Riforma Corte dei Conti: tra colpa grave e ‘scudo politico’, cosa rischia il sistema dei controlli

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Apr 10, 2025 - 14:00
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Riforma Corte dei Conti: tra colpa grave e ‘scudo politico’, cosa rischia il sistema dei controlli

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In questi giorni, il Parlamento è alle prese con un progetto di legge (AC 1621) di riforma della Corte dei conti, un ente cruciale nel sistema democratico italiano, che svolge una funzione importante sui controlli di equilibrio economico e finanziario del settore pubblico.


La missione principale di tale organo è vigilare affinché le risorse pubbliche siano utilizzate in modo efficiente e siano in grado di garantire ai cittadini i servizi essenziali di cui hanno bisogno.

L’Associazione dei magistrati contabili e le Sezioni Riunite della Corte hanno sollevato diverse critiche, così come il Presidente dell’Istituto, Guido Carlino. In una lettera aperta indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i magistrati richiedono un incontro urgente con la premier.

Il cuore della riforma, secondo la maggioranza, risiederebbe nella necessità di superare la cd. “paura della firma”, ovvero il timore dei funzionari pubblici di incorrere in sanzioni per errori non dolosi, che ostacola l’efficienza amministrativa.

Le opposizioni, tuttavia, contestano duramente l’impianto della riforma, definendolo come un attacco all’autonomia della magistratura contabile e una minaccia alla funzione di garanzia che la Corte dei conti esercita nella tutela delle risorse pubbliche.

Riforma Corte dei Conti: tra colpa grave e ‘scudo politico’, cosa rischia il sistema dei controlli

Sono state presentate questioni pregiudiziali di costituzionalità e numerosi emendamenti, soprattutto da parte del PD, per contrastare i punti più controversi, tra cui:

  • la nuova definizione della colpa grave;
  • l’estensione delle cause di non punibilità;
  • la limitazione del controllo concomitante;
  • l’eliminazione del parere preventivo sugli atti successivi;
  • la delega ampia al Governo per riorganizzare la Corte.

Particolare allarme suscita poi la norma che, secondo le opposizioni, garantirebbe una forma di “impunità per il Governo”, potenzialmente utile a proteggere l’attuale esecutivo da responsabilità su casi come il protocollo con l’Albania per la gestione dei migranti.

Più nel dettaglio, la riforma interviene su tre fronti principali: responsabilità erariale (compresi giurisdizione e procure), controllo e organizzazione.

Quantificazione del danno erariale

Il risarcimento per danno erariale sarà limitato a un massimo del 30% dell’importo accertato, senza superare il doppio della retribuzione annua del responsabile. In presenza di danni ingenti, si tratterebbe di una limitazione irrisoria.

Effetti del pagamento spontaneo

Se l’agente adempie spontaneamente al pagamento dell’importo stabilito dalla sentenza di condanna, ogni ulteriore conseguenza della condanna stessa cessa. Secondo l’emendamento 1.60, ciò significa che il funzionario pubblico, pagando quanto dovuto, non subirà sanzioni disciplinari e potrà partecipare a concorsi pubblici, annullando di fatto le incompatibilità.

Prescrizione del diritto al risarcimento

Viene altresì modificato il regime di prescrizione, stabilendo che il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data del fatto dannoso, indipendentemente dalla conoscenza da parte dell’amministrazione o della Corte dei conti. In caso di occultamento doloso del danno, la prescrizione decorre dalla data della sua scoperta.

Scudo per i politici

La riforma prevede che la buona fede degli organi politici sia presunta fino a prova contraria, a meno che non si dimostri il dolo. Pertanto, se gli atti amministrativi sono stati approvati sulla base di pareri tecnici, i politici non saranno ritenuti responsabili per danno erariale.

Questo emendamento, che modifica la legge 20/1994, amplia il perimetro dell’irresponsabilità, minando il sistema di controlli sulla spesa pubblica e creando un vulnus nella finanza pubblica.

Riorganizzazione delle procure

La modifica introduce una gerarchizzazione delle procure territoriali rispetto alla Procura Generale. Secondo l’emendamento 2.07, si prevede una ristrutturazione delle funzioni requirenti, centralizzando le competenze sotto un procuratore generale con ampi poteri di coordinamento.

Modifiche alla funzione di controllo

La Corte dei conti esercita controlli sia a livello centrale che regionale. La riforma prevede un potenziamento del controllo preventivo sugli atti, ma ciò rischia di compromettere l’intero sistema di controlli a causa del numero crescente di atti e della scarsità di risorse umane disponibili.

I punti salienti delle modifiche sono i seguenti:

  • qualora un atto della pubblica amministrazione superi il controllo preventivo di legittimità, gli amministratori non potranno essere giudicati per responsabilità erariale, anche in caso di danni all’erario;
  • l’emendamento 1.56 modifica l’art. 1 l. n. 20/1994, escludendo la gravità della colpa se il danno deriva da atti vistati o da atti allegati;
  • un’altra norma prevede che, se non c’è deliberazione da parte della Sezione entro trenta giorni, l’atto si considera registrato, anche se non è stata svolta alcuna valutazione di legittimità;
  • la riforma introduce un controllo preventivo facoltativo sui contratti di appalto e sui lavori del PNRR, che può comportare una responsabilità per i funzionari in caso di danni all’erario;

Il controllo concomitante

La riforma in commento inciderà anche su un tipo di controllo di recente introduzione: il controllo concomitante. Il Collegio del controllo concomitante, istituito nel 2022, ha dimostrato come le sue raccomandazioni abbiano contribuito a incentivare l’autocorrezione delle amministrazioni centrali, permettendo, in molte circostanze, di velocizzare i piani e i progetti sottoposti a verifica. Ad esempio, le amministrazioni hanno ricevuto inviti a implementare un monitoraggio più incisivo in ambiti come la “Banda ultra larga nelle aree bianche” o il “Piano Sviluppo e Coesione – Cultura”, oltre a migliorare il coordinamento in progetti come il “Fondo nazionale per l’efficienza energetica”.

La proposta di legge in discussione prevede che il controllo concomitante possa essere attivato solo su richiesta del Governo, del Parlamento o delle stesse pubbliche amministrazioni, escludendo così l’iniziativa d’ufficio della Corte e imponendo una programmazione annuale. Questa impostazione, che affida il controllo dei risultati principalmente ai soggetti da controllare, appare irrealistica e controproducente.

Se tale approccio venisse confermato, verrebbe meno una visione esterna e indipendente sull’implementazione delle politiche economiche, fondamentale per monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

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