Concordato con revoca. Al buio

Adesioni al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026 con possibilità di revoca ma al buio. Per la prima volta le istruzioni del modello Cpb contemplano la possibilità di revocare la sottoscrizione l’accordo fiscale ma all’interno delle comunicazione non risulta presenta una specifica casella per manifestare questa volontà che si ritiene dunque esercitabile […] L'articolo Concordato con revoca. Al buio proviene da Iusletter.

Apr 16, 2025 - 18:27
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Concordato con revoca. Al buio

Adesioni al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026 con possibilità di revoca ma al buio.

Per la prima volta le istruzioni del modello Cpb contemplano la possibilità di revocare la sottoscrizione l’accordo fiscale ma all’interno delle comunicazione non risulta presenta una specifica casella per manifestare questa volontà che si ritiene dunque esercitabile tramite la trasmissione di un nuovo modello senza l’accettazione della proposta.

Intanto l’agenzia delle entrate con l’interpello n.102/2025 conferma la possibilità per le società di capitali che hanno sottoscritto o che sottoscriveranno il patto di mantenere in piedi il concordato preventivo biennale qualora i soci della società cedano o conferiscono le quote di partecipazione della stessa.

La revoca del concordato con suspense.

Nelle istruzioni allegate al modello Cpb 2025 pubblicato dall’agenzia delle entrate con il provvedimento n. 172928 /2025 del 9 aprile scorso viene riportato che le informazioni anagrafiche vanno compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l’accettazione di una precedente proposta di concordato.

Non è specificato o dettagliato altro ma tanto basta per comprendere che all’amministrazione finanziaria contempla la possibilità di un ripensamento dall’adesione al Cpb. Nella versione attuale del modello però non esiste una specifica sezione o casella che, il contribuente che ha già inviato una comunicazione con adesione, possa compilare o sottoscrivere per revocare la volontà precedentemente espressa di entrare nel patto.

E’ possibile quindi presumere che la revoca si eserciti inviando un nuovo modello Cpb senza più il rigo P10 “accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi P02 e P03” compilato.

Ovviamente così come l’adesione, anche la revocata va manifestata attraverso un nuovo modello trasmesso nei termini ordinari fissati per il 30 settembre 2025 (scadenza prorogata dal 31 luglio in conseguenze delle modifiche apportate al decreto correttivo).

Conferimenti e cessioni di quote lasciano il piedi il patto.

Con la risposta n.102/2025 pubblicata ieri l’agenzia delle entrate ha specificato che non opera la causa di cessazione di cui all’articolo 21 c.1 lettera b-ter del dlgs 13/2024 (norma che disciplina il Cpb) quando vengono conferite o cedute le quote di una società di capitali che ha aderito al patto fiscale.

L’istante nell’interpello chiedeva infatti all’amministrazione se la cessione/conferimento dell’intera quota sociale di una srl che aveva aderito al patto, da parte del socio, avrebbe fatto cessare il concordato preventivo biennale sottoscritto dalla società stessa.

Ai sensi del citato articolo 21 c.1 lettera b-ter il Cpb cessa di avere efficacia nell’anno in cui la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

L’agenzia delle entrate risponde specificando che essendo l’instante una srl, il conferimento/la cessione delle sue quote non integrano la causa di cessazione poc’anzi descritta.

La società infatti non si rende né conferente/cedente né conferitaria/cessionaria di partecipazioni (o di altri asset) ma sono le sue quote ad essere oggetto dell’operazione.

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