Sovraindebitamento e debiti verso l’Erario
Il Tribunale di Ferrara ha rigettato il ricorso per esdebitazione incapiente ex Art. 283 CCII per difetto di meritevolezza, rilevando una condotta gravemente colposa del debitore per il sistematico omesso versamento dell’I.V.A. per oltre quattordici anni, a fronte di una massa debitoria prevalentemente erariale. Tribunale di Ferrara, 28 dicembre 2024, Giudice Dott.ssa Anna Ghedini Il […] L'articolo Sovraindebitamento e debiti verso l’Erario proviene da Iusletter.
Il Tribunale di Ferrara ha rigettato il ricorso per esdebitazione incapiente ex Art. 283 CCII per difetto di meritevolezza, rilevando una condotta gravemente colposa del debitore per il sistematico omesso versamento dell’I.V.A. per oltre quattordici anni, a fronte di una massa debitoria prevalentemente erariale.
Tribunale di Ferrara, 28 dicembre 2024, Giudice Dott.ssa Anna Ghedini
Il Tribunale di Ferrara si è espresso sul tema della valutazione della meritevolezza del debitore nell’ambito di un ricorso ex art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Nel caso di specie, il ricorrente, imprenditore individuale prima nel settore del trasporto merci e poi nel giardinaggio, ha accumulato un passivo complessivo di circa Euro 176.000,00 di cui Euro 128.097,00 verso l’Erario, derivante in larga parte dall’omesso versamento dell’I.V.A. Il Gestore della crisi ha confermato il sovraindebitamento e l’assenza di attivo, ma non sono stati forniti elementi probatori sufficienti a giustificare la condotta debitoria né a escludere la colpa grave.
L’art. 283, comma 7, CCII prevede che l’esdebitazione possa essere concessa al debitore persona fisica “meritevole”, ossia che non abbia cagionato il proprio stato di indebitamento con dolo o colpa grave. Il Tribunale ha escluso tale presupposto sulla base di due elementi: (a) la sistematica omissione del versamento dell’I.V.A. per oltre un decennio, nonostante l’evidente e reiterata scarsa redditività dell’attività; (b) la mancanza di un nesso causale tra le condizioni familiari del ricorrente (malattia della moglie) e l’insorgenza e l’aggravamento del debito fiscale.
Tale motivazione è giuridicamente coerente con l’orientamento giurisprudenziale più rigoroso, secondo cui la condotta protrattasi nel tempo, seppur non penalmente rilevante, può configurare una colpa grave ostativa all’accesso all’istituto dell’esdebitazione.
La motivazione del Giudice delegato, Dott.ssa Anna Ghedini, si fonda su una lettura attenta del quadro debitorio e, in particolare, sulla composizione del passivo, caratterizzato per oltre il 70% da debiti di natura tributaria (IVA non versata dal 2006 al 2020). Il Giudice sottolinea come tale comportamento – reiterato nel tempo e privo di tentativi di regolarizzazione – configuri una condotta antidoverosa e imprudente, idonea a integrare la colpa grave, se non addirittura una violazione consapevole degli obblighi fiscali. In particolare “l’omissione del pagamento delle imposte, costituendo una indebita fonte di finanziamento, falsa il sistema della concorrenza e consente il mantenimento sul mercato di imprese che non sono in grado di generare ricchezza con il rischio di aggravamento del dissesto (come verificatosi nel caso de quo)”.
Il Tribunale rigetta quindi il ricorso per assenza del requisito fondamentale di meritevolezza, essenziale per accedere al beneficio dell’esdebitazione.
La sentenza si inserisce coerentemente in un filone giurisprudenziale volto a evitare che l’esdebitazione diventi un “beneficio automatico”, svuotando di significato la funzione selettiva del concetto di meritevolezza.
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