Inconferibilità incarichi pubblici: per l'ANAC una riforma non è mai retroattiva
lentepubblica.it L’ANAC, con la delibera 157 del 16 aprile 2025, chiarisce alcuni dubbi in materia di inconferibilità degli incarichi pubblici: restano nulli se inconferibili secondo la normativa all’epoca vigente. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito un’importante interpretazione in merito all’applicazione delle nuove regole sull’inconferibilità degli incarichi pubblici. Il provvedimento affronta un caso concreto: la nomina, avvenuta […] The post Inconferibilità incarichi pubblici: per l'ANAC una riforma non è mai retroattiva appeared first on lentepubblica.it.

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L’ANAC, con la delibera 157 del 16 aprile 2025, chiarisce alcuni dubbi in materia di inconferibilità degli incarichi pubblici: restano nulli se inconferibili secondo la normativa all’epoca vigente.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito un’importante interpretazione in merito all’applicazione delle nuove regole sull’inconferibilità degli incarichi pubblici.
Il provvedimento affronta un caso concreto: la nomina, avvenuta nel novembre 2023, di un consulente esterno come presidente del Consiglio di amministrazione di un’azienda speciale comunale, mentre questi intratteneva rapporti contrattuali con lo stesso Comune.
Il nodo centrale riguarda la compatibilità tra questo incarico e l’articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2013, così come formulato prima della sua modifica intervenuta con la legge n. 21 del 5 marzo 2024. La nuova normativa, in vigore dal 27 marzo 2024, ha introdotto alcune novità, come la riduzione del cosiddetto “periodo di raffreddamento” e l’introduzione di eccezioni all’inconferibilità. Tuttavia, ANAC ha precisato che tali modifiche non possono essere applicate retroattivamente.
Inconferibilità incarichi pubblici: per l’ANAC una riforma non è mai retroattiva
Infatti, secondo il principio del tempus regit actum – che impone di valutare la legittimità di un atto sulla base delle norme vigenti al momento della sua adozione – la valutazione sulla conferibilità dell’incarico si deve effettuare sulla base della disciplina in vigore alla data del 23 novembre 2023, giorno in cui l’incarico risultava attribuito.
Nel dettaglio, la versione dell’articolo 4 in vigore all’epoca stabiliva l’inconferibilità di incarichi di amministratore di enti pubblici a chi, nei due anni precedenti, avesse svolto attività professionali per conto dell’ente che poi conferisce l’incarico, se tali attività fossero state regolate, finanziate o retribuite dalla stessa amministrazione.
L’Autorità ha inoltre ribadito che l’istituto dell’inconferibilità non ha carattere sanzionatorio ma preventivo, in quanto serve a garantire imparzialità e integrità nell’esercizio di funzioni pubbliche. Per questo motivo, la valutazione non può essere influenzata da modifiche normative successive, né da eventi sopravvenuti come le dimissioni del soggetto interessato.
Si applica sempre la normativa previgente
Non essendoci disposizioni transitorie nella legge di riforma, ANAC ha chiarito che deve continuare ad applicarsi la normativa previgente ai casi anteriori all’entrata in vigore della nuova legge. Di conseguenza, qualora un incarico risulti inconferibile secondo la disciplina applicabile al momento del conferimento, esso è da considerarsi nullo sin dall’origine. La nullità, peraltro, produce effetti retroattivi: l’incarico è giuridicamente inesistente e tutti gli atti eventualmente adottati nel frattempo dall’interessato sono invalidi.
La stessa impostazione è stata confermata da ANAC anche in altri casi simili, come testimoniato dalla delibera n. 38/2025, relativa alla nomina di un dirigente comunale. In quella circostanza, l’Autorità ha ribadito che l’assenza di requisiti richiesti al momento della nomina non può essere sanata da successive modifiche legislative.
In conclusione, l’ANAC ha sottolineato che le condizioni ostative alla nomina si devono verificare esclusivamente al momento dell’attribuzione dell’incarico. Eventuali riforme normative non possono incidere su situazioni già definite, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e certezza del diritto.
Il testo della delibera
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