Iva, è guerra alle frodi digitali

Nuova stretta sui gestori delle piattaforme elettroniche; estensione dei regimi di sportello unico; generalizzazione del meccanismo dell’inversione contabile sulle operazioni effettuate da soggetti non residenti nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta; previsione dell’obbligo di comunicazione elettronica dei dati puntuali delle operazioni intracomunitarie. Sono le novità più importanti approdate nella G.U.U.E. serie L di […] L'articolo Iva, è guerra alle frodi digitali proviene da Iusletter.

Mar 26, 2025 - 14:16
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Iva, è guerra alle frodi digitali

Nuova stretta sui gestori delle piattaforme elettroniche; estensione dei regimi di sportello unico; generalizzazione del meccanismo dell’inversione contabile sulle operazioni effettuate da soggetti non residenti nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta; previsione dell’obbligo di comunicazione elettronica dei dati puntuali delle operazioni intracomunitarie. Sono le novità più importanti approdate nella G.U.U.E. serie L di ieri, 25 marzo 2005, con le nuove misure unionali di contrasto delle frodi all’Iva nell’era dell’economia digitale (Direttiva 2025/516, regolamenti 2025/517 e 2025/518, tutti dell’11 marzo 2025). Il corposo pacchetto di norme è costituito da una direttiva e da due regolamenti, le cui disposizioni vanno ad integrare e modificare quelle della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva) e dei regolamenti n. 904/2010 e n. 282/2011. Numerose le novità, che troveranno applicazione secondo un percorso graduale che inizierà dal 1° gennaio 2027 ed arriverà a regime il 1° luglio 2030 (con due eccezioni, operative da subito, riguardanti il regime IOSS e l’autorizzazione generale alla fatturazione elettronica).

Facciamo una prima analisi di alcune delle novità che riguardano la direttiva Iva, che, detto per inciso, dopo diciannove anni di modifiche ed innesti, richiederebbe una nuova rifusione, essendo divenuta di difficile lettura, soprattutto per via del moltiplicarsi di articoli con lo stesso numero cardinale contraddistinti dall’aggiunta di avverbi numerali latini (l’art. 369, per esempio, conta una quarantina di sub-numerazioni, talune delle quali sono veri e propri scioglilingua).

Locazioni di alloggi e trasporti tramite marketplace

Già considerati “fornitori presunti” per le vendite intracomunitarie da essi facilitate attraverso proprie piattaforme elettroniche, da luglio 2028 i gestori delle piattaforme saranno considerati tali anche per la prestazione, all’interno dell’Ue, di servizi di locazione di alloggi a breve termine (cioè quelli resi alla stessa persona, di durata non superiore a 30 giorni) e di servizi di trasporto di passeggeri su strada, salvo che l’effettivo prestatore abbia comunicato loro il numero identificativo ottenuto nel paese in cui è dovuta l’imposta e dichiarato che provvederà all’applicazione del tributo. Le prestazioni imputabili al marketplace, se erogate a privati consumatori, pagheranno l’Iva nel paese in cui si considera effettuata l’operazione principale. Le predette prestazioni di alloggio non potranno essere esentate dall’imposta, in quanto qualificate di natura alberghiera e non locativa.

Inversione contabile “esterna”

Sempre con decorrenza 1° luglio 2028, saranno armonizzate le disposizioni sul debitore dell’imposta nelle operazioni transfrontaliere, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da fornitori non stabiliti né identificati nel paese in cui è dovuta l’imposta nei confronti di soggetti passivi ivi identificati, prevedendo che l’imposta debba essere assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell’inversione contabile. Va osservato che questa regola, prima obbligatoria solo per le prestazioni intracomunitarie, è stata già adottata facoltativamente dall’Italia in via generale nei rapporti transfrontalieri B2B. E’ da ritenere però che, alla luce della nuova formulazione dell’art. 194 della direttiva Iva, non dovrebbe essere possibile considerare debitore dell’imposta il destinatario soggetto passivo che non sia già identificato in Italia. Inoltre, diversamente dalla vigente norma nazionale, debitore dell’imposta sarà il soggetto estero non residente, ove questi sia identificato nel paese dell’imposizione. Da sottolineare che gli Stati membri potranno adottare il meccanismo in esame, alle condizioni da essi stabilite, anche per le operazioni effettuate da soggetti esteri nei confronti di privati.

Operazioni intracomunitarie

Dal 1° luglio 2030 i soggetti passivi saranno tenuti a trasmettere allo Stato membro di identificazione, per via elettronica, i dati delle operazioni intracomunitarie con riferimento a ciascuna operazione, in tempo reale, nel momento in cui è (o avrebbe dovuto essere) emessa la fattura; l’adempimento, che potrà essere assolto mediante fatturazione elettronica in standard Ue, sostituirà l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat).

Per dette operazioni, nonché per le cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali è debitore dell’imposta il destinatario, la fattura dovrà essere emessa entro dieci giorni dal verificarsi del “fatto generatore”. Gli Stati membri possono autorizzare l’emissione di fatture riepilogative periodiche la cui imposta diventi esigibile nel corso dello stesso mese, entro dieci giorni successivi alla fine di tale mese.

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