CCNL Metalmeccanici: posto assicurato oltre il comporto di malattia
Il lavoratore metalmeccanico del settore industria in malattia conserva il posto di lavoro fino a quando beneficia dell’indennità di inabilità INAIL.

I CCNL possono prevedere una specifica durata del periodo di comporto in caso di malattia professionale, anche escludendo le assenze dovute a questa condizione o a infortuni. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 463/2025.
La decisione si riferisce alla disposizione contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanici Industria che ammette la conservazione del posto di lavoro in caso di assenza per malattia di origine professionale, per un periodo corrispondente alla percezione dell’indennità INAIL per inabilità temporanea.
Secondo i giudici, questo calcolo è comunque coerente con i principi affermati dall’Art. 2110 del Codice Civile in riferimento alla malattia e all’infortunio.
Il lavoratore metalmeccanico del settore Industria, quindi, non viene licenziato fino a quando beneficia dell’indennità di inabilità INAIL corrisposta tenendo conto dell’origine professionale della malattia o dell’infortunio, indipendentemente dal fatto che la colpa ricada sul datore di lavoro o sul lavoratore.
Per lo stesso principio, analoghe disposizioni contrattuali sono ammissibili e coerenti con le disposizioni nazionali.