Italia – Albania: convenzione sicurezza sociale
![CDATA[Sulla G.U. n. 67/2025 è stata pubblicata la Legge 11 marzo 2025 n. 29 che ratifica e da esecuzione all’Accordo Italia – Albania in materia di sicurezza sociale, prevedendo che i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa. Resta comunque fermo che il lavoratore dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato, rimarrà soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi (c.d. Distacco previdenziale). L’Accordo, per quanto riguarda Italia, ha ad oggetto l’AGO per IVS dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e la gestione separata, le coperture per la malattia, la TBC e la maternità, la disoccupazione e i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori. Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici, l’Accordo stabilisce che la totalizzazione dei periodi assicurativi non è necessaria se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione dello Stato contraente. In questo caso l’Istituto previdenziale competente deve concedere l’importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione che essa applica. Mentre se un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione, non soddisfa nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi i Paesi, il suo diritto alla pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano le condizioni. Particolarmente interessante anche l’art. 18 sulla disoccupazione. Si prevede che, se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente. Ciò è possibile alla sola condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno 6 mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste. Inoltre, il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto e' stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha gia' goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni continueranno ad essere erogate dall'istituzione dello Stato competente.]]

Sulla G.U. n. 67/2025 è stata pubblicata la Legge 11 marzo 2025 n. 29 che ratifica e da esecuzione all’Accordo Italia – Albania in materia di sicurezza sociale, prevedendo che i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa.
Resta comunque fermo che il lavoratore dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato, rimarrà soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi (c.d. Distacco previdenziale).
L’Accordo, per quanto riguarda Italia, ha ad oggetto l’AGO per IVS dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e la gestione separata, le coperture per la malattia, la TBC e la maternità, la disoccupazione e i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori.
Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici, l’Accordo stabilisce che la totalizzazione dei periodi assicurativi non è necessaria se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione dello Stato contraente. In questo caso l’Istituto previdenziale competente deve concedere l’importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione che essa applica.
Mentre se un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione, non soddisfa nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi i Paesi, il suo diritto alla pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano le condizioni.
Particolarmente interessante anche l’art. 18 sulla disoccupazione. Si prevede che, se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente. Ciò è possibile alla sola condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno 6 mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste.
Inoltre, il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto e' stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha gia' goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni continueranno ad essere erogate dall'istituzione dello Stato competente.]]