E’ ammissibile la domanda riconvenzionale di ambo le parti per un rapporto di conto corrente chiuso con richiesta di rientro ed è valida e legittima la verifica della usurarietà effettuata secondo le istruzioni di Banca d’Italia.

Nota a Trib. Locri, 29 gennaio 2025, n. 52. di Silvana Mascellaro Studio Mascellaro Fanelli 1.  Il fatto. Il Tribunale di Locri il 29.01.2025 ha emesso la sentenza n.52/2025 in un giudizio di restituzione degli indebiti bancari teso alla dichiarazione invalidità e nullità parziale di un contratto di conto corrente promosso dal correntista-attore avente ad […]

Feb 10, 2025 - 20:31
 0
E’ ammissibile la domanda riconvenzionale di ambo le parti per un rapporto di conto corrente chiuso con richiesta di rientro ed è valida e legittima la verifica della usurarietà effettuata secondo le istruzioni di Banca d’Italia.

Nota a Trib. Locri, 29 gennaio 2025, n. 52.

Studio Mascellaro Fanelli

1.  Il fatto.

Il Tribunale di Locri il 29.01.2025 ha emesso la sentenza n.52/2025 in un giudizio di restituzione degli indebiti bancari teso alla dichiarazione invalidità e nullità parziale di un contratto di conto corrente promosso dal correntista-attore avente ad oggetto un contratto di conto corrente contestato per violazione del taso soglia pattuito in contratto.

 

2. È ammissibile la domanda riconvenzionale di ambo le parti per un rapporto di conto corrente chiuso con richiesta di rientro.

Il Tribunale ha chiarito che le parti sono state ammesse nella propria domanda riconvenzionale, giacché il rapporto di conto corrente oggetto di lite era stato chiuso con richiesta di rientro.

L’attento Magistrato ha inoltre stigmatizzato l’onere probatorio nei giudizi di accertamento negativo, precisando che grava sul correntista l’onere di provare l’illegittimità delle clausole contrattuali da cui deriverebbero indebiti richiesti in restituzione e sulla banca convenuta provare la legittimità della propria domanda formalizzata.

Evocando poi la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 15 luglio 2022, n. 22402), il Tribunale ribadisce che in caso di mancanza parziale degli estratti conto «la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi».

Fa di più il Magistrato, precisando che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 13-12-2019, n. 33009”.

 

3. È valida e legittima la verifica della usurarietà effettuata secondo le Istruzioni della Banca d’Italia.

Ritenuta la necessità di esperire consulenza tecnica di ufficio, che assume processualmente natura risolutiva dal momento che viene demandato al consulente verifiche contabili sulla scorta delle proprie specifiche conoscenze tecniche-contabili, il Magistrato ha disposto la verifica della usurarietà originaria che il consulente ha effettuato applicando rigorosamente ed ortodossamente le Istruzioni della Banca d’Italia che non hanno fatto emergere alcuna usurarietà.

Seguici sui social: