Buoni fruttiferi postali: la mancata consegna del foglio informativo analitico non incide sul decorso del termine prescrizionale.

Nota a ABF, Collegio di Palermo, 22 ottobre 2024, n. 11177.

Feb 10, 2025 - 20:31
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Buoni fruttiferi postali: la mancata consegna del foglio informativo analitico non incide sul decorso del termine prescrizionale.

Nota a ABF, Collegio di Palermo, 22 ottobre 2024, n. 11177.

di Bianca Tempesta

Avvocato praticante

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Palermo, valuta a giudizio la domanda del ricorrente avente ad oggetto due buoni fruttiferi postali, emessi nel 2005, come diretta ad ottenere l’adempimento contrattuale del diritto portato nel buono ed il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di informazione contrattuale.

Ante omnia, il Collegio chiarisce che i buoni fruttiferi postali non hanno natura di prodotti né di strumenti finanziari, dal momento che sono “incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati”.

Le relative controversie, pertanto, rientrano nella competenza dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ex plurimis, Collegio Coordinamento, 21/03/2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 08/11/2013 n. 5673).

Per quanto concerne, invece, la violazione degli obblighi di informazione in costanza di rapporto, la relativa domanda risarcitoria, eventualmente proposta in ABF, deve essere dichiarata, allo stato, inammissibile, nelle more che venga definito il procedimento di impugnazione contro il citato provvedimento AGCM del 18 ottobre 2022 PS11287, e salva la possibilità per il consumatore di riproporre la domanda, in caso di conferma del provvedimento in sede di giurisdizione amministrativa.

Vieppiù, secondo il costante orientamento dei Collegi (v. Collegio Coordinamento, 18/07/2019, n. 17814), “la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”.

Dunque, non rileva in alcun modo la circostanza che l’Intermediario non avrebbe, a suo tempo, consegnato il Foglio Informativo Analitico o avvertito il cliente del termine di prescrizione.

Orbene, la prescrizione inizia a decorrere ugualmente, essendo un fatto estintivo dell’obbligazione, previsto dalla legge.

Nel caso di specie, i titoli appartenevano alla serie 18D. Al riguardo, l’art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000 (richiamato, peraltro, nella stampigliatura a tergo del Buono, che indica altresì gli estremi di pubblicazione del decreto in Gazzetta) prevede che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.

Dal foglio informativo analitico relativo alla serie risulta che i buoni in questione avevano scadenza 18 mesi.

Dunque, essendo stati emessi il 2 dicembre 2005, scadevano il 2 giugno 2007, e potevano essere incassati a partire da tale data e fino al 2 giugno 2017.

Ciò detto, è irrilevante, per come detto supra e ai fini della domanda di adempimento contrattuale, il profilo della asserita mancata consegna dei fogli informativi, dal momento che la mancata consegna non impedisce, come detto, il decorso del termine di prescrizione (cfr. Collegio Coordinamento, 17814/2019).

In conclusione, la domanda di adempimento contrattuale va rigettata, dal momento che le presunte violazioni degli obblighi informativi, ove accertati, avrebbero rilievo solamente in sede risarcitoria, ma non sono idonei ad impedire il decorso della prescrizione contrattuale.

Ebbene, la decisione evidenzia anche il delicato bilanciamento tra la tutela del risparmiatore e la certezza delle obbligazioni contrattuali. Se da un lato il consumatore potrebbe ritenere ingiusto perdere il proprio investimento per mancata informazione, dall’altro la normativa di settore e l’orientamento giurisprudenziale consolidato impongono il rispetto dei termini di prescrizione.

A tal proposito, alla luce delle motivazioni summenzionate, stante la prescrizione intervenuta, il Collegio rigetta il ricorso.

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