T.A.E.G. e obbligatorietà della polizza: la prova spetta al cliente!

Torniamo sul tema della polizza assicurativa e sulle componenti di calcolo del TAEG per segnalare una recentissima sentenza del Tribunale di Potenza, secondo cui la prova dell’obbligatorietà della stessa deve essere fornita dal cliente. In particolare, questo è quanto deciso dal Tribunale potentino: “occorre nell’onere della prova del cliente consumatore dimostrare la natura obbligatoria della […] L'articolo T.A.E.G. e obbligatorietà della polizza: la prova spetta al cliente! proviene da Iusletter.

Feb 24, 2025 - 10:14
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T.A.E.G. e obbligatorietà della polizza: la prova spetta al cliente!

Torniamo sul tema della polizza assicurativa e sulle componenti di calcolo del TAEG per segnalare una recentissima sentenza del Tribunale di Potenza, secondo cui la prova dell’obbligatorietà della stessa deve essere fornita dal cliente.

In particolare, questo è quanto deciso dal Tribunale potentino: “occorre nell’onere della prova del cliente consumatore dimostrare la natura obbligatoria della polizza, e in particolare che la sua sottoscrizione abbia costituito un requisito necessario per ottenere un credito”.

La ragione, spiega meglio il Giudice nelle motivazioni della sentenza, risiede nel fatto che l’art. 121, comma II, TUB prevede che il costo della polizza possa essere considerato una componente di calcolo del TAEG solo nel caso in cui questa sia obbligatoria.

Se, invece, la polizza è facoltativa, i costi della stessa non potranno essere presi in considerazione e, quindi, ricompresi tra quelli che compongono il TAEG.

Delineato in questi termini il perimetro, il Tribunale si sofferma poi su alcuni elementi significativi, ossia le c.d. “circostanze di segno negativo”.

In particolare, il Giudice investito della questione divide (i) le ipotesi in cui nelle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” allegate al contratto è precisato che “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio”, (ii) dalle casistiche in cui vi è un’espressa previsione negoziale che prevede l’esclusione del costo dal calcolo del TAEG per le assicurazioni facoltative non connesse al credito.

La conclusione, pertanto, è che “a fronte della sussistenza anche di uno solo di tali elementi di segno negativo, non occorrendo la ricorrenza cumulativa, non è sufficiente al cliente, su cui grava l’onus probandi, dimostrare la sussistenza di elementi come la “contestualità” tra assicurazione e finanziamento e la loro “pari durata”, trattandosi di elementi presuntivi non sufficienti a dimostrarne l’obbligatorietà”.

Il che è chiara dimostrazione di come, sull’argomento, l’evoluzione giurisprudenziale giochi da tempo un ruolo sempre più cruciale.

E ciò, non solo per l’ipotesi in cui il consumatore non riesca a provare il carattere obbligatorio della polizza, ma anche laddove sussistano elementi di segno negativo in grado di superare il principio della c.d. “contestualità”.

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