Riconosciuta la lucida agonia
Agli eredi della vittima può essere trasmesso il risarcimento del danno terminale patito dalla vittima. Il tutto quando il decesso avviene a un tempo apprezzabile dalle lesioni e l’interessato si rende conto che, purtroppo, la sua fine è vicina e inevitabile: classico il caso in cui il danneggiato nel sinistro stradale arriva ancora vigile al […] L'articolo Riconosciuta la lucida agonia proviene da Iusletter.

Agli eredi della vittima può essere trasmesso il risarcimento del danno terminale patito dalla vittima. Il tutto quando il decesso avviene a un tempo apprezzabile dalle lesioni e l’interessato si rende conto che, purtroppo, la sua fine è vicina e inevitabile: classico il caso in cui il danneggiato nel sinistro stradale arriva ancora vigile al pronto soccorso. Ma vi rientra anche il decesso del lavoratore per una malattia incurabile determinata da cause di servizio, ad esempio l’esposizione all’amianto. E il danno da lucida agonia va riconosciuto per via ereditaria anche al padre del giovane, affetto da allergie alimentari, morto al ristorante dopo lo shock anafilattico patito per aver mangiato un prodotto diverso da quelli previsti dal menu pattuito col gestore del locale. Così la Corte di cassazione, sez. terza, nell’ordinanza n. 6668 del 13/03/2025, che riporta d’attualità i danni terminali: i criteri orientativi per la liquidazione del risarcimento sono contenuti nella sezione ad hoc delle tabelle del danno non patrimoniale del tribunale di Milano.
Progressiva diminuzione. Nell’edizione 2024 delle tabelle l’Osservatorio sulla giustizia civile ha rivalutato gli importi del 17,4 per cento rispetto alla versione 2018: per i primi tre giorni di danno terminale il giudice può liquidare il risarcimento secondo la sua valutazione equitativa, ma entro un tetto stabilito per convenzione in 35.247,00 euro, non ulteriormente personalizzabile. Il valore del quarto giorno è individuato in 1.175,00 euro: la durata massima del danno terminale è cento giorni, con i valori che progressivamente diminuiscono fino a 115,00 euro al dì, che è lo standard stabilito per il danno biologico temporaneo, che torna a configurarsi dopo i cento giorni. La personalizzazione arriva al 50 per cento. Il danno terminale comprende in sé ogni aspetto biologico e morale legato alla percezione della morte imminente: affinché si configuri, dunque, è necessario che il decesso non sia immediato.
Nessuna presunzione. Non basta, tuttavia, la prova presuntiva sul danno da lucida agonia per la vittima dell’incidente stradale, che pure è sopravvissuta qualche mese al sinistro. Il giudice del merito, spiega l’ordinanza n. 19506 del 16-07-2024, non può svolgere alcun ragionamento presuntivo sul fatto che il danneggiato sia consapevole di dover morire, senza un riscontro proveniente da testimoni o da cartelle cliniche; il magistrato può invece fondare il suo convincimento sulle presunzioni semplici per la prova della sofferenza per le lesioni riportate: pesa, infatti, la differenza fra la sofferenza che ha una base organica e quella che non ce l’ha.
Lasso brevissimo. Il danno da lucida agonia va invece risarcito ai familiari della vittima dell’incidente stradale che arriva ancora vigile al pronto soccorso, anche se muore poche ore dopo. A far scattare la liquidazione, afferma l’ordinanza n. 11719 del 05/05/2021, è sufficiente che il danneggiato abbia la «percezione coerente» che la sua fine sia ormai ineluttabile, a prescindere da quanto poi sopravviva al sinistro. Sbaglia la Corte d’appello a negare il ristoro trasmissibile ai congiunti sul rilievo che è brevissimo l’arco di tempo fra sinistro e decesso: in base alla consulenza tecnica d’ufficio la vittima perde conoscenza soltanto quando si trova da tempo trasferita in un altro ospedale, dove muore durante l’intervento chirurgico. Il discorso cambia se la vittima dell’incidente va in coma profondo e sopravvive solo tre giorni: non è escluso, riconosce però l’ordinanza n. 16348 del 12-06-2024, che ai congiunti possa essere riconosciuto il danno biologico da morte in quanto eredi del de cuius. Ma bisogna dimostrare che la vittima, nonostante lo stato d’incoscienza, abbia provato la pena per la fine imminente.
Chiara percezione. Il risarcimento da riconoscere agli eredi è imposto dal diritto alla dignità della persona umana, tutelato dall’articolo 2 della Costituzione: non è infatti sostenibile, osserva l’ordinanza n. 23153 del 17/09/2019, che «la sofferenza di un essere vivente possa essere un elemento giuridicamente irrilevante». Al padre del ragazzo allergico morto al ristorante per un gelato sbagliato sono risarciti 100 mila per il danno terminale, liquidato dalla Corte d’appello secondo equità: è innegabile, scrivono i giudici di merito con valutazione confermata dai colleghi di legittimità, che il giovane quando si sente male ha la chiara percezione di ciò che gli sta accadendo perché risulta considerevole il lasso di tempo fra quando gli è somministrata la pietanza, poi risultata letale, e il decesso.
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