Strade dissestate e buche, chi paga i danni?
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Oltre un italiano su due ritiene che le pessime condizioni delle strade, i cantieri non ben delineati ed evidenziati, le buche, le radici non manutenute siano tra le principali cause di incidenti.
La responsabilità per i danni provocati da buche stradali, in base al Codice della Strada art. 14, “l’ente pubblico ha l’obbligo di mantenere la strada in condizioni sicure e segnalare tempestivamente eventuali pericoli.” Quindi è palese che ricada proprio sull’Ente proprietario o gestore della strada l’obbligo di garantire la sicurezza della rete viaria attraverso una costante manutenzione e il corretto posizionamento della segnaletica.
Strade dissestate e buche, chi paga i danni?
Per semplificare, anche se è sempre meglio verificare le competenze, il Comune ha responsabilità per le strade urbane, mentre la competenza passa alla Provincia per le direttrici provinciali, la Regione o all’ANAS per le direttive regionali o statali. Anche se questa responsabilità è ben delineata dalla legge, il problema delle buche resta, soprattutto nelle grandi città, dove ogni giorno migliaia di automobilisti, ma ancora di più motociclisti per i quali il rischio è ancora più grave, si trovano a fare i conti con strade danneggiate e spesso molto pericolose.
Ma se le strade che percorriamo non sono sicure, tenute in ordine e ci causano un danno? È possibile chiedere un risarcimento se la mia auto viene danneggiata da una buca stradale? Ne abbiamo il diritto? La risposta è sì, anche se non è una procedura semplice e se siamo in grado di ‘provare’ che il danno ricevuto è stato causato dalla pessima manutenzione della strada.
Il parere della Cassazione
La Corte di Cassazione a fine 2024, ha ribadito nell’ordinanza n.18518/2024, che chi subisca un danno a causa di una strada dissestata debba il nesso causale tra la buca e il danno, cioè dimostrare senza ombra di dubbio che quel danno è stato causato dal dissesto stradale e non, per esempio, da una propria distrazione, da un superamento dei limiti di velocità etc.
Motivo per cui in alcune grandi città, nei tratti stradali più pericolosi alcuni comuni hanno preferito imporre un limite a 30km/orari invece che provvedere a sistemare il mento stradale divenuto pericoloso, e teatro di incidenti anche mortali. Spetta infatti all’Ente pubblico titolare del tratto stradale dove è avvenuto l’incidente, provare che si sia trattato di un caso isolato, con altri fattori concorrenti in ballo come abbiamo visto per liberarsi da responsabilità come visibilità, segnaletica e distrazione alla guida che possono aver con-causato il problema.
I principi del codice civile
L’art. 2051 del codice civile stabilisce il principio della ‘responsabilità oggettiva’ del custode, nello specifico l’Ente pubblico è responsabile dei danni causati dalle strade di sua competenza, salvo che sia provato l’imprevedibile e inevitabile accadimento fortuito.
Se preso a riferimento l’art. 2043 del codice civile però, si può rinvenire una responsabilità dell’ente nel non aver adottato adeguate misure di manutenzione o segnalazione dei pericoli. In tal caso, la responsabilità è di tipo aquiliano e si basa sulla colpa dell’ente, che deve vigilare e garantire la sicurezza della viabilità. Questo concetto si basa sulla responsabilità per il danno causato a terzi.
Il termine così evocativo vuole richiamare l’idea di un’azione dannosa che si abbatte come un’aquila sulle vittime, sottolineando così la gravità e l’impatto negativo che può avere sull’individuo danneggiato e rappresenta un pilastro fondamentale del sistema giuridico italiano.
La responsabilità ex delicto nota anche come aquiliana, prende il nome dalla lex Aquilia del 287 a.C., che per la prima volta nel diritto romano ha stabilito la responsabilità civile derivante da un’azione illecita, intenzionale o colposa, che provoca un ingiusto danno a terzi come è indicato nell’articolo 2043 del codice civile.
E l’Ente a rispondere dei danni
La Corte di Cassazione con n. 15742/2019 ha ribadito che è l’Ente a rispondere dei danni causati dalle buche stradali, a meno che non provi, come abbiamo già visto, l’imprevedibilità dell’evento, il caso fortuito oppure il comportamento imprudente del conducente.
Proprio per questo l’Ente, per non pagare il rimborso, deve riuscire a dimostrare, come abbiamo visto, il caso fortuito, come per una buca apertasi all’improvviso, magari per una lunga giornata di pioggia e maltempo. In alternativa dovrà dimostrare il concorso di colpa del danneggiato, quindi che anche il danneggiato ha fatto la propria parte rispetto al danneggiamento finale, come guida distratta o imprudente, limiti di velocità non rispettato così come segnaletica stradale non rispettata.
Cosa può far crescere le opportunità di ottenere un risarcimento?
Se vogliamo sperare di riuscire ad ottenere un risarcimento a seguito di un danno causato da una buca stradale è opportuno innanzitutto dotarsi di prove chiare, tempestive e complete. Legalmente si dice che ‘l’onere della prova spetta al danneggiato’. Questo significa che sarà necessariamente l’automobilista danneggiato a dover dimostrare l’accaduto, il danno subito e a rendere chiaro come esista una connessione diretta, di causa/effetto tra la strada dissestata e l’incidente avvenuto.
È consigliabile dunque procurarsi fotografie e video per dimostrare la posizione del danno e il sedime stradale; sono utili primi piani di dettaglio della buca o del dosso, mentre per evidenziare la profondità della buca si possono usare oggetti di confronto, come un righello.
È sempre bene fotografare la targa del veicolo e i punti d’impatto, ancora di maggiore utilità potrebbe essere fare un video per documentare la viabilità e l’assenza di segnaletica, annotare data, ora e condizioni del sinistro, eventualmente, usare la geolocalizzazione delle foto, testimonianze oculari, richiedere inoltre l’intervento delle autorità per effettuare il verbale dell’incidente, potrebbe essere decisivo, fornire una prova ufficiale del dissesto stradale.
Inoltre si dovranno allegare preventivi e fatture del gommista o del meccanico per effettuare la riparazione, in caso siano state necessarie ricevute del carro attrezzi.
La procedura prevista dalla legge
Prima di avviare percorso e richiesta è bene sapere che la procedura prevista dalla legge è articolata in due fasi principali:
- la fase stragiudiziale, con un tentativo di risoluzione bonaria, prima di agire in giudizio, è di fatto utile tentare una mediazione o negoziazione assistita accompagnata dagli avvocati. Se questa procedura non dovesse arrivare ad un esito positivo, vi sarà poi la possibilità di ricorrere alla fase giudiziale, ricorrendo in tribunale.
- se la fase stragiudiziale fallisce, infatti, l’unica via sarà quella di avviare una azione legale. Il percorso legale sarà quello di ricorrere al Giudice di Pace per danni fino a €5.000, mentre per danni superiori sarà necessario ricorrere al Tribunale Ordinario.
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