Sulla natura della perizia contrattuale: la Terza Sezione Civile rimette alla Prima Presidente.

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 24 marzo 2025, n. 7795. Massima redazionale Con affermazione consolidata, la giurisprudenza di legittimità assume che “la perizia contrattuale e l’arbitrato libero sono istituti ben diversi, perché il primo non decide la controversia ma fissa soltanto contrattualmente, ed in base a criteri meramente tecnici, un elemento della controversia, mentre […]

Mar 25, 2025 - 15:58
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Sulla natura della perizia contrattuale: la Terza Sezione Civile rimette alla Prima Presidente.

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 24 marzo 2025, n. 7795.

Massima redazionale

Con affermazione consolidata, la giurisprudenza di legittimità assume che “la perizia contrattuale e l’arbitrato libero sono istituti ben diversi, perché il primo non decide la controversia ma fissa soltanto contrattualmente, ed in base a criteri meramente tecnici, un elemento della controversia, mentre il secondo istituto è sostanzialmente un arbitrato vero e proprio, perché gli arbitri liberi decidono la controversia non diversamente da quello che fanno gli arbitri rituali o formali, sia pure con talune differenze[1].

Pur tuttavia, tale distinzione non risulta così netta, ove, per converso, vengono rimarcati profili di affinità “funzionale” ed “effettuale” tra le due figure; difatti, una parte della dottrina riconduce la perizia contrattuale nell’ambito dell’arbitrato, valorizzando il comune profilo funzionale, ravvisato nella risoluzione di una controversia. In tale prospettiva, questa peculiare forma di arbitrato si connoterebbe solo per l’oggetto della cognizione degli arbitri: una questione non giuridica, ma esclusivamente tecnica, fermo re stando, però, che “il paradigma strutturale di riferimento” sarebbe, comunque, rappresentato dall’arbitrato libero, venendo in rilievo, in entrambi i casi, un mandato conferito a un terzo “al fine di comporre un contrasto e di realizzare un nuovo assetto di interessi di tipo negoziale”. In tal guisa, “la linea di demarcazione tra i due istituti” sarebbe, pertanto, costituita dal contenuto dell’accertamento demandato ai periti, giacché nella perizia contrattuale si farebbe riferimento solo ad “una questione di fatto di elevata pregnanza tecnica”, mentre nell’arbitrato (libero) il contrasto riguarderebbe “il rapporto (preesistente) nel suo complesso” ed avrebbe “connotato giuridico”.

A conferma ulteriore della possibile “sovrapponibilità” delle due figure (e, dunque, della difficoltà di stabilire una netta linea di demarcazione), la Corte Suprema di Cassazione ha pure affermato (con specifico riferimento al contratto di assicurazione danni) che “l’affidamento ad un collegio di periti del compito di accertare le cause del sinistro, di riscontrare la corrispondenza delle cose assicurate con la relativa descrizione contenuta nella polizza, e di procedere alla stima e liquidazione del danno, con l’impegno delle parti di attribuire a tale determinazione immediata efficacia vincolante in ordine al conflitto d’interessi sull’indennità, senza necessità di una ulteriore loro manifestazione di volontà, esula dall’ambito della cosiddetta perizia contrattuale, la quale ricorre nel caso in cui le parti stesse demandino a terzi, accettandone preventivamente il risultato, un’attività di accertamento e valutazione meramente tecnica, ed integra, invece, ipotesi di arbitrato irrituale, in senso stretto implicando la devoluzione ad arbitri della soluzione transattiva di una controversia[2].

D’altra parte, un’equiparazione tra perizia contrattuale e arbitrato libero è stata affermata pure dal punto di vista degli effetti, tanto da indurre a ritenere che la differenza tra l’una e l’altro vada ricercata su un altro piano, ovvero perché, nel primo caso, risulta demandata “un’indagine, a cui sarebbero estranee determinazioni volitive e discrezionali, essendosi i contraenti limitati a chiedere al perito un giudizio su questioni di cui ha una specifica competenza”.

Orbene, nessuna distinzione vi sarebbe tra arbitrato libero e perizia contrattuale sul piano degli effetti, “dato che in entrambi il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti si impegnano preventivamente a rispettare[3]; pertanto, a fronte di tali affermazioni tende ulteriormente ad affievolirsi il discrimen tra le due figure, nel senso che l’autonomia della perizia contrattuale sussisterebbe “solo a livello definitorio e concettuale”, non comportando alcuna differenziazione “sul piano della disciplina applicabile rispetto a quella dell’arbitrato libero”.

Conclusioni similari si rinvengono in quella giurisprudenza di legittimità, la quale – sul presupposto secondo cui le peculiarità della perizia contrattuale “non appaiono tuttavia sufficienti per ravvisare in questa figura gli estremi di un istituto autonomo” – indica la stessa come “un arbitrato «tecnico», essendo evidente che, in mancanza di accordo, i litiganti medesimi, per dirimere la controversia, non avrebbero potuto fare a meno di rivolgersi al giudice[4]. Si ribadisce, pertanto, come “la perizia contrattuale non sia appunto un istituto autonomo, ma che questa, là dove si risolva in particolare nel deferimento ad uno o più esperti, scelti per la loro particolare competenza, del compito di formulare un apprezzamento tecnico che le parti si impegnano ad accettare come di retta espressione della loro volontà negoziale, si inserisca in una fattispecie di segno corrispondente (negoziale cioè) diretta ad eli minare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti medesime, mediante mandato conferito ad un terzo così come avviene esattamente nell’arbitrato libero, del quale costituisce una particolare figura differenziandosene soltanto per lo speciale oggetto del contrasto, che attiene ad una questione tecnica, non già per gli effetti, posto che, in entrambi i casi, il con trasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del suddetto terzo che le parti si obbligano preventivamente a rispettare[5].

Ulteriore corollario della riconduzione della perizia contrattuale nell’alveo dell’arbitrato rituale è la necessità di ravvisare, in entrambi i casi, “una rinunzia convenzionale delle parti all’intervento del giudice prima della definizione in via arbitrale della controversia”. A tale impostazione non è rimasta indifferente la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nella clausola di un contratto di assicurazione, “che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l’impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal sud detto rapporto[6].

Ebbene, proprio con riferimento a queste ultime affermazioni, si reputa opportuno rimettere alle Sezioni Unite l’esame della questione relativa alla natura della perizia contrattuale, o meglio della sua autonoma configurazione rispetto all’arbitrato rituale; d’altra parte, solo riconoscendo alla perizia contrattuale – in coerenza con la sua natura di clausola di “arbitrato tecnico” – è possibile predicarne l’idoneità a paralizzare il corso della prescrizione, che “è insita” nella “temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale[7]; in conclusione, dovrà la Prima Presidente valutare l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura della perizia contrattuale e, in particolare, alla possibilità di configurarla in termini autonomi, ovvero quale “species” dell’arbitrato libero.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 30 giugno 1962, n. 1679; Cass. Civ., Sez. II, 6 giugno 1964, n. 1393; Cass. Civ., Sez. I, 25 marzo 1965, n. 494; Cass. Civ., Sez. II, 29 luglio 1965, n. 1827; Cass. Civ., Sez. II, 22 agosto 1966, n. 2268; Cass. Civ., Sez. III, 6 giugno 1975, n. 2273; Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 1976, n. 4151; Cass. Civ., Sez. I, 14 giugno 1979, n. 3348; Cass. Civ., Sez. I, 17 novembre 1982, n. 6162; Cass. Civ., Sez. III, 18 febbraio 1998, n. 1721; Cass. Civ., Sez. I, 29 ottobre 1999, n. 12155; Cass. Civ., Sez. III, 21 maggio 1999, n. 4954; Cass. Civ., Sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1821; Cass. Civ., Sez. II, 26 aprile 2002, n. 6087; Cass. Civ., Sez. III, 24 maggio 2004, n. 9996; Cass. Civ., Sez. III, 8 novembre 2018, n. 28511.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 1979, n. 4073; Cass. Civ., Sez. I, 21 ottobre 1982, n. 5485.

[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12 maggio 2005, n. 10023; Cass. Civ., Sez. II, 30 marzo 1995, n. 3791.

[4] Così, Cass. Civ., Sez. I, 5 dicembre 2001, n. 15410.

[5] Così, Cass. Civ., Sez. I, n. 15410/2001; Cass. Civ., Sez. II, 30 marzo 1995, n. 3791; Cass. Civ., Sez. 2, sent. 14 giugno 1978, n. 2941, Rv. 392376-01; Cass. Sez. 1, sent. 30 dicembre 1981, n. 6784, Rv. 417674-01)

[6] Così, Cass. Civ., Sez. III, 17 di cembre 2010, n. 25643; Cass. Civ., Sez. III, 18 dicembre 1999, n. 14302; Cass. Civ., Sez. III, 29 novembre 1999, n. 13339; Cass. Civ., Sez. III, 13 aprile 1999, n. 3609; Cass. Civ., Sez. III, 26 febbraio 1999, n. 1680; Cass. Civ., Sez. III, 11 novembre 1994, n. 9459; Cass. Civ., Sez. I, 5 aprile 1984, n. 2195.

[7] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 2009, n. 8674.

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