TFR: vietato l’anticipo mensile in busta paga
Il datore di lavoro non può versare in busta paga il rateo di TFR equiparandolo a una parte della retribuzione ma deve accantonarlo: chiarimenti INL.

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) ha l’obiettivo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro e di conseguenza non può essere erogato mensilmente in busta paga. Sono concesse piccole anticipazioni per motivi specifici (previste anche dalla contrattazione collettiva) ma non un mero e automatico trasferimento delle quote di accantonamento assieme rateo mensile dello stipendio.
L’Ispettorato del Lavoro ha fornito questa precisazione nella Nota 616/2025 in risposta a un quesito sulla legittimità della prassi alternativa all’accantonamento, nelle diverse formule previste dalle disposizioni normative.
Come funziona il TFR
La liquidazione è una somma che il lavoratore dipendente matura nel corso del rapporto di lavoro, con accantonamenti mensili, e viene poi corrisposta la termine del rapporto di lavoro. L’articolo 2120 del codice civile individua i criteri di calcolo e le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto. E rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione.
Anticipazione TFR: formule ammesse e vietate
L’ipotesi dell’anticipazione, sottolinea l’INL, riguarda un’eventuale quota di accantonamento già maturato al momento della pattuizione. Un caso ben diverso dal trasferimento mensile in busta paga del rateo maturando, cosa che «costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Tale prassi anomala, peraltro, contrasta con l’obiettivo di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
E in questi casi illegittimi scatta l’intimazione da parte dell’INL al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate, attivando la procedura prevista dall’articolo 14 del dlgs 124 del 2004.
Del resto, dal 1° gennaio 2007 il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di TFR al Fondo Tesoreria, equiparato ad una gestione previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell’automaticità delle prestazioni. Le quote di TFR versate al Fondo rispondono al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti.