Congedo matrimoniale: ecco tutte le specifiche
Il congedo matrimoniale consiste in un periodo di astensione dal lavoro, generalmente retribuito al 100%, durante il quale il lavoratore può dedicarsi ai festeggiamenti e al viaggio di nozze senza dover ricorrere a ferie o a permessi. Di solito ha una durata di 15 giorni di calendario consecutivi, senza possibilità di frazionamento e vi rientrano anche i fine settimana e i giorni festivi. L’accesso al permesso matrimoniale è regolato sia dalla normativa nazionale che dai Contratti collettivi, i quali possono stabilire specifiche modalità di fruizione. La procedura prevede che la richiesta di congedo matrimoniale debba essere presentata con un congruo preavviso, specificando le date di assenza, e successivamente, al rientro in servizio, bisogna consegnare il certificato di matrimonio per congedo matrimoniale. A differenza di quanto previsto per le ferie, il datore di lavoro non può rifiutare la richiesta, a condizione che il dipendente rispetti i termini e le modalità di preavviso. L’Inps riconosce la possibilità di fruirne anche ai disoccupati, a patto che questi possano dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio, o unione civile, hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative. Non beneficiano del congedo matrimoniale i lavoratori assunti da meno di una settimana e quelli ancora in prova. Il congedo matrimoniale va usufruito entro il 30° giorno successivo alla data del matrimonio. Non c’è una norma che obbliga il lavoratore a richiederlo. Questo, quindi, può rinunciarci, oppure usufruirne solo in parte. L'articolo Congedo matrimoniale: ecco tutte le specifiche proviene da Business24tv.it. Congedo matrimoniale: ecco tutte le specifiche

Il congedo matrimoniale consiste in un periodo di astensione dal lavoro, generalmente retribuito al 100%, durante il quale il lavoratore può dedicarsi ai festeggiamenti e al viaggio di nozze senza dover ricorrere a ferie o a permessi. Di solito ha una durata di 15 giorni di calendario consecutivi, senza possibilità di frazionamento e vi rientrano anche i fine settimana e i giorni festivi.
L’accesso al permesso matrimoniale è regolato sia dalla normativa nazionale che dai Contratti collettivi, i quali possono stabilire specifiche modalità di fruizione.
La procedura prevede che la richiesta di congedo matrimoniale debba essere presentata con un congruo preavviso, specificando le date di assenza, e successivamente, al rientro in servizio, bisogna consegnare il certificato di matrimonio per congedo matrimoniale. A differenza di quanto previsto per le ferie, il datore di lavoro non può rifiutare la richiesta, a condizione che il dipendente rispetti i termini e le modalità di preavviso.
L’Inps riconosce la possibilità di fruirne anche ai disoccupati, a patto che questi possano dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio, o unione civile, hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative. Non beneficiano del congedo matrimoniale i lavoratori assunti da meno di una settimana e quelli ancora in prova.
Il congedo matrimoniale va usufruito entro il 30° giorno successivo alla data del matrimonio. Non c’è una norma che obbliga il lavoratore a richiederlo. Questo, quindi, può rinunciarci, oppure usufruirne solo in parte.
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