Registro Imprese: nuovi adempimenti e scadenze

Gli amministratori di società devono comunicare la PEC personale al Registro Imprese: scadenze e istruzioni del Ministero sul nuovo obbligo 2025.

Mar 17, 2025 - 11:20
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Registro Imprese: nuovi adempimenti e scadenze

La Legge di Bilancio ha esteso l’obbligo di inserire il domicilio digitale nel Registro delle Imprese agli amministratori di aziende costituite in forma societaria.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le indicazioni operative su questo nuovo adempimento con la nota del 12 marzo 2025, definendone ambito di applicazione, scadenze per effettuare la pratica, condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC, diritti di segreteria e sanzioni.

Imprese obbligate a comunicare la PEC degli amministratori

Partiamo dall’ambito di applicazione. La norma si riferisce alle imprese costituite in forma societaria, e questa formulazione viene considerata ampia, comprensiva quindi di società di persone o di capitali. Sono escluse solo le società semplici a meno che non esercitino l’attività agricola, le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili e tutti gli enti giuridici che o non sono costituiti in forma societaria oppure non sono rivolti allo svolgimento di un’attività imprenditoriale.

Vanno invece ricomprese le reti di imprese, se il contratto istitutivo prevede la creazione di un fondo comune e lo svolgimento di un’attività commerciale rivolta a terzi.

La titolarità della PEC

Il recapito di posta elettronica deve riferirsi, sempre in base alla formulazione della norma, agli amministratori. Con questo termine, spiega il MIMIT, si intende il soggetto a cui è demandata la gestione dell’impresa. Ricomprendendo anche i liquidatori societari, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale. Nel caso in cui la gestione sia affidata non a una singola persona ma a un organo societario, va indicato un indirizzo PEC per ciascuno dei membri che lo compongono.

Attenzione: l’indirizzo PEC dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa. Quindi, le aziende che eventualmente avessero in passato optato per la coincidenza dei due recapiti, potranno conformarsi a questa indicazione entro il termine del 30 giugno 2025.

Se invece lo soggetto svolge l’incarico di amministratore per una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, oppure dotarsi di più PEC differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.

Scadenze di comunicazione PEC al Registro Imprese

Per quanto riguarda i termini dell’adempimento, per le imprese costituite successivamente al primo gennaio 2025, l’adempimento coincide con la domanda di iscrizione al Registro delle imprese. Le imprese che invece erano già costituite allo scorso primo gennaio 2025, data di entrata in vigore della Manovra, devono procedere con l’adempimento entro il 30 giugno 2025.

La comunicazione va poi effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, o della nomina del liquidatore.

Diritti di segreteria e sanzioni

L’adempimento non è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria. Se la domanda viene presentata unitariamente a quella di iscrizione al registro delle imprese, si pagano invece gli ordinari diritti di segreteria.

Le sanzioni sono quelle previste dall’articolo 2630 del codice civile, da 103 a 1032 euro. A fronte di una domanda di iscrizione priva della comunicazione sull’indirizzo PEC dell’amministratore, le Camere di Commercio sono tenute a disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l’integrazione del dato mancante. In caso contrario, dovranno procedere al rigetto della domanda.