Pubblicato il modello Irap 2025 definitivo
![CDATA[L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 127533 del 17 marzo 2025, ha approvato il modello Irap 2025, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, con le relative istruzioni per la compilazione, nonché con le specifiche tecniche. Il modello “Irap 2025” è composto dal frontespizio e dai quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS. Le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, devono presentare la dichiarazione tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale). I soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.]]

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 127533 del 17 marzo 2025, ha approvato il modello Irap 2025, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, con le relative istruzioni per la compilazione, nonché con le specifiche tecniche.
Il modello “Irap 2025” è composto dal frontespizio e dai quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS.
Le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, devono presentare la dichiarazione tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale).
I soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.]]