Buoni Fruttiferi Postali (serie Q): la ritenuta fiscale deve essere applicata al momento della riscossione.

Nota a App. Lecce, Sez. I, 19 marzo 2025. Segnalazione a cura dell’Avv. Giuseppe D’Ippolito. Massima redazionale Nel caso di specie, secondo Poste, il ricalcolo delle somme dovute all’investitore andava compiuto procedendo alla capitalizzazione dei rendimenti previsti per legge, al netto della ritenuta fiscale, non al lordo. La decisione del giudice di prime cure di […]

Mar 20, 2025 - 17:13
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Buoni Fruttiferi Postali (serie Q): la ritenuta fiscale deve essere applicata al momento della riscossione.

Nota a App. Lecce, Sez. I, 19 marzo 2025.

Segnalazione a cura dell'Avv. Giuseppe D'Ippolito.
Massima redazionale

Nel caso di specie, secondo Poste, il ricalcolo delle somme dovute all’investitore andava compiuto procedendo alla capitalizzazione dei rendimenti previsti per legge, al netto della ritenuta fiscale, non al lordo.

La decisione del giudice di prime cure di ritenere applicabile la ritenuta solo al momento della percezione del reddito è corretta. Difatti, occorre ribadire che, in materia di tassazione di tali interessi esistono due diverse normative confliggenti fra loro:

  1. la normativa primaria (DPR n. 600/73, D.L. – 556/86 e relativa legge di conversione; D.lgs. 239/96), che impone la tassazione soltanto al momento di percezione del reddito da parte del sottoscrittore e che prevede una capitalizzazione annuale degli interessi al lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50%;
  2. la normativa secondaria (il DM – 23/06/1997 richiamato dall’appellante avente natura di provvedimento amministrativo) che prevede la capitalizza zione annuale degli interessi al netto dell’imposta sostitutiva del 12,50%.

Ebbene, il contrasto fra le due normative si risolve a favore dell’applicazione della prima che prevale sulla seconda per via del grado superiore. Erra, dunque, Poste nel sostenere l’applicazione della normativa di grado inferiore dato che il potere impositivo sorge al momento della percezione del reddito e non prima.

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