Responsabilità medica: la struttura locatrice della clinica non risponde dell’operato dei medici

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27 marzo 2025, n. 8163 Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da una struttura sanitaria che e il controricorso promosso, in adesione al primo motivo di ricorso principale, dalla compagnia assicuratrice di quest’ultima avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di […] L'articolo Responsabilità medica: la struttura locatrice della clinica non risponde dell’operato dei medici proviene da Iusletter.

Apr 16, 2025 - 15:29
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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27 marzo 2025, n. 8163

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da una struttura sanitaria che e il controricorso promosso, in adesione al primo motivo di ricorso principale, dalla compagnia assicuratrice di quest’ultima avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Ancona aveva condannato la struttura, che aveva concesso in locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici, a risarcire il danno causato da uno di questi a un paziente.

Più precisamente, con cinque motivi di ricorso principale e due motivi di controricorso, la casa di cura e la compagnia assicuratrice deducevano che la casa di cura aveva soltanto un rapporto di locazione con la società di cui era socio il medico, e che un rapporto di locazione non è un rapporto di collaborazione professionale, dunque non è titolo perché la casa di cura risponda dell’attività del medico: essa ne risponde solo se costui è un dipendente, un ausiliario o un collaboratore, ossia contribuisce alla prestazione professionale, circostanza non ricorrente nel caso di specie.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ha rilevato come la Corte d’appello, nel ritenere responsabile la struttura sanitaria, abbia errato anzitutto nell’affermare che tra casa di cura e medico intercorre un contratto con effetti protettivi verso il paziente, atteso che tale schema, utilizzato in passato dalla giurisprudenza, non è più seguito dalla Suprema Corte, che anzi ha espressamente negato che nel contratto fra medico e struttura possa ravvisarsi un contratto con effetti protettivi per il paziente (si v. Cass. n. 11320/2022). In secondo luogo, e in ogni caso, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la responsabilità della struttura, sia prima che dopo la legge n. 24 del 2017 (non applicabile al caso in esame ratione temporis), costituendo una fattispecie di responsabilità per fatto proprio, presuppone che vi sia un rapporto di tipo professionale tra struttura e medico, ossia che il secondo collabori con la prima, in forma autonoma o dipendente, alla prestazione: occorre, in altri termini, che la struttura abbia assunto l’obbligazione verso il paziente e, per adempiervi, si sia avvalsa del medico.

Al contrario, nella fattispecie risultava che la casa di cura avesse concesso in locazione un suo locale, comprensivo della strumentazione medica, alla società di cui era socio il medico responsabile del danno occorso al paziente, e che una minima parte del corrispettivo fosse costituita da una percentuali sugli utili della società locataria.

Tale circostanza, ad avviso della Corte, non è tuttavia sufficiente a far ritenere la casa di cura responsabile dell’operato di chi utilizza detti locali e strumentazione, atteso che è di tutta evidenza che nel rapporto di locazione non sono coinvolti interessi inerenti alla prestazione sanitaria e che, pertanto, da detto contratto possono, al più, sorgere responsabilità per il locatore per i danni a terzi causati dalla cosa locata (nel qual caso, peraltro, la responsabilità sarebbe comunque a diverso titolo), ma non per i danni causati da quello che il conduttore personalmente compie all’interno dell’immobile.

A conferma dell’interpretazione che precede, la Corte evidenzia che è principio pacifico che, ove l’azienda sanitaria affidi la logistica ad altra azienda nella quale operi un suo medico, ossia un medico a lei legato da un qualche rapporto professionale, essa è chiamata a rispondere dell’operato del sanitario, di cui non risponde invece l’azienda a cui è stata meramente affidata la logistica. Ragionando a contrario, da ciò si evince che l’azienda risponde in quanto il medico che ha operato aveva con lei un rapporto di collaborazione, agiva cioè nell’ interesse della struttura anche se materialmente l’ intervento è stato eseguito presso una diversa azienda cui era stata affidata semplicemente la logistica.

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: “la struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra una struttura ed un medico, ed a maggiore ragione tra una struttura ed una società di medici, non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi”, accogliendo i motivi di ricorso articolati dalla casa di cura e dalla compagnia assicuratrice.

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