Lettere di compliance Iva: come funziona l’incrocio dei dati
Il contribuente ha l’obbligo di effettuare molteplici adempimenti dichiarativi e comunicativi (tra cui la dichiarazione annuale Iva, le liquidazioni periodiche, la fattura elettronica, i corrispettivi telematici, etc..). Quando dall’incrocio dei dati di queste comunicazioni escono delle anomalie l’Amministrazione finanziaria invia delle lettere di compliance. Le comunicazioni Iva periodiche L’Agenzia delle Entrate ha potenziato negli ultimi […] L'articolo Lettere di compliance Iva: come funziona l’incrocio dei dati proviene da Fiscomania.

Il contribuente ha l’obbligo di effettuare molteplici adempimenti dichiarativi e comunicativi (tra cui la dichiarazione annuale Iva, le liquidazioni periodiche, la fattura elettronica, i corrispettivi telematici, etc..). Quando dall’incrocio dei dati di queste comunicazioni escono delle anomalie l’Amministrazione finanziaria invia delle lettere di compliance.
Le comunicazioni Iva periodiche
L’Agenzia delle Entrate ha potenziato negli ultimi anni l’utilizzo delle lettere di compliance Iva, uno strumento che rappresenta l’evoluzione del rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti in un’ottica di maggiore collaborazione e trasparenza. Queste comunicazioni derivano da un sistema di incrocio dei dati fiscali che permette all’amministrazione di individuare potenziali anomalie.
L’Agenzia delle Entrate, mediante l’incrocio dati Iva, monitora la corretta effettuazione degli obblighi e invia, eventualmente, le comunicazioni di anomalia (c.d. “lettere di compliance“), al contribuente. Per l’individuazione delle anomalie l’Amministrazione finanziaria prende in considerazione i dati che riscontra da:
- Dichiarazione annuale;
- Liquidazioni periodiche;
- Fattura elettronica e corrispettivi telematici;
- Versamenti effettuati.
Dichiarazione annuale
Uno degli adempimenti che sono tenuti a fare i contribuenti, riguarda la dichiarazione annuale Iva, il quale è un adempimento che devono presentare, obbligatoriamente, i soggetti in possesso di partita Iva. Questo adempimento deve essere effettuato telematicamente tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno per le operazioni relative al periodo di imposta precedente.
Liquidazioni periodiche
L’art. 21- bis del D.L. n. 78/2010, prevede l’obbligo di invio trimestrale, dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili/trimestrali), al fine di permettere il “monitoraggio nel corso dell’anno, dell’entità del credito e del pagamento del debito IVA di ciascun soggetto passivo”.
Fattura elettronica e corrispettivi telematici
L’art. 1, co. 3. D.Lgs. n. 127/2015, prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le variazioni, l’obbligo di emissione e di trasmissione delle fatture emesse in modalità elettronica, tramite il Sistema di Interscambio. Oltre a questo, anche i corrispettivi trasmessi elettronicamente dai commercianti al minuto, rappresentano un altro elemento immediatamente visibile dall’Amministrazione finanziaria.
In tal modo, l’Amministrazione finanziaria può conoscere i dati delle fatture emesse e ricevute in modo più tempestivo rispetto allo spesometro.
Bozze di registi Iva, LIPE e dichiarazione annuale
L’Agenzia delle Entrate, ha messo a disposizione dei soggetti passivi Iva, in un’apposita area riservata del sito istituzionale, alcuni documenti precompilati. In particolare, viene messa a disposizione del contribuente:
- Registri IVA vendite e acquisti;
- Liquidazione periodica;
- Dichiarazione annuale.
I soggetti passivi che:
- Convalidano le informazioni preposte dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano complete;
- Integrano nel dettaglio, i dati proposti nelle bozze dei registri Iva vendite e acquisti
sono esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri Iva vendite e acquisti.
In ogni caso, resta fermo l’obbligo di tenuta del registro incassi e pagamenti di cui all’art. 18, co. 2, DPR n. 600/73.
Incrocio dati Iva ed invio delle lettere di compliance
L’Agenzia delle Entrate incrocia i dati, della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli delle fatture elettroniche e con i versamenti Iva effettuati. Le risultanze di questo incrocio dati Iva, sono messe a disposizione del contribuente o dell’intermediario abilitato.
Nel caso in cui, dal controllo effettuato, sorga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l’Agenzia delle Entrate, informa il contribuente, che potrà:
- Fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Agenzia delle Entrate;
- Versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso.
L’Agenzia delle Entrate, può verificare, tramite i controlli automatizzati, la tempestività dei versamenti effettuati con le modalità di cui all’art. 54-bis, co. 2-bis, DPR n. 633/72, a prescindere dalle condizioni previste, ossia di “pericolo per la riscossione“.
L’Agenzia ritiene che tali adempimenti siano rivolti ad ottenere una maggiore compliance tra Fisco e contribuente, rendendo edotto quest’ultimo riguardo alle anomalie:
- Rispetto alle fatture da lui registrate e le fatture registrate, dai relativi clienti/fornitori;
- Relative a versamenti periodici.
In particolare:
- Con la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche, l’Agenzia delle Entrate può controllare, la tempestiva effettuazione dei versamenti, anche prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- Con l‘obbligo di emissione e trasmissione allo SDI delle fatture in formato elettronico, per la generalità dei soggetti titolari di partita Iva, (salvo minimi/forfettari ed operazioni con l’estero), la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e l’esterometro.
L’Amministrazione finanziaria è a conoscenza dei dati relative alle fatture emesse, il che “indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo…. il fenomeno degli omessi versamenti, l’evasione senza consenso e le frodi“.
Comunicazione per l’adempimento spontaneo
L’Agenzia delle Entrate ha inviato le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione Iva o la presentazione della stessa con il quadro VA compilato.
Nelle lettere di compliance, sono rese disponibili, le informazioni per verificare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e consentire al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze al fine di giustificare le anomalie.
La comunicazione inviata al contribuente non rappresenta un accertamento fiscale, ma piuttosto un invito a verificare la propria posizione e, se necessario, a regolarizzare eventuali errori commessi. Questo approccio preventivo offre diversi vantaggi: consente al contribuente di correggere spontaneamente gli errori beneficiando di sanzioni ridotte attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, evitando così controlli più invasivi e le sanzioni piene che ne deriverebbero.
I dati delle comunicazioni riguardano:
- Codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- Numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno di imposta;
- Data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva entro i termini prescritti;
- Data e protocollo telematico della dichiarazione Iva trasmessa in caso di compilazione solo del quadro VA.
Lettere di compliance relative alla mancata LIPE
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, ha inviato le comunicazioni di anomalia ai contribuenti titolari di partita Iva, che hanno omesso di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, per il periodo di imposta, in presenza di fatture elettroniche emesse o operazioni transfrontaliere comunicate tramite “esterometro”.
Resta la possibilità di avvalersi dello strumento consistente nel ravvedimento operoso, anche qualora la violazione sia stata contestata o nel caso in corso accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Hai ricevuto una lettera di compliance: ecco cosa fare
Dal punto di vista pratico, quando un contribuente riceve una lettera di compliance Iva, ha diverse opzioni a disposizione. Può riconoscere l’errore segnalato e procedere alla regolarizzazione tramite ravvedimento operoso, con una sensibile riduzione delle sanzioni applicabili. Alternativa, se ritiene che la segnalazione non sia fondata, può fornire chiarimenti e documentazione all’Agenzia delle Entrate tramite il canale CIVIS o rivolgendosi ad un ufficio territoriale, dimostrando la correttezza del proprio operato.
Chi ha ricevuto una lettera di compliance deve prestare particolare attenzione. La prima cosa da fare è controllare la veridicità delle informazioni in essa contenute. Il confronto fondamentale è verificare i dati della dichiarazione e delle liquidazioni periodiche Iva, con i dati dei modelli F24 dei pagamenti effettuati.
Nel caso in cui vi siano incongruenze è comunque possibile intervenire attraverso il ravvedimento operoso, seguendo le istruzioni comunque presenti nella comunicazione. Qualora, invece, la comunicazione non riporti dati corretti è comunque possibile inviare una PEC all’Amministrazione finanziaria per dimostrare la bontà della propria situazione.
In entrambi i casi è importante essere seguito da un dottore commercialista esperto per evitare di commettere errori.
Consulenza fiscale online|Fiscomania.com
Se cerchi un commercialista preparato compila il form di contatto sottostante e sarai ricontattato nel più breve tempo per una consulenza fiscale online con il dott. Federico Migliorini.
L'articolo Lettere di compliance Iva: come funziona l’incrocio dei dati proviene da Fiscomania.