Nel caso di specie, la cessionaria sosteneva che il credito fosse stato ceduto insieme a una molteplicità di altri crediti, mediante dunque una cessione in blocco, e che tale cessione fosse stata notificata mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ciò posto, i giudici di appello hanno ritenuto potersi presumere che in detto blocco di crediti vi fosse anche quello oggetto di controversia, in quanto la cessione ha riguardato tutti i crediti in sofferenza maturati in circa un quarantennio, sulla base del rilievo che quello per cui è causa era, per l’appunto, maturato nel corso di quel periodo.
Orbene, come più volte statuito dalla Corte Suprema di Cassazione, la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco non è invero sufficiente a far presumere che anche il credito in contestazione sia stato ceduto, occorrendo, quando come nella specie vi sia contestazione al riguardo, che il giudice di merito compia un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire valore meramente indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente[1]. Il giudice di merito può, invero, dedurre che quello oggetto di controversia sia compreso nel blocco dei crediti ceduti argomentando dal rilievo che il primo appartiene alla medesima categoria dei secondi, e cioè dal fatto che il credito ceduto rientra nella categoria di quelli ceduti in blocco, purché risulti consentito individuarlo senza incertezze[2].
Nella specie, l’accertamento della Corte territoriale riposava sulla circostanza che il credito in argomento fosse deteriorato, e che fossero stati dalla Banca ceduti alla controricorrente tutti i crediti deteriorati insorti nel corso di oltre quaranta anni. In particolare, la cessione in blocco aveva avuto, nel caso ad oggetto, crediti maturati del 1975 al 2016, dunque per 41 anni, trattandosi pertanto di una vasta tipologia di crediti di numero evidentemente elevato.
Va considerato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco sostituisce la notifica dell’avvenuta cessione, è cioè una modalità equipollente a quest’ultima, sicché dimostrando di avere effettuato la pubblicazione si prova l’avvenuta notifica della cessione. Altra e diversa questione è peraltro quella concernente la prova dell’inclusione dello specifico credito contestato tra quelli ceduti in blocco, il che non discende dalla mera prova della notifica[3].
Allegando che la cessione in blocco è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale si dimostra che è stato posto in essere un equipollente della notificazione ai debitori ceduti, ma non anche che uno specifico credito rientri tra quelli oggetto della cessione. In caso di contestazione da parte del debitore in ordine ad una tale ricomprensione, la relativa prova può presumersi allorquando il credito in considerazione rientri nella categoria di quelli ceduti in blocco. È al riguardo, peraltro, necessario che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa pervenirsi a concludere che anche il credito in contestazione rientra per tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione in ragione delle relative comuni caratteristiche. Orbene, nella specie siffatto accertamento non è stato dalla Corte di merito compiutamente e correttamente effettuato. L’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, oltre ad essere generica (tutti i finanziamenti dichiarati deteriorati) è invero relativa a crediti maturati in un lunghissimo arco temporale, ben 41 anni. A tale stregua una siffatta indicazione non legittima l’affermazione che la presunzione possa fondarsi sui necessari indizi gravi, precisi e concordanti. In altri termini, la mera affermazione che nella specie sono stati dalla Banca ceduti in blocco crediti maturati in ben 41 anni e dichiarati “deteriorati” (espressione tra l’altro atecnica, che non consente di individuare una tipologia giuridica di crediti rispetto ad altre), non si appalesa idonea a fondare di per sé una raggiunta prova per presunzioni nella specie in ordine alla effettiva ricomprensione nella medesima anche del credito oggetto di causa.
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[1] Cfr. Cass. n. 17944/ 2023.
[2] Cfr. Cass. n. 4277/ 2023.
[3] Cfr. Cass. n. 17944/ 2023; Cass. n. 22151/ 2019.