Le molestie verbali verso una collega costituiscono giusta causa

![CDATA[E’ legittimo il licenziamento per gusta causa in presenza di molestie verbali a sfondo sessuale indirizzate ad una collega sul posto di lavoro. Così si è espressa la Cassazione con un ordinanza del 10 marzo 2025 n. 6345  che ha annullato la sentenza della Corte di appello che, al contrario, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento condannando il datore di lavoro a pagare l’indennizzo risarcitorio previsto dall’art. 18 della legge 300/1970, sulla base della non proporzionalità tra la sanzione (il licenziamento per giusta causa) con la gravità della condotta punita.La Cassazione invece ribalta la sentenza dei giudici di secondo grado, rinviando la valutazione della proporzionalità o meno dei comportamenti attribuiti al lavoratore ad un nuovo giudice di secondo grado ma affermando un principio di carattere generale a cui lo syesso dovrà uniformarsi con la sentenza.Secondo la Cassazione, infatti, le frasi pronunziate dal lavoratore all'indirizzo della collega rappresentano azioni disonorevoli ed immorali, atteso che l'ordinamento qualifica in termini di discriminazione anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.Se la nuova Corte di appello del rinvio valuterà così tali comportamenti e il livello delle frasi pronunciate, dovrà decidere per la legittimità del licenziamento.]]

Mar 18, 2025 - 01:14
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Le molestie verbali verso una collega costituiscono giusta causa
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E’ legittimo il licenziamento per gusta causa in presenza di molestie verbali a sfondo sessuale indirizzate ad una collega sul posto di lavoro. Così si è espressa la Cassazione con un ordinanza del 10 marzo 2025 n. 6345  che ha annullato la sentenza della Corte di appello che, al contrario, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento condannando il datore di lavoro a pagare l’indennizzo risarcitorio previsto dall’art. 18 della legge 300/1970, sulla base della non proporzionalità tra la sanzione (il licenziamento per giusta causa) con la gravità della condotta punita.La Cassazione invece ribalta la sentenza dei giudici di secondo grado, rinviando la valutazione della proporzionalità o meno dei comportamenti attribuiti al lavoratore ad un nuovo giudice di secondo grado ma affermando un principio di carattere generale a cui lo syesso dovrà uniformarsi con la sentenza.Secondo la Cassazione, infatti, le frasi pronunziate dal lavoratore all'indirizzo della collega rappresentano azioni disonorevoli ed immorali, atteso che l'ordinamento qualifica in termini di discriminazione anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.Se la nuova Corte di appello del rinvio valuterà così tali comportamenti e il livello delle frasi pronunciate, dovrà decidere per la legittimità del licenziamento.]]