Partita Iva content creator e influencer 2025
Sei un content creator o un influencer e ti stai chiedendo se e quando devi aprire la partita IVA? La risposta breve è: quasi certamente sì, se la tua attività è continuativa e organizzata, indipendentemente dai guadagni iniziali. La vecchia soglia dei 5.000 euro per le prestazioni occasionali è spesso male interpretata e raramente applicabile […] L'articolo Partita Iva content creator e influencer 2025 proviene da Fiscomania.

Sei un content creator o un influencer e ti stai chiedendo se e quando devi aprire la partita IVA? La risposta breve è: quasi certamente sì, se la tua attività è continuativa e organizzata, indipendentemente dai guadagni iniziali. La vecchia soglia dei 5.000 euro per le prestazioni occasionali è spesso male interpretata e raramente applicabile a chi opera professionalmente nel digitale. In questo articolo, ti guiderò attraverso gli aspetti fondamentali per metterti in regola con il fisco, dalla scelta del codice ATECO al regime fiscale più adatto, fino alla corretta gestione previdenziale.
Chi sono i content creator?
Il content creator è il professionista che si occupa di creare contenuti accattivanti per aziende e brand. La sua figura realizza contenuti digitali (video, foto, testi, podcast, ecc.) per piattaforme online. La creazione di contenuti digitali può avvenire mediante elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta resi disponibili attraverso piattaforme digitali.
Si tratta di un’attività creativa e di produzione di contenuti e della successiva messa a disposizione del pubblico di tali contenuti attraverso piattaforme digitali. L’attività può essere svolta in forma amatoriale (per hobby), o con l’obiettivo di trarne una fonte di reddito (principale o secondaria).
La remunerazione dell’attività, infatti, può avvenire con diverse modalità. Ad esempio,
direttamente dalla piattaforma, attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno
pubblicitario in proporzione al seguito degli utenti o mediante il riconoscimento di somme
individuate sulla base di accordi individuali. È possibile monetizzare la propria attività attraverso sponsorizzazioni o vendita diretta di prodotti.
L’influencer
All’interno di questa figura è possibile collocare anche l’attività dell’influencer, ossia quelle persone che con la loro popolarità e credibilità tra gli utenti delle piattaforme orientano opinioni e gusti. Lo sfruttamento commerciale della propria immagine e del seguito maturato si sostanzia prevalentemente nell’attività di promozione di beni o servizi, a fronte di denaro o altre utilità, spiega l’INPS.
L’attività dei content creator possono articolarsi in varie modalità contraddistinte dal mezzo di diffusione utilizzato o dal tipo di contenuto realizzato, come, a mero titolo esemplificativo, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc.
Le fonti di remunerazione
Le fonti di remunerazione possono derivare, quindi da:
- Pubblicità mediante l’utilizzo di inserzioni pubblicitarie all’interno dei contenuti;
- Affiliazioni e sponsorizzazioni (collaborazioni con i vari brand per la promozione dei loro prodotti o servizi);
- vendita diretta di prodotti o servizi: corsi online, e-book, consulenze;
- Donazioni.
Inoltre, può anche esserci tra il content creator e i brand, un’agenzia di intermediazione che li mette tra loro in contatto e gestisce tutti i rapporti con le varie aziende, negoziando compensi e riscuotendo pagamenti.
A volte è l’agenzia che gestisce ogni rapporto con il brand, stabilisce il compenso per la campagna e riscuote il pagamento. I pagamenti dei brand sono quindi incassati dall’agenzia, che successivamente procede alla corresponsione al creatore di contenuti della quota concordata o spettante. È possibile anche sia l’Agenzia ad assumere direttamente il creatore di contenuti come proprio collaboratore/lavoratore dipendente. In questa ipotesi, si osserva che la loro prestazione rientra all’interno del lavoro autonomo.
Tuttavia, se la prestazione lavorativa venga svolta in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dalla medesima piattaforma digitale, trova applicazione la disciplina della collaborazione eterorganizzata di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
L’obbligo della partita Iva per content creator: quando scatta davvero?
Molti creatori digitali iniziano pensando di poter operare tramite ritenuta d’acconto come “prestazione occasionale“. Tuttavia, la normativa definisce occasionale un’attività svolta in modo sporadico, non organizzato e senza carattere di abitualità. Se pubblichi contenuti con regolarità, hai profili social dedicati alla tua attività, collabori con brand, utilizzi attrezzature specifiche e promuovi i tuoi servizi, stai svolgendo un’attività professionale o d’impresa a tutti gli effetti. In questi casi, l’apertura della partita Iva diventa un obbligo fin dall’inizio, a prescindere dall’importo fatturato. Di fatto, quindi, non rilevano i volumi di ricavi o compensi generati ma, esclusivamente, l’abitualità e l’organizzazione nel tempo. Ignorare questo aspetto significa rischiare sanzioni e recuperi fiscali.
Professionista o commerciante?
Una volta stabilita la necessità della partita Iva, bisogna definire la natura della tua attività. Sei un libero professionista o un imprenditore commerciale?
- Libero Professionista: Se la tua attività si basa principalmente sulla tua creatività intellettuale (es. scrittura, consulenza strategica sui social media, fotografia artistica non finalizzata alla vendita diretta tramite e-commerce) e non hai una struttura organizzativa complessa, potresti inquadrarti come professionista. L’iscrizione avviene all’Agenzia delle Entrate e alla Gestione Separata INPS.
- Imprenditore Commerciale: Se la tua attività include vendita di prodotti (es. merchandising), affiliazioni strutturate, gestione di spazi pubblicitari in modo imprenditoriale, o se l’attività è organizzata con mezzi e struttura che vanno oltre la semplice professionalità (es. agenzia di influencer marketing), allora l’inquadramento corretto è quello di impresa commerciale. Questo richiede l’iscrizione in Camera di Commercio e alla Gestione Commercianti INPS. La distinzione è sottile ma fondamentale per obblighi fiscali e previdenziali. In questo caso:
- Devi iscriverti alla Camera di Commercio (CCIAA).
- Attribuzione di un codice ATECO (codice di attività economica).
- Dovrai iscriverti alla Gestione Speciale Autonoma degli Esercenti Attività Commerciali dell’INPS.
Il codice ATECO 73.11.03: attività di influencer marketing
Il codice ATECO è un codice numerico che classifica la tua attività economica ai fini fiscali, statistici e contributivi. La scelta è determinante. In particolare, dal 1° gennaio 2025, è stato istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator.
Si tratta di un codice attività specifico per gli influencer ed i content creator, che adesso possono contare su un inquadramento definito e preciso. Qualora, come nella maggior parte dei casi vi sia la presenza di più attività esercitate nello stesso momento è possibile valutare anche l’inserimento di altri codici ATECO. I più utilizzati sono i seguenti:
- 73.11.01 (Ideazione di campagne pubblicitarie) o 73.11.02 (Conduzione di campagne marketing): Spesso usati per chi si focalizza su promozioni e collaborazioni con brand;
- 74.90.99 (Altre attività professionali n.c.a.): Un codice residuale per attività professionali non specificate altrove, talvolta adatto a figure creative;
- 90.03.09 (Altre creazioni artistiche e letterarie): Per chi svolge attività prettamente artistiche (es. fotografi, videomaker con focus autoriale);
- 70.22.09 (Altre attività di consulenza imprenditoriale): Se l’attività prevalente è la consulenza strategica.
La scelta dipende dalla natura prevalente della tua attività e dalla presenza di attività collegate o secondarie. Per effettuare la scelta corretta è importante avvalersi dell’assistenza di un Dottore commercialista esperto di business online. Se desideri approfondire la tua situazione contattaci per una consulenza online personalizzata.
Regime fiscale: forfettario o ordinario?
Per chi inizia, il Regime forfettario è spesso la scelta più conveniente, se si possiedono i requisiti (principalmente, ricavi annui non superiori a 85.000 euro e assenza di alcune cause ostative). Offre una tassazione agevolata (imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni, poi 15%) calcolata su un reddito imponibile determinato forfettariamente applicando un coefficiente di redditività al fatturato (spesso il 78% per le attività professionali e di marketing, ma varia col codice ATECO).
La contabilità è semplificata e non si applica l’Iva in fattura. Il regime ordinario, invece, prevede la tassazione IRPEF progressiva per scaglioni sul reddito effettivo (ricavi meno costi deducibili) e l’applicazione dell’Iva. È obbligatorio superata la soglia del forfettario o può essere scelto per specifiche convenienze (es. alti costi deducibili).
Deduzioni e detrazioni specifiche del settore
I creator possono dedurre numerose spese correlate alla propria attività. Tra queste figurano:
- Attrezzature tecniche come fotocamere, microfoni e software di editing;
- Spese per abbonamenti a piattaforme specializzate;
- Corsi di formazione nel proprio ambito professionale;
- Consulenze di marketing e comunicazione;
- Spese di trasferta per eventi e collaborazioni.
Nel regime forfettario, tuttavia, queste spese non sono deducibili singolarmente, poiché il sistema prevede una deduzione forfettaria attraverso il coefficiente di redditività. Nel regime ordinario, invece, ogni spesa pertinente e documentata può essere dedotta analiticamente.
Contributi previdenziali INPS
Con la Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti sulla disciplina previdenziale applicabile dei content creator. La circolare distingue tra lavoro autonomo e attività riconducibili al settore dello spettacolo, specificando in quali casi i creator devono versare i contributi alla Gestione separata o al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
La gestione previdenziale dipende dall’inquadramento:
- Professionisti (senza cassa autonoma): Si iscrivono alla Gestione Separata INPS. I contributi si calcolano in percentuale sul reddito imponibile effettivo (circa 26,07% nel 2025, soggetto a lievi variazioni annuali). Non ci sono contributi minimi fissi;
- Commercianti/Artigiani: Si iscrivono alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS. Prevede il pagamento di contributi fissi minimali (circa 4.500 euro annui nel 2025, rateizzati trimestralmente), indipendentemente dal reddito prodotto, più una percentuale sulla parte di reddito eccedente un minimale. Chi aderisce al Regime Forfettario può richiedere una riduzione del 35% sui contributi dovuti (sia fissi che variabili);
- Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS): Sono tenuti all’iscrizione i lavoratori dello spettacolo (caratteristiche artistiche, culturali o di intrattenimento) con attività svolta anche per fini commerciali, promozionali o informativi. L’obbligo contributivo presso la gestione ex ENPALS è configurabile quando lo svolgimento della prestazione è riconducibile a quello proprio delle categorie professionali da assicurare al FPLS ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e vi sia l’esistenza di un committente/datore di lavoro, a prescindere dal settore di attività in cui opera il medesimo.
L’INPS chiarisce che, non esistendo una specifica figura professionale di creatore di contenuti nel nostro ordinamento, la disciplina previdenziale applicabile va individuata caso per caso, e a seconda dei casi essere considerato lavoratore autonomo o lavoratore dello spettacolo.
Attività di digital marketing: assoggettabilità FPLS
Chiarisce l’INPS, che, se i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente (brand o agenzia di intermediazione), quest’ultimo è tenuto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata (dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa), se assume il ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista ecc., ossia che l’attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947.
Non tutti i contenuti creati sono riconducibili a mansioni da assoggettare a contribuzione previdenziale al FPLS, ad esempio, se al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, crei contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social, o, laddove si limitino a realizzare attività di carattere accessorio e strumentale a quella di digital marketing senza che perciò si configuri alcuna delle attività riconducibili a quelle tabellate.
Inoltre, restano escluse le attività riconducibili a quelle di endorsement, nelle quali venga in rilievo il semplice abbinamento tra la notorietà del creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti personali dei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista. In tali casi resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ove ricorrano i requisiti richiesti.
Ricapitolando, non fanno scattare l’obbligo di iscrizione al FPLS:
- La creazione di contenuti senza fini pubblicitari, se i contenuti sono realizzati per hobby o per esprimere la tua creatività, senza alcun intento commerciale o promozionale;
- Mero uso di prodotti senza promuoverli attivamente, pensiamo alla persona che indossa un capo di abbigliamento di una marca, ma senza fare pubblicità esplicita;
- Inserzioni pubblicitarie passive, se inserisci banner pubblicitari o link affiliati nei tuoi contenuti, senza svolgere un’attività specifica di promozione.
Quando occorre iscriversi al FPLS?
- Creazione di contenuti pubblicitari o promozionali su commissione, se un brand o un’agenzia ti pagano per realizzare contenuti che promuovono i suoi prodotti o servizi;
- Svolgimento di un’attività riconducibile alle professioni dello spettacolo, elencate nell’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 708/1947 (e successive modifiche, in particolare il DM 15 marzo 2005).
Consulenza fiscale online
Come hai visto, aprire e gestire una partita Iva come content creator o influencer comporta scelte importanti con implicazioni fiscali e previdenziali significative. L’inquadramento corretto, la scelta del codice ATECO e del regime fiscale possono fare una grande differenza sul tuo carico fiscale e sulla tua tranquillità. Evita il fai-da-te e le informazioni generiche trovate online. Ogni situazione è unica e merita un’analisi personalizzata.
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