Conversione del mutuo fondiario in ipotecario: in quali ipotesi?
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19 del 2 gennaio 2025 si è pronunciata in materia di conversione in mutuo ipotecario del contratto di mutuo fondiario dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.u.b., nelle ipotesi di inapplicabilità del principio espresso dalle Sezioni Unite con Sentenza del 2022. La […] L'articolo Conversione del mutuo fondiario in ipotecario: in quali ipotesi? proviene da Iusletter.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19 del 2 gennaio 2025 si è pronunciata in materia di conversione in mutuo ipotecario del contratto di mutuo fondiario dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.u.b., nelle ipotesi di inapplicabilità del principio espresso dalle Sezioni Unite con Sentenza del 2022.
La vicenda trae origine da un ricorso in Cassazione proposto da una banca avverso il decreto con cui il Tribunale di Padova ha rigettato l’opposizione allo stato passivo dalla stessa proposta ex art. 98 L.Fall.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo fondiario, concesso dalla banca ad un’impresa poi dichiarata fallita, per superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 comma II T.u.b. e, al contempo, ha negato la conversione del contratto in mutuo ipotecario.
Nello specifico, il Tribunale ha rigettato la domanda di conversione del predetto contratto in mutuo ipotecario per mancanza dei presupposti di cui all’art. 1424 c.c. e, per l’effetto, ha ammesso la banca al passivo quale creditore chirografario, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto, ritenendo fondato il motivo allo stesso sotteso.
Rileva la Corte che, ai sensi dell’art. 1424 c.c. «il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità».
Pertanto, secondo i giudici di legittimità, la conversione del negozio nullo ex art. 1424 c.c. si verifica nelle ipotesi in cui le parti, al momento della conclusione del contratto, non siano a conoscenza della causa di nullità.
Di contro, non si potrà parlare di conversione del negozio nullo, qualora le parti abbiano inteso procedere comunque alla stipula dello stesso, pur essendo consapevoli della sua nullità.
Di conseguenza, nel caso in esame, il Tribunale avrebbe dovuto accertare la consapevolezza delle parti, non soltanto in merito al superamento in sé del limite di finanziabilità, quanto piuttosto alla conseguente nullità del contratto.
Alla luce di tali osservazioni, pertanto, la Suprema Corte ha affermato che, affinché possa realizzarsi la conversione del negozio nullo ai sensi dell’art. 1424 c.c., non occorre l’accertamento della volontà delle parti di accettare il diverso contratto – poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell’atto compiuto, ostativa alla conversione stessa – ma è sufficiente che l’intento pratico originariamente perseguito sia soddisfatto anche solo in parte dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.
Pertanto, secondo la Corte, in tema di mutuo fondiario, nell’ipotesi in cui lo stesso venga dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, T.u.b. e non sia possibile applicare il principio di diritto espresso delle Sezioni Unite sul punto, non si avrà conversione in ipotecario qualora le parti fossero a conoscenza della nullità virtuale del negozio, piuttosto che del mero superamento del predetto limite di finanziabilità.
L'articolo Conversione del mutuo fondiario in ipotecario: in quali ipotesi? proviene da Iusletter.