Invalidità, risarcimenti più alti

Per i risarcimenti su incidenti stradali e malasanità la tabella unica nazionale batte quella del tribunale di Milano, anche se è più avara nelle invalidità medie: offre, infatti, importi superiori rispetto agli standard ambrosiani per le invalidità più basse e più alte, rispettivamente il 10-36 per cento e l’82-100 per cento, intervalli in cui si […] L'articolo Invalidità, risarcimenti più alti proviene da Iusletter.

Mar 20, 2025 - 17:13
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Invalidità, risarcimenti più alti

Per i risarcimenti su incidenti stradali e malasanità la tabella unica nazionale batte quella del tribunale di Milano, anche se è più avara nelle invalidità medie: offre, infatti, importi superiori rispetto agli standard ambrosiani per le invalidità più basse e più alte, rispettivamente il 10-36 per cento e l’82-100 per cento, intervalli in cui si collocano ben il 93 per cento dei macrolesi del ramo rc auto e il 75 per cento dei danneggiati nella responsabilità sanitaria. Sono entrati in vigore il 5 marzo, dopo molti anni, i valori che riguardano le invalidità superiori al 10%. Il dpr 12/2025 recepisce il sistema di liquidazione a punti indicato dalla Cassazione, col valore di partenza fissato a 947,30 euro come per le lesioni micropermanenti, che varia in funzione di tre fattori: aumenta con la gravità dell’invalidità permanente («moltiplicatore biologico»), diminuisce con l’età del danneggiato («demoltiplicatore demografico») e può essere personalizzato in base alla sofferenza morale. La Tun vale per i sinistri successivi all’entrata in vigore ma c’è già qualche giudice che l’ha applicata (anche in incidenti stradali) e per la responsabilità sanitaria c’è un’interpretazione che ne consentirebbe subito l’utilizzo.

Fasce di oscillazione

Il risarcimento si quantifica moltiplicando il numero di punti percentuali che esprimono l’invalidità permanente per una somma di denaro che varia in base al grado d’inabilità. Il punto base è inferiore a quello indicato dalle tabelle milanesi nell’edizione 2024, pari a 1.393,28, ma è aggiornato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo. Il moltiplicatore biologico garantisce la progressività e la più che proporzionalità del risarcimento al crescere dell’invalidità, come prevede l’articolo 138 del decreto legislativo 07/09/2005, n. 209, mentre la componente dell’età è considerata a posteriori come demoltiplicatore. In analogia con le tabelle romane sono previste fasce di oscillazione per personalizzare il risarcimento. Il danno morale, vale a dire la sofferenza interiore della vittima per l’evento illecito, ha quattro gradi di intensità: nessuna, minima, media; grave; il moltiplicatore è a discrezione del giudice. Per il danno biologico temporaneo l’incremento del danno morale è compreso fra il 30 e il 60 per cento: il valore giornaliero resta quello delle lesioni micropermanenti, pari a 55,24 euro, contro i 115 euro delle tabelle milanesi.

Condizioni soddisfatte

Torna utile l’esempio di una persona di 35 anni con invalidità al 50 per cento e danno morale medio. Il punto base di 947,3 euro è moltiplicato per il coefficiente del danno biologico di 50 punti, pari a 7,46, con l’incremento del danno morale medio di 0,45 e la riduzione per l’età di 0,83: il risarcimento totale ammonta a quasi 427 mila euro di cui circa 394 mila per lesione alla salute e 133 mila per la sofferenza interiore. Manca ancora una classificazione delle menomazioni comprese fra il 10 e il 100 per cento. Critiche sull’entità dei risarcimenti arrivano dalle associazioni dei consumatori. La Tun, osservano i promotori, soddisfa le condizioni della legge: il valore del singolo punto è funzione crescente della percentuale d’invalidità e il risarcimento aumenta in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale dei postumi. L’ipotesi che nella responsabilità sanitaria la Tun si applichi per il passato dipende dalla definizione di cui all’art. 1 del dm Mimit 232/2023, sul modello delle clausole assicurative claims made, secondo cui il sinistro è rappresentato dalla richiesta di risarcitoria del danneggiato che può avvenire a distanza di tempo rispetto all’errore medico.

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