L’orientamento “controcorrente” sul c.d. saldo banca per la verifica della prescrizione

Sull’eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione d’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, solitamente sollevata dalla banca nei giudizi ove viene convenuta dal correntista, la Corte di cassazione ha, a più riprese, sostenuto che la verifica delle rimesse solutorie coperte da prescrizione e non più, dunque, ripetibili, vada effettuata sul saldo di conto, […] L'articolo L’orientamento “controcorrente” sul c.d. saldo banca per la verifica della prescrizione proviene da Iusletter.

Apr 4, 2025 - 17:05
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Sull’eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione d’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, solitamente sollevata dalla banca nei giudizi ove viene convenuta dal correntista, la Corte di cassazione ha, a più riprese, sostenuto che la verifica delle rimesse solutorie coperte da prescrizione e non più, dunque, ripetibili, vada effettuata sul saldo di conto, previamente depurato dalle poste accertate come illegittime; dunque, sul c.d. saldo ricalcolato (cfr., tra le tante, Cass. 29374/2024).

Infatti, secondo la Corte di legittimità vanno tenute distinte l’azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca, e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze illegittime (e, quindi, nulle) è una operazione corretta di ricostruzione della realtà giuridica rispetto a quella storica (risultante dagli estratti conto della banca); pertanto, il disposto dell’art. 1422 cod. civ.- in ragione del quale la nullità delle clausole alla base delle somme illegittimamente addebitate in conto è imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione – non risulterà violato, ma varrà per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.

Nonostante tale orientamento, continua a trovare l’avallo della giurisprudenza di merito, la contraria interpretazione, secondo cui, invece, la verifica della prescrizione va effettuata sul c.d. saldo banca, ossia facendo riferimento al saldo del conto corrente risultante dagli estratti conto della banca.

Già la Corte d’Appello di Venezia aveva chiarito che optando per la soluzione avallata dalla Cassazione, finirebbe per essere elusa la funzione dell’istituto della prescrizione con l’intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in un determinato periodo; anche l’effetto estintivo finirebbe, peraltro, per essere vanificato dal venir meno del carattere indebito dei pagamenti sulla base di annotazioni contabili che, al momento dei versamenti, non esistevano (Corte d’Appello di Venezia, Sez. I civile, Rel. Dott.ssa Zanon, n. 1145 del 23.05.2023).

La Corte aveva, dunque, sostenuto che la rideterminazione del saldo del conto corrente costituisce l’operazione che consente di dare risposta alla domanda di ripetizione del correntista e opera su un piano diverso e contrapposto rispetto alla individuazione delle rimesse solutorie finalizzata alla verifica dell’incidenza della prescrizione eccepita dalla banca sul credito restitutorio; una difatti è la ricostruzione del corretto andamento del conto con la determinazione del saldo di diritto, ossia del saldo depurato da tutte le poste illegittime, con obbligo di restituzione, da parte della Banca, delle somme illegittimamente trattenute; altro è l’accertamento dei versamenti coperti da prescrizione, accertamento che presuppone necessariamente le indebite annotazioni effettuate dall’istituto di credito.

Pertanto, assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi comporta una riscrittura a posteriori dell’andamento del conto corrente attraverso, cioè, la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle annotazioni eseguite dalla Banca nel tempo e che avevano generato l’indebito.

Da ultimo, il Tribunale di Treviso, nello stesso senso, ha ritenuto che se il conto, in un dato momento, risultava scoperto, la rimessa immediatamente successiva è oggettivamente destinata all’estinzione di un debito (lo scoperto di conto o l’esposizione extrafido), anche laddove questo sia determinato, in tutto o in parte, dalla sommatoria di annotazioni illegittime precedenti.

Il versamento di denaro sul conto corrente rileva, quindi, come fatto storico e, soprattutto, come atto giuridico in senso stretto, senza che possa assumere importanza in alcun modo il contegno soggettivo di chi lo esegue o lo riceve. Se, infatti, il versamento effettuato corrisponde ad un debito effettivamente dovuto alla banca, ovviamente non è configurabile la condictio indebiti: il presupposto e l’essenza dell’azione di ripetizione d’indebito è proprio il materiale spostamento patrimoniale (da un solvens ad un accipiens) che si accerti essere privo di causa, perché eseguito in forza di un titolo in tutto o in parte nullo.

Se però quelle annotazioni illegittime vengono prioritariamente epurate dal conto, il versamento, oltre a non trovare alcuna corrispondenza contabile con l’extrafido o lo scoperto che era andato a ripianare, sarebbe o sempre ripristinatorio (e quindi, come tale, completamente immune dalla prescrizione fino alla chiusura del conto) ovvero solutorio, ma soltanto di poste a debito legittime.

Pertanto, la ripetizione dell’indebito può concernere esclusivamente quelle voci di credito che all’epoca del versamento apparivano come dovute, ma che in realtà si sono rivelate illegittime perché frutto dell’applicazione di clausole contrattuali nulle.

Il Tribunale ha concluso statuendo che la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie va operata separatamente e prima della rielaborazione del conto corrente epurato dagli addebiti illegittimi e che, ragionando al contrario, si avrebbe un’irragionevole e un’ingiustificata neutralizzazione del regime di ordinaria prescrittibilità delle azioni di ripetizione conseguenti all’accertamento delle nullità negoziali.

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