Certificazione unica 2025, i redditi contenuti e le somme che stanno fuori
All'interno della certificazione unica 2025 sono contenuti alcuni redditi, altri invece ne sono esclusi. Ecco cosa si trova nel documento che arriva in questi giorni.

Siamo entrati nel vivo nella stagione della certificazione unica. Se è vero che il 17 marzo 2025 è stata la deadline entro la quale doveva essere effettuato l’invio di quella dei lavoratori dipendenti, le altre scadenze da tenere a mente sono il 31 marzo, per la CU 2025 dei lavoratori autonomi, e il 31 ottobre 2025, per il Modello 770, che deve essere utilizzato per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili attraverso la il Modello 730 precompilato.
La certificazione unica 2025 dovrebbe essere arrivata in questi giorni, se si è lavoratori dipendenti. O al massimo arriverà nel corso dei prossimi giorni se si è dei lavoratori autonomi. A questo punto è bene comprendere quali dati si troveranno e soprattutto cosa si troverà indicato: una delle peculiarità della Cu 2025 è costituita dalle somme non soggette a ritenuta, che vengono evidenziate con i codici 22 e 24, che sono stati indicati nella colonna 6.
Certificazione unica 2025, i compensi che sono contenuti al suo interno
All’interno della certificazione unica 2025 trovano spazio i seguenti dati:
- i compensi che sono stati erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2024;
- le ritenute che si riferiscono ai compensi – quelli che abbiamo indicato nel punto precedente – che sono state versate nel periodo compreso tra il 16 febbraio 2024 ed il 16 gennaio 2025.
CU 2025, i dati fiscali
Nella documentazione relativa alla certificazione unica 2025, che deve essere consegnata ai lavoratori autonomi, i compensi devono essere indicati nella parte relativa ai dati fiscali. Gli importi lordi da indicare devono essere al netto dell’Iva che eventualmente è dovuta. Non deve essere nemmeno indicato il contributo integrativo – pari al 2% o al 4% a seconda dei casi – che è destinato alle casse professionali: questo importo non costituisce parte del compenso.
Il discorso cambia, invece, per il contributo Inps destinato alla gestione separata lavoratori autonomi – in questo caso è una rivalsa pari al 4% – che addebitano i professionisti privi di una cassa previdenziale di categoria. Questo particolare addebito è parte integrante del compenso, quindi risulta essere assoggettato alla ritenuta d’acconto.
Ricordiamo che all’interno della certificazione unica, il sostituto d’imposta è obbligato ad indicare le somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
Lavoro autonomo, le somme non soggette a ritenuta
Nella compilazione della certificazione unica, i sostituti d’imposta ed i lavoratori devono prestare la dovuta attenzione all’indicazione dei seguenti redditi:
- non soggetti a ritenuta;
- esenti da imposta.
Nel caso in cui dovessero essere gestite queste particolari tipologie di reddito, è necessario che sia stato compilato in modo corretto il campo 6 della sezione dati fiscali del Modello CU lavoratori autonomi. All’interno di questa sezione deve essere indicato uno dei dati:
- codice 21, nel caso in cui le somme percepiti non sono soggetti a ritenuta;
- codice 22, per i redditi che sono esenti da imposta.
Le provvigioni degli agenti di commercio
I professionisti che dovessero percepire dei compensi a titolo di provvigioni – stiamo pensando agli agenti e ai rappresentanti – all’interno della certificazione unica troveranno indicato il codice 21 al punto 6. Una parte delle provvigioni, infatti, non sono soggette a ritenuta alla fonte: generalmente si tratta del 50% o dell’80% e seconda dei casi. L’articolo 25-bis del Dpr n. 600/73 ha espressamente disposto che:
I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 […], i quali corrispondono provvigioni, comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.
Il primo scaglione di reddito prevede un’aliquota al 23%: deve essere, quindi, nella misura del 50% dell’ammontare delle provvigioni dovute. Se, invece, questi lavoratori autonomi dovessero dichiarare ai committenti che, per esercitare la propria attività, si avvalgono del contributo di dipendenti o collaboratori, la ritenuta da applicare è pari al 20% dell’ammontare delle provvigioni maturate.
I compensi degli sportivi dilettanti
Particolarmente interessante da analizzare è il caso degli sportivi dilettanti, che può ingenerare qualche dubbio tra i percipienti. A finire sotto la lente d’ingrandimento è principalmente la certificazione unica rilasciata per i rimborsi spese forfettari, i premi e i compensi erogati per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica.
Questi importi devono essere certificati anche quando sono inferiori al limite di esenzione, che l’articolo 69 del Dpr n. 917/86 ha fissato in 15.000 euro. Questo significa che:
- nel caso in cui gli importi erogati dovessero superare i 15.000 euro, solo la parte eccedente concorre a formare il reddito dello sportivo;
- questo limite trova la sua naturale applicazione nell’ambito del lavoro autonomo assimilato e in quello abituale.
Fino a quando i compensi rimangono al di sotto dei 5.000 euro risultano essere esenti dalla contribuzione abituale.
Certificazione unica per i diritti d’autore e i brevetti
Particolare attenzione deve essere posta per i proventi che sono legati all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e dei brevetti. In questo novero vi rientrano anche gli articoli per le riviste e i giornali.
I proventi, che abbiamo appena citato, costituiscono reddito di lavoro autonomo nel caso in cui dovessero essere rispettati i seguenti requisiti:
- vengono percepiti direttamente dall’autore o dall’inventore;
- non sono stati conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.
I diritti d’autore devono essere tassati come segue. Viene applicata una ritenuta d’acconto pari al 20%:
- sul 60% dell’imponibile se i percipienti hanno meno di 35 anni;
- sul 75% dell’imponibile nel caso in cui i percipienti avessero più di 35 anni.