Tasso leasing, un mero indicatore del costo dell’operazione
“La normativa in tema di trasparenza (disposizioni della Banca d’Italia in materia di Trasparenza, emanate il 25/7/2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo) prevede l’obbligo di indicare il Tasso Leasing nella documentazione di trasparenza e nei contratti di locazione finanziaria. Il c.d. tasso leasing è definito come “il tasso interno di attualizzazione per […] L'articolo Tasso leasing, un mero indicatore del costo dell’operazione proviene da Iusletter.

“La normativa in tema di trasparenza (disposizioni della Banca d’Italia in materia di Trasparenza, emanate il 25/7/2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo) prevede l’obbligo di indicare il Tasso Leasing nella documentazione di trasparenza e nei contratti di locazione finanziaria. Il c.d. tasso leasing è definito come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”. Detto tasso, come specificato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 29/7/2009 avente ad oggetto il contenuto del contratto di leasing, deve essere indicato “in luogo del tasso di interesse”, il che evidenzia che a venire in rilievo non è un tasso di interesse in senso stretto, ma un mero indicatore del costo dell’operazione. Il tasso leasing, in effetti, è un indicatore del costo complessivo dell’operazione avente una funzione essenzialmente informativa; l’obbligo di indicare il tasso leasing risponde a finalità di trasparenza e pubblicità e la sua eventuale erronea indicazione non comporta alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato tra le parti alla luce della pacifica e chiara indicazione della durata, del corrispettivo complessivo, dell’importo di ciascun canone e del prezzo per l’esercizio dell’opzione di acquisto del bene”.
È quanto confermato nuovamente dalla Corte d’Appello di Milano con la recente sentenza n. 625 del 5 marzo 2025.
Dunque, non sembrano esserci più dubbi.
Benché se ne continui parlare e per quanto le sentenze in argomento non manchino, possiamo dire che l’orientamento delle Corti di merito è ormai granitico, complice anche il fatto che questo muove le premesse e si inserisce nel solco delle numerose sentenze di Legittimità intervenute sul tema, anche di recente.
Paradigmatica, in tal senso la seguente decisione: “la divergenza tra tasso leasing indicato in contratto (calcolato su base annua) rispetto a quello applicato (in quanto calcolato tenendo conto dei pagamenti infrannuali) non comporta, di per sé, l’integrazione delle condizioni previste dall’art. 117, 7° comma TUB; in particolare, ciò deve escludersi quando la determinazione del tasso leasing (che non è un tasso di interesse, ma un indicatore del costo del finanziamento di esclusiva remunerazione per la Banca in termini di tasso di rendimento e ha una funzione essenzialmente informativa) è possibile sulla base degli altri elementi indicati nel contratto; quando, cioè, come nella fattispecie, il contratto contiene tutti gli elementi per desumere l’effettivo costo dell’operazione. La dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe legittimare, in tale ipotesi, solo una richiesta risarcitoria da parte dell’utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall’inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il “tasso leasing applicato” e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento” (v. Cass. n. 2953/2024, Cass. 28824/2023 e Cass. n. 12889/2021).
Non rimane che farsene una ragione…
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