Certificazione medica non idonea: dipendente pubblico va licenziato

lentepubblica.it È legittimo il licenziamento del dipendente pubblico in caso di esibizione di certificazione medica non idonea per congedo per cure connesse allo stato di invalidità. L’assenza priva di valida giustificazione prevista dall’art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001 sussiste, nell’ipotesi di congedo per cure di cui all’art. 7, comma 1, del […] The post Certificazione medica non idonea: dipendente pubblico va licenziato appeared first on lentepubblica.it.

Mag 9, 2025 - 10:26
 0
Certificazione medica non idonea: dipendente pubblico va licenziato

lentepubblica.it

È legittimo il licenziamento del dipendente pubblico in caso di esibizione di certificazione medica non idonea per congedo per cure connesse allo stato di invalidità.


L’assenza priva di valida giustificazione prevista dall’art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001 sussiste, nell’ipotesi di congedo per cure di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 119 del 2011, qualora la relativa domanda non sia accompagnata, ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 7, da richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all’infermità invalidante riconosciuta, a nulla rilevando la documentazione che eventualmente si limiti ad attestarne, successivamente, l’avvenuta erogazione.

È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza 7 marzo 2025, n. 6133.

Il caso

Agli “Ermellini” è stato sottoposto il ricorso presentato da una dipendente di un’azienda sanitaria locale, finalizzato alla cassazione della sentenza resa dalla corte territoriale competente, che aveva respinto il gravame interposto nei confronti della pronuncia resa dal giudice di prime cure, con la quale era stata rigettata la doglianza avverso il licenziamento irrogato (con richiesta di reintegra nel posto di lavoro) a seguito di assenza ingiustificata dal servizio in relazione alla quale non erano stati trasmessi idonei giustificativi, con conseguente irrogazione della predetta sanzione espulsiva con preavviso di quattro mesi, non essendo stata accolta la prospettazione difensiva avanzata consistente nell’aver inviato istanza di congedo per cure ex art. 7 del d.lgs. n. 119/2011, con indicazione del periodo di fruizione del congedo e con successiva produzione di certificato attestante l’effettuazione delle cure rilasciato da un centro di fisioterapia.

I motivi di ricorso

La censura avverso la pronuncia resa dal giudice d’appello è stata affidata a due motivi.

Primo motivo: insussistenti le assenze ingiustificate

Con la prima doglianza la parte ricorrente ha ritenuto come insussistenti le assenze ingiustificate contestatele, atteso che, nonostante la mancata presentazione della richiesta del medico attestante la necessità della cura, non era esclusa la possibilità che il lavoratore potesse produrre, a giustificazione dell’assenza, anche un’attestazione cumulativa, rappresentando, comunque, che, pur in mancanza di un riscontro esplicito da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, aveva ritenuto, anche alla luce della prassi seguita in passato in casi del genere, che l’istanza di congedo fosse stata accolta implicitamente.

Il rigetto dei giudici del primo motivo di ricorso

Ai giudici di Piazza Cavour il motivo di doglianza interposto è stato ritenuto infondato alla luce del disposto recato sia dall’art. 55-quater, lett. b), del d.lgs. n. 165/2001, sia dall’art. 7, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 119/2011, alla cui lettura si fa rinvio.

Al riguardo, alla pronuncia in disamina è bastato affidarsi a precedenti arresti degli “Ermellini” per non accogliere il motivo avanzato.

I precedenti giuridici

Ed invero, è stato rammentato che la suprema magistratura di legittimità (Cass., Sez. L, n. 17335 del 25 agosto 2016) ha chiarito che, “ai sensi dell’art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, l’assenza per malattia è priva di rilievo disciplinare non se è solo ‘esistente od è (anche) comunicata’, ma quando è ‘giustificata’ nelle forme, inderogabili, previste dall’art. 55 septies, comma 1, sicché solo se sia stata attestata da certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale” e che (Cass., Sez. L, n. 17600 del 21 giugno 2021), “in tema di pubblico impiego privatizzato, l’assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio, consente l’intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell’art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, purché non ricorrano elementi che assurgano a ‘scriminante’ della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all’adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza”.

L’assenza della documentazione

Declinando nella fattispecie concreta sub iudice le predette coordinate giurisprudenziali, è stato osservato nella pronuncia in disamina che la corte d’appello territorialmente competente ha accertato che la prevista documentazione medica mancava, così come risultava che il datore di lavoro non aveva neppure accordato formalmente il permesso in argomento, a nulla rilevando il successivo invio, da parte della ricorrente, del certificato rilasciato da un centro di fisioterapia, certificato che poteva eventualmente provare la sottoposizione alle cure, ma non poteva sostituire l’intervento preventivo di una struttura sanitaria pubblica o di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Secondo motivo di ricorso: omessa valutazione in concreto

Con il secondo motivo di censura la parte ricorrente si è lamentata della ritenuta omessa valutazione in concreto, da parte della corte territoriale, della gravità del fatto contestato e della proporzionalità tra condotta e sanzione comminata, non essendosi data rilevanza, ad avviso dell’interessata, al fatto che le cure erano state comunque sostenute e che dalla documentazione depositata risultava che le sue azioni erano giustificate.

Il rigetto dei giudici del secondo motivo di ricorso

La doglianza è stata ritenuta inammissibile, in quanto il giudice del gravame aveva svolto un giudizio di proporzionalità e, comunque, lo stesso aveva svolto una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, dalla quale era emerso come la dipendente, nonostante fosse stata più volte richiesta di giustificarsi, non avesse mai ottemperato alle sollecitazioni ricevute, tanto da non presentarsi mai per rendere chiarimenti davanti all’organo competente e da far considerare al giudice del merito tutta la vicenda come caratterizzata da un’inescusabile negligenza della lavoratrice.

Certificazione medica non idonea: dipendente pubblico va licenziato

In conclusione, per i giudici di Piazza Cavour la mancata produzione delle certificazioni normativamente previste per il congedo per cure connesse allo status di invalidità rende la richiesta di congedo viziata ab imis, con l’effetto di far scattare l’ipotesi del licenziamento per assenza priva di valida giustificazione ex art. 55-quater, lettera b) del richiamato d.lgs. m. 165/2001.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

The post Certificazione medica non idonea: dipendente pubblico va licenziato appeared first on lentepubblica.it.