Con conclusioni del 19 gennaio 2025, la Procura Generale della Corte di Cassazione ha chiesto che le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla vicenda della invalidità dei contratti di mutuo a tasso variabile, indicizzato all’EURIBOR, affermino il seguente principio di diritto:
«Un contratto può dirsi “a valle” dell’intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l’intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l’Euribor nel periodo oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l’intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso Euribor nell’ambito dei contratti derivati».