Lavoratori frontalieri: indennità di disoccupazione

Il lavoratore frontaliere è una persona che risiede in un paese (ad esempio l’Italia) ma lavora in un paese confinante (come Svizzera, Francia, Austria, Slovenia o San Marino), attraversando quotidianamente o regolarmente il confine per motivi di lavoro. Questa situazione comporta peculiarità in termini di diritti, tutele e trattamento fiscale. Per approfondire: Lavoratori frontaliere: regime […] L'articolo Lavoratori frontalieri: indennità di disoccupazione proviene da Fiscomania.

Mag 7, 2025 - 19:06
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Lavoratori frontalieri: indennità di disoccupazione

Il lavoratore frontaliere è una persona che risiede in un paese (ad esempio l’Italia) ma lavora in un paese confinante (come Svizzera, Francia, Austria, Slovenia o San Marino), attraversando quotidianamente o regolarmente il confine per motivi di lavoro. Questa situazione comporta peculiarità in termini di diritti, tutele e trattamento fiscale.

Per approfondire: Lavoratori frontaliere: regime di tassazione.

Il licenziamento del lavoratore frontaliere

Quando un lavoratore frontaliere viene licenziato, la normativa che si applica è generalmente quella del paese in cui svolge l’attività lavorativa (paese di occupazione), non quella del paese di residenza. Questo significa che:

  1. Le procedure di licenziamento seguono le regole del paese estero dove il lavoratore è impiegato;
  2. Le indennità di fine rapporto sono determinate secondo la legislazione del paese di occupazione;
  3. Le eventuali contestazioni sul licenziamento vanno generalmente presentate nel paese estero.

Ad esempio, un lavoratore residente in Italia ma impiegato in Svizzera sarà soggetto alla normativa svizzera in caso di licenziamento, che prevede termini di preavviso differenti rispetto all’Italia e diversi livelli di protezione.

La NASpI per i lavoratori frontalieri

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è l’indennità di disoccupazione prevista dall’ordinamento nazionale. Per i lavoratori frontalieri la situazione è complessa.

Il principio generale è quello che il lavoratore frontaliero che perde il lavoro all’estero ha diritto, in base ai regolamenti comunitari europei (Regolamento CE 883/2004), di richiedere l’indennità di disoccupazione nel paese di residenza, quindi in Italia per i frontalieri italiani. Questo avviene attraverso un meccanismo di “totalizzazione” dei periodi contributivi.

A determinare quanto sopra descritto è l’art. 65, del citato Reg. CE 883/2004, il quale sottolinea la possibilità per il lavoratore, di poter richiedere l’indennità di disoccupazione direttamente all’ente preposto dell’INPS. 

Requisiti specifici per i frontalieri

Per accedere alla NASpI, il lavoratore frontaliero deve verificare i seguenti requisiti:

  1. Essere in stato di disoccupazione involontaria (licenziamento, fine contratto a termine, dimissioni per giusta causa);
  2. Aver lavorato e versato contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti;
  3. Essere iscritto al Centro per l’Impiego italiano e rispettare gli obblighi di disponibilità al lavoro;
  4. Presentare il modello PD U1 (ex E301) rilasciato dall’istituzione competente del paese dove ha lavorato, che certifica i periodi di lavoro e contribuzione all’estero.

Anche per i lavoratori frontalieri vige la possibilità di far richiesta dell’incentivo all’imprenditorialità. Ovvero trattasi di un anticipo, erogato dall’INPS sotto forma di indennità di disoccupazione spettante, utilizzata per poter avviare un’attività di lavoro. 

Procedura per richiedere la NASpI

La richiesta richiede il rispetto delle seguenti condizioni:

  • Iscriversi come disoccupato presso il Centro per l’Impiego italiano entro 7 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • Richiedere all’istituzione competente del paese estero (ad esempio, in Svizzera, l’Ufficio Regionale di Collocamento) il rilascio del formulario PD U1;
  • Presentare domanda di NASpI all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro, allegando il modello PD U1.

Per poter richiedere la Naspi il lavoratore frontaliero deve accedere al servizio online sul portale dell’INPS. L’accesso avverrà tramite SPID, CIE o CNS e di seguito sono riportate le indicazioni per poter accedere al servizio:

  • Servizi per il cittadino;
  • Domande di prestazione a sostegno del reddito;
  • Naspi – Indennità di Naspi.

Dopo aver cliccato in “Indennità di Naspi” ci sarà da compilare un modulo che prevede una serie di informazioni anagrafiche e la compilazione di sezioni che richiedono anche le indicazioni di periodi di lavoro svolti all’estero.

Dopo aver compilato la domanda, essa verrà elaborata dall’INPS e successivamente verrà comunicato al contribuente l’esito della domanda. 

Particolarità per i frontalieri in Svizzera

I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera presentano alcune specificità:

  • Se il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione svizzera, può scegliere se percepirla in Svizzera (restando a disposizione degli uffici svizzeri) o richiedere la NASpI in Italia;
  • I lavoratori a tempo parziale in Svizzera che non raggiungono la soglia minima per l’indennità svizzera possono richiedere esclusivamente la NASpI in Italia.

Per maggiori informazioni: Frontalieri con la Svizzera: nuovo accordo.

Durata e importo della NASpI

Per i lavoratori frontalieri, la durata della NASpI è calcolata in base ai giorni di contribuzione effettiva negli ultimi 4 anni:

  • La NASpI è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni;
  • L’importo è calcolato sulla media delle retribuzioni degli ultimi 4 anni, considerando il cambio valutario per le retribuzioni percepite all’estero.

l mercato del lavoro, la quale dovrà riprendere per poter portare sussidio e una vita decorosa a noi stessi. 

Ad esempio, se negli ultimi 4 anni un lavoratore ha versato contributi per 3 anni (156 settimane), avrà diritto a 78 settimane di NASpI (circa 18 mesi), non a 2 anni interi.

Calcolo dell’importo della NASpI

L’indennità di disoccupazione NASpI viene calcolata sulla Retribuzione Media Mensile (RMM) degli ultimi 4 anni, secondo questi parametri:

  • Per una RMM inferiore a 1.352,19 euro, l’indennità è pari al 75% della RMM;
  • Per una RMM superiore a 1.352,19 euro, l’indennità è pari a 1.014,14 euro, più il 25% della differenza tra la RMM e 1.352,19 euro;
  • L’importo massimo mensile erogabile nel 2025 è di 1.470,99 euro.

Per comprendere meglio questo sistema, immaginiamo un esempio: se un lavoratore ha una RMM di 2.000 euro, riceverà una NASpI mensile così calcolata:

  • 1.014,14 euro (importo base)
  • più il 25% della differenza tra 2.000 e 1.352,19 euro = 25% di 647,81 euro = 161,95 euro
  • Totale: 1.176,09 euro

Riduzione progressiva dell’indennità (meccanismo di “décalage”)

La riduzione dell’importo della NASpI avviene secondo queste regole:

  • A partire dal sesto mese di fruizione (non dal quarto come indicato nelle informazioni precedenti);
  • La riduzione è pari al 3% mensile dell’importo inizialmente riconosciuto.

Per i beneficiari che abbiano compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda, la riduzione del 3% si applica a partire dall’ottavo mese di fruizione.

Domande frequenti

Come si richiede la NASpI per un lavoratore frontaliero italiano licenziato in Svizzera nel 2025?

Per richiedere la NASpI dopo un licenziamento in Svizzera, il lavoratore frontaliero italiano deve prima iscriversi come disoccupato presso il Centro per l’Impiego italiano entro 7 giorni dalla cessazione del rapporto. Dovrà poi ottenere il formulario PD U1 (che certifica i periodi lavorativi e contributivi all’estero) dall’Ufficio Regionale di Collocamento svizzero. Con questo documento, deve presentare domanda di NASpI all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione, allegando anche la lettera di licenziamento tradotta. Nel 2025, la procedura può essere completata anche tramite il portale INPS o patronati abilitati. È fondamentale che la residenza fiscale sia effettivamente in Italia e che tutti i periodi di lavoro in Svizzera siano correttamente documentati per il calcolo della prestazione.

Come viene calcolata la NASpI per un frontaliere che ha lavorato in Francia con stipendio in euro e in Svizzera con stipendio in franchi?

Per un lavoratore frontaliere con esperienze lavorative miste, il calcolo della NASpI considera la totalità delle retribuzioni percepite negli ultimi 4 anni. Le retribuzioni in franchi svizzeri vengono convertite in euro secondo il tasso di cambio medio del periodo di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea. L’INPS somma quindi tutte le retribuzioni (quelle francesi già in euro e quelle svizzere convertite) e divide per il numero di settimane contributive per ottenere la Retribuzione Media Mensile (RMM). Su questa base si applica lo schema standard: 75% della RMM se inferiore a 1.352,19 euro, oppure 1.014,14 euro più il 25% della differenza tra RMM e 1.352,19 euro, con il limite massimo di 1.470,99 euro mensili. La particolarità per i frontalieri è proprio questa conversione valutaria che può influenzare significativamente l’importo finale della prestazione.

Quali sono le differenze tra l’indennità di disoccupazione svizzera e la NASpI italiana per un lavoratore frontaliere residente in Lombardia?

Un lavoratore frontaliere residente in Lombardia può trovarsi di fronte a differenze sostanziali tra i due sistemi. L’indennità di disoccupazione svizzera (AD) copre generalmente il 70-80% dell’ultimo stipendio (a seconda se il beneficiario ha figli a carico) senza un tetto massimo proporzionato come quello italiano, risultando spesso più generosa. Tuttavia, per accedervi il frontaliere deve mantenere un permesso G valido e restare a disposizione degli uffici di collocamento svizzeri. La NASpI italiana ha invece un importo massimo di 1.470,99 euro mensili nel 2025, con una riduzione progressiva dal sesto mese. La durata dell’AD svizzera può arrivare fino a 520 giorni (circa 2 anni), mentre la NASpI italiana dipende esattamente dai contributi versati negli ultimi 4 anni. Un’importante differenza riguarda anche gli obblighi di attivazione: il sistema svizzero richiede un numero minimo di candidature mensili documentate, mentre quello italiano è legato al Patto di Servizio Personalizzato stipulato con il Centro per l’Impiego lombardo.

Come funziona la totalizzazione dei contributi per la NASpI di un lavoratore che ha alternato periodi di lavoro in Italia e periodi come frontaliere in Austria?

La totalizzazione dei contributi per un lavoratore con esperienze miste Italia-Austria avviene grazie al regolamento europeo sulla sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004). I periodi contributivi austriaci vengono “importati” nel sistema italiano attraverso il modulo PD U1 rilasciato dall’AMS (Arbeitsmarktservice) austriaco. L’INPS somma questi periodi a quelli italiani per verificare il raggiungimento del requisito minimo di 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni. Per il calcolo della durata, tutti i periodi contributivi degli ultimi 4 anni (sia italiani che austriaci) vengono sommati e la NASpI viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane contributive totali. Una particolarità per chi ha lavorato in Austria come frontaliere riguarda il trattamento di alcune indennità specifiche del sistema retributivo austriaco (come la 13ª e 14ª mensilità), che vengono considerate nel calcolo della RMM secondo specifiche direttive INPS, influenzando così l’importo finale della prestazione.

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