volte specificato il seguente principio: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è un adempimento sul piano sostanziale che non esonera, in caso di contestazione, dall’onere della prova relativo all’inclusione del credito per cui si agisce nella cessione in blocco.
Prosegue, poi, la Corte, con il logico passaggio successivo: come deve, quindi, essere provata l’esistenza del credito per cui si agisce in quelli oggetto della cessione? Richiamando testualmente la recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 la Corte ha ritenuto che 1) opera il principio di non contestazione; 2) in caso di contestazione la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito. Il discrimine, dunque, è il seguente: qualora non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l’inclusione del credito azionato, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova; qualora, invece, si controverte relativamente all’esistenza della cessione del credito azionato si deve provvedere alla specifica prova e l’avviso in Gazzetta non può che costituire un indizio.
Passando dal generale allo specifico, nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la produzione (e quindi la disponibilità) da parte della società che agiva per il recupero del credito di tutti i documenti relativi all’obbligazione principale e all’obbligazione di garanzia fosse circostanza idonea, unitamente all’avviso di cessione, a provare l’avvenuta cessione.
In conclusioni, rigettando l’appello, la Corte specifica ulteriormente che in caso di sentenza di condanna che ha rigettato l’eccezione di carenza della titolarità del credito in capo a chi si afferma creditore, interviene il 1189 cc a garanzia dell’efficacia liberatoria del pagamento.
Premesso ciò, dunque, la Corte, passa all’esame della censura relativa alla nullità delle fideiussioni prestate nel periodo 2008-2009 corrispondenti al noto e stranoto schema abi.
Qui, in ossequio alla ormai consolidata giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto che chi agisce (rectius, quasi sempre, eccepisce) la nullità deve allegare e fornire specifica prova della permanenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni, non essendo sufficiente il riscontro della presenza nel modulo delle clausole corrispondenti a quelle sanzionate dalla Banca d’Italia e ciò perchè non vige al di fuori del noto periodo la presunzione di condotta illecita. Come ben si potrà immaginare, inoltre, la Corte ha specificato che in ogni caso il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia non può essere esteso alle fideiussioni specifiche, atteso che il predetto provvedimento è riferito alle sole fideiussioni omnibus.
Mar 15, 2025 0
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