Prestazione universale, quando viene accreditato l’importo: il chiarimento Inps

L'Inps rende noto che la Prestazione universale per anziani non autosufficienti non ha un'erogazione retroattiva. Tutto dipende da quando è stata fatta la domanda

Mag 11, 2025 - 10:33
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Prestazione universale, quando viene accreditato l’importo: il chiarimento Inps

L’Inps fornisce chiarimenti in merito alla Prestazione universale per anziani non autosufficienti, una delle principali misure introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, in vigore dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

Il contributo viene riconosciuto su richiesta dei cittadini con almeno 80 anni che versano in gravi condizioni di salute e con basso reddito. Si punta a rafforzare l’autonomia delle persone fragili e a incentivare l’assistenza domiciliare, integrando la tradizionale indennità di accompagnamento con un assegno mensile fino a 850 euro.

Da quando decorre l’accredito

Uno dei principali chiarimenti forniti riguarda la decorrenza del beneficio: la Prestazione universale decorre dal primo giorno del mese in cui è presentata la domanda, e non retroattivamente dal 1° gennaio 2025, come inizialmente ipotizzato.

L’importo viene accreditato mensilmente, ma suddiviso in due componenti:

  • una quota fissa (pari all’indennità di accompagnamento, attualmente di 531,76 euro);
  • una quota integrativa (assegno di assistenza fino a 850 euro), liquidata separatamente e legata alla documentazione delle spese sostenute per l’assistenza.

Il totale, dunque, può raggiungere quasi 1.400 euro (1.381,76 euro per l’esattezza).

Arretrati

Per ottenere gli eventuali arretrati dell’assegno integrativo, è obbligatorio inviare all’Inps, entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, la documentazione che attesti le spese (buste paga di assistenti familiari o fatture di servizi socioassistenziali). Le modalità operative per l’invio della documentazione saranno chiarite da un successivo messaggio dell’Istituto previdenziale.

Requisiti per l’accesso

La prestazione è rivolta a un numero limitato di beneficiari (massimo 24.500 anziani l’anno) e richiede:

  • età pari o superiore a 80 anni;
  • fabbisogno assistenziale gravissimo, certificato dall’Inps;
  • Isee sociosanitario ordinario non superiore a 6.000 euro;
  • titolari o aventi diritto all’indennità di accompagnamento.

Verifica Isee e rischio sospensione

Per accedere e mantenere la prestazione è fondamentale presentare un Isee valido. In assenza di un Isee aggiornato al 2025, la prestazione viene sospesa a partire da marzo. La riattivazione avverrà solo dopo la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) che confermi un Isee entro i limiti previsti.

Incompatibilità con altri contributi

Importante sottolineare che la Prestazione Universale non è cumulabile con i contributi per l’assistenza domiciliare erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali (Ats). Al momento della domanda, l’interessato deve accettare formalmente la rinuncia a tali prestazioni. Chi desiderasse tornare a beneficiare dell’assistenza Ats può rinunciare alla Prestazione universale, ma non potrà percepire entrambi i benefici contemporaneamente.

Come fare domanda

La domanda per la Prestazione universale deve essere presentata telematicamente tramite il portale Inps (utilizzando Spid, Cie o Cns), oppure attraverso i patronati. L’agevolazione può essere richiesta in qualsiasi momento tra gennaio 2025 e dicembre 2026. La prestazione sarà riconosciuta a partire dal mese di presentazione della domanda, e solo in presenza di tutti i requisiti previsti.

Come usare l’assegno integrativo

L’assegno integrativo deve essere impiegato esclusivamente per spese di assistenza e cura, come il pagamento di badanti (con contratto di almeno 15 ore settimanali) o servizi professionali non sanitari (igiene personale, pasti a domicilio, accompagnamento, disbrigo pratiche, telesoccorso). Il mancato utilizzo documentato dell’importo può comportare la revoca della prestazione.

Controlli e obblighi trimestrali

Ogni trimestre (entro il 10 aprile, luglio, ottobre e gennaio), i beneficiari devono inviare copia:

  • delle buste paga se impiegano assistenti familiari;
  • delle fatture se usufruiscono di servizi alla persona.

Tutti i documenti devono essere conservati in originale per eventuali controlli successivi.