Commissioni di intermediazione: chi è legittimato passivamente?

Il Tribunale di Campobasso ha chiarito che, con riferimento alle commissioni di intermediazione richieste dai consumatori a seguito dell’estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, il soggetto legittimato passivamente a resistere in giudizio e, conseguentemente, tenuto all’eventuale restituzione di detti costi, è l’intermediario finanziario e non l’Istituto di Credito. […] L'articolo Commissioni di intermediazione: chi è legittimato passivamente? proviene da Iusletter.

Feb 28, 2025 - 14:06
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Commissioni di intermediazione: chi è legittimato passivamente?

Il Tribunale di Campobasso ha chiarito che, con riferimento alle commissioni di intermediazione richieste dai consumatori a seguito dell’estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, il soggetto legittimato passivamente a resistere in giudizio e, conseguentemente, tenuto all’eventuale restituzione di detti costi, è l’intermediario finanziario e non l’Istituto di Credito.

Il Giudice è pervenuto a tale conclusione, riconoscendo che, nel caso di specie, la Banca aveva documentalmente dimostrato, non solo che nel contratto si potevano rinvenire tutti i riferimenti afferenti alla società di intermediazione intervenuta nell’attività creditizia, ma altresì di non aver incamerato le somme relative alle commissioni di intermediazione. Infatti, queste ultime erano state corrisposte dall’Istituto di Credito in favore dell’intermediario.

Di contro, l’attore non aveva utilmente contestato le circostanze di fatto e di diritto dedotte dalla convenuta.

L’impatto della pronuncia è notevole, considerata la serialità e la mole del contenzioso in materia di contratti di cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Difatti, in materia, non vi uniformità tra la giurisprudenza di merito, che spesso propende per la legittimazione passiva della Banca, ferma tuttavia la possibilità per quest’ultima di agire in regresso nei confronti dell’intermediario: ciò sulla scorta di un asserito collegamento negoziale tra il contratto di intermediazione ed il contratto di finanziamento verso il quale il primo è preordinato ed accessorio.

Tale orientamento, però, non pare condivisibile, perché gli Istituti di Credito, condannati alla restituzione delle commissioni di intermediazione, si troverebbero nella condizione di dover incardinare diversi giudizi citando le società di intermediazione creditizia, affrontando un procedimento gravoso ed antieconomico sia in termini temporali (in quanto i soggetti coinvolti dovrebbero comunque attendere le lente tempistiche della macchina giurisdizionale), sia perché gli importi sono generalmente esigui (pur essendo considerevoli se considerati su larga scala).

La sentenza del Tribunale di Campobasso, contrariamente, risolve il problema in radice, affermando in buona sostanza che il consumatore non deve rivolgersi all’Istituto di Credito, bensì direttamente alla società di intermediazione.

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