Successioni e donazioni: chiarimenti dal Fisco sulle novità 2025
L'Agenzia delle Entrate analizza le novità in materia di successioni e donazioni: guida alle novità della riforma nella Circolare n. 3/E del 16 aprile.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti in merito all’imposta sulle successioni e donazioni e le novità del Decreto Legislativo n. 139/2024, le cui disposizioni mirano a semplificare e razionalizzare le pratiche e i trasferimenti patrimoniali a titolo gratuito.
Le nuove disposizioni legislative e dei cambiamenti applicabili a partire dalle successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1° gennaio 2025.
La nuova Circolare n. 3/E del 16 aprile si concentra in particolare sull’introduzione dell’autoliquidazione dell’imposta, sulla nuova gestione dei beni trasferiti tramite donazione e successione e sulle modifiche delle aliquote che riguardano principalmente i trasferimenti tra coniugi e figli.
Imposta di successione anche per donazioni e trust
In base alle modifiche apportate all’articolo 1 del Tus (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, ossia il DPR 346/1990), diventano oggetto d’imposta sulle successioni e donazioni non soltanto i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o donazione ma anche quelli che avvengono “a titolo gratuito” e quelli derivanti da trust e altri vincoli di destinazione.
Imposta di successione calcolata in autoliquidazione
Intervenendo sull’articolo 33 del Tus, un’altra novità riguarda l’introduzione dell’autoliquidazione dell’imposta. Da quest’anno, i contribuenti sono chiamati a calcolare da soli l’imposta dovuta attraverso la dichiarazione di successione, senza l’intervento diretto dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione della dichiarazione avviene per via telematicamente e tra i soggetti obbligati a presentarla ci sono anche i i trustee nei casi di trust testamentario. Il termine per la presentazione della dichiarazione è di 12 mesi dalla data di apertura della successione. L’omessa presentazione della dichiarazione comporta una sanzione del 120% dell’imposta liquidata (rispetto a una sanzione precedente più alta). Le sanzioni relative all’infedeltà della dichiarazione sono state ridotte al 80% della differenza tra l’imposta dovuta e quella dichiarata.
Il pagamento dell’imposta dovuta deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, utilizzando gli specifici codici tributo. Per importi superiori a 20.000 euro, è possibile optare per una rateizzazione del pagamento, suddividendo l’importo in 12 rate trimestrali.
Il nuovo comma 5-bis all’articolo 36 del Tus prevede l’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta su successioni e donazioni, ipotecaria e catastale per enti del Terzo settore e per i soggetti indicati nell’articolo 3 del Tus.
Verifica e svincolo dei beni per i giovani eredi
Un’altra innovazione riguarda lo svincolo dei beni in favore degli eredi giovani. Il decreto stabilisce che, in presenza di un unico erede under 26, le banche e gli altri intermediari finanziari devono consentire lo svincolo dei beni anche prima della dichiarazione di successione, a condizione che l’erede sia l’unico beneficiario e che l’asse ereditario includa beni immobili.
Lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo. Non si estende invece alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi come ad esempio l’imposta di successione, i tributi speciali e le tasse per i servizi ipocatastali.
La Circolare n. 3/E precisa che il requisito anagrafico si intende soddisfatto anche in presenza di altri chiamati all’eredità che vi abbiano rinunciato. Il requisito anagrafico deve invece essere posseduto alla data di invio della richiesta (è ammesso anche il compleanno in quel giorno).
Le nuove aliquote per i trasferimenti tra familiari
Per quanto riguarda le aliquote di successione, il Decreto Legislativo 139/2024 prevede una riduzione per i trasferimenti tra coniugi e figli, con l’intento di favorire l’inclusività e l’equità fiscale. L’imposta su donazioni e successioni è ridotta per questi beneficiari diretti, in linea con l’obiettivo di supportare la solidarietà familiare.
Le aliquote sono dunque state rivalutate, con una soglia di esenzione più alta per i beneficiari diretti (coniuge e figli). Ciò permette ai contribuenti di alleggerire l’impatto fiscale sui trasferimenti patrimoniali all’interno della famiglia.
I trasferimenti tra parenti diretti (come coniugi e figli) godono di aliquote più basse, con una franchigia di 1.000.000 euro per ciascun beneficiario. Le aliquote variano in base alla tipologia di beneficiario:
- 4% per i coniugi e parenti in linea retta;
- 6% per fratelli e sorelle, parenti fino al quarto grado e affini in linea retta;
- 8% per altri beneficiari.
In caso di donazioni a favore di persone con disabilità, l’imposta è applicata solo sulla parte del valore che supera 1.500.000 euro.
Liberalità indirette
Nel contesto dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’accertamento delle liberalità indirette è stato oggetto di una revisione normativa.
Con la recente riforma, è stato abrogato il limite di 350 milioni di lire (pari a circa 180.000 euro) che precedentemente doveva essere rispettato per considerare tali trasferimenti come liberalità indirette. In altre parole, non è più necessario che l’incremento patrimoniale generato dalle liberalità sia superiore a questa cifra per avviare l’attività di accertamento.
Le liberalità indirette sono quelle che avvengono senza una donazione formale, ma che comunque comportano una modifica patrimoniale (ad esempio, quando un bene o un valore viene trasferito a una persona senza una chiara donazione). Secondo l’articolo 56-bis, queste liberalità sono soggette a un’imposta specifica – paro all’8% – che si applica sulla parte eccedente l’eventuale franchigia stabilita dalla legge.
La registrazione volontaria delle liberalità indirette permette di definire un quadro più chiaro e conforme alla normativa fiscale, applicando le aliquote e le franchigie previste dall’articolo 56 del Testo Unico delle Successioni.
Deducibilità dei debiti del defunto
I debiti contratti negli ultimi sei mesi di vita del defunto sono deducibili se utilizzati per spese di mantenimento e per le spese mediche e chirurgiche. È però necessario fornire documentazione adeguata che attesti la correlazione tra debito e spese.
Inoltre, per la qualifica di familiare a carico, si fa riferimento ai limiti reddituali previsti dal TUIR (articolo 12, comma 2), verificando la condizione per ciascun periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute.