Rottamazione, chance bis
Idebitori che, riammessi nella rottamazione quater, decadranno nuovamente dalla definizione agevolata delle cartelle, potranno comunque dilazionare i carichi oggetto della duplice decadenza. Unica inibizione riguarda quei carichi per i quali è intervenuta invece la tripla decadenza, prima da una dilazione ordinaria o straordinaria con istanza presentata dal 16 luglio 2022, poi dalla rottamazione quater e […] L'articolo Rottamazione, chance bis proviene da Iusletter.

Idebitori che, riammessi nella rottamazione quater, decadranno nuovamente dalla definizione agevolata delle cartelle, potranno comunque dilazionare i carichi oggetto della duplice decadenza. Unica inibizione riguarda quei carichi per i quali è intervenuta invece la tripla decadenza, prima da una dilazione ordinaria o straordinaria con istanza presentata dal 16 luglio 2022, poi dalla rottamazione quater e poi dalla riammissione. Questo è uno degli effetti dalla disposizione contenuta all’articolo 3-bis del dl 202/2024, il c.d. milleproroghe, convertito in legge 15/2025, che consentirà ai decaduti dalla rottamazione quater di essere nuovamente ammessi nella definizione agevolata presentando una specifica istanza entro il prossimo 30 aprile 2025.
Via libera a dilazioni post decadenza dalla riammissione. Va preliminarmente ricordato che, come confermato anche dall’agenzia delle entrate nel corso del 6° Forum dei Commercialisti, diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti rottamazioni e al saldo e stralcio 2018, nella formulazione della quarta definizione delle cartelle (di cui art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022, legge di bilancio 2023) non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione dei debiti, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973, per i quali il debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della definizione per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute. Visto che la normativa che disciplina il ripescaggio dei decaduti (al 31 dicembre 2024) dalla rottamazione quater va praticamente a clonare l’impianto della definizione disposto al citato articolo 1 commi 231 ss della legge 197/2022, salvo determinate deroghe, si ritiene che la possibilità di accedere a nuove dilazioni “ordinarie” post decadenza dalla riammissione sia operazione consentita. Tale attività però non dovrebbe trovare applicazione qualora i carichi rottamati “decaduti” post riammissione siano stati oggetto di una precedente istanza di dilazione “ordinaria” presentata post 16 luglio 2022 per la quale sia già intervenuta la decadenza per inadempienza. Per “decadenza per inadempienza”, si intende il mancato pagamenti di 8 rate anche non consecutive del piano di rateizzazione.
La modifica alla norma. Questo effetto si determina in diretta conseguenza di una modifica introdotta con l’articolo 15-bis del dl 50/2022 (il decreto aiuti) con il quale, a partire dalle richieste di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il legislatore ha messo mano all’articolo 19 c.3 lett. b) e c) del dpr 602/1973 (disposizione che regolamenta le dilazioni di pagamento) inasprendo le conseguenze in caso di decadenza dai piani ed impedendo l’ulteriore rateizzazione dei carichi in esse comprese. Ante modifiche la normativa valevole per le istanze di rateizzazione presentate fino al 15 luglio 2022, prevedeva che, in caso di decadenza da un piano di dilazione, l’intero importo dovuto poteva essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa erano state integralmente saldate. Relativamente invece alla gestione delle dilazioni in essere, va ricordato che, come indicato anche nella faq n.7 pubblicata dall’agenzia delle entrate riscossione l’11 marzo 2025, a seguito della presentazione della domanda di riammissione e fino al 31 luglio risultano sospesi gli obblighi di pagamento delle rate e, alla data di scadenza della prima o unica rata, le dilazioni in corso per le quali è stata accolta la domanda sono automaticamente revocate.
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