Il Consiglio di Stato sulla mancata sottoscrizione della domanda di concorso

lentepubblica.it La sezione VII del Consiglio di Stato si pronuncia sulla  mancata sottoscrizione della domanda di concorso: ecco l’analisi della recente sentenza curata dall’Avv. Maurizio Lucca. Con la sentenza 6 maggio 2025, n. 3863 (Est. Di Carlo), i giudici censurano una clausola di un bando di concorso che non prevede – il soccorso istruttorio – nel […] The post Il Consiglio di Stato sulla mancata sottoscrizione della domanda di concorso appeared first on lentepubblica.it.

Mag 8, 2025 - 09:02
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Il Consiglio di Stato sulla mancata sottoscrizione della domanda di concorso

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La sezione VII del Consiglio di Stato si pronuncia sulla  mancata sottoscrizione della domanda di concorso: ecco l’analisi della recente sentenza curata dall’Avv. Maurizio Lucca.


Con la sentenza 6 maggio 2025, n. 3863 (Est. Di Carlo), i giudici censurano una clausola di un bando di concorso che non prevede – il soccorso istruttorio – nel caso di mancata sottoscrizione della domanda di ammissione.

Fatti

L’appello viene promosso contro la decisione di prime cure che non ha annullato la graduatoria per il ruolo di Vice Procuratore Onorario, approvata con la delibera del CSM.

Si lamenta la parte del bando che esclude il candidato che non sottoscriva la domanda di partecipazione, pur allegando la domanda con il documento di riconoscimento, precludendo il ricorso al soccorso istruttorio: «all’atto di formalizzare mediante procedura on line la propria domanda di partecipazione, effettuava l’upload in procedura del proprio documento d’identità… non provvedeva poi a stampare, firmare e caricare il documento con la domanda di partecipazione».

Merito

L’appello:

  • viene accolto;
  • annullata la graduatoria definitiva, limitatamente alla mancata ammissione della parte ricorrente;
  • annullato il bando nella parte che esclude la regolarizzazione, nonché «la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa».

La decisione viene fondata (si richiamano precedenti analoghi) [1] sul fatto che:

  • l’eventuale carenza della sottoscrizione della domanda possa essere sanata, avendo piena contezza (riconducibilità) dell’identificazione del concorrente;
  • solo l’incertezza assoluta sulla provenienza non può essere oggetto di alcuna sanatoria;
  • la clausola del bando che esclude la regolarizzazione (soccorso istruttorio) della mancata sottoscrizione della domanda non risulta proporzionata, e dunque illegittima.

Ciò posto, viene costatato che la domanda è stata presentata, con l’allegato (l’upload) documento di riconoscimento, mentre non è mai stata contestata dall’Amministrazione ricevente la riferibilità della domanda alla parte ricorrente e neppure un errato caricamento, consentendo (attraverso la procedura informatica) l’identificazione del soggetto partecipante: la mancata sottoscrizione della domanda non può essere equiparata alla sua mancata domanda di partecipazione, escludendo a priori la regolarizzazione e la integrazione documentale, in difformità dal principio generale della sanabilità delle mere irregolarità.

La mancata sottoscrizione della domanda di concorso

Si giunge a concludere che una volta inserita la documentazione nel portale, l’assenza della firma autografa (il documento da allegare) avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione alla regolarizzazione e non sic et simpliciter escludere il candidato: solo in assenza dell’identificazione del candidato (l’accertamento della riferibilità della domanda al suo autore) legittimamente si poteva operare l’esclusione.

In termini più espliciti (e anche semplici), quando la procedura informatica (mediante conferimento di credenziali) consente l’identificazione certa del candidato, la mancata sottoscrizione della domanda non pregiudica la possibilità di abbinare la domanda a quel candidato, e, quindi, la possibilità di regolarizzare la mancata sottoscrizione autografa del modulo (poi da allegare alla domanda): le clausole del bando, e la conseguente mancata regolarizzazione, sono illegittime per manifesta irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio di ampia partecipazione.

Proiezioni

La sentenza si allinea con una costatazione di semplice lettura o comprensione in funzione del principio di identificazione che il sistema digitale consente di tracciare, con sicurezza e certezza, colui che una volta accreditato (identificato mediante credenziali o registrazione di entrata, login e password) nella piattaforma o sistema informatico vi opera.

Effettuata la procedura di accreditamento nella piattaforma di invio della domanda, il caricamento della stessa consente alla PA di individuare il candidato, associando un codice identificativo, e di verificare sempre la sua identità.

In applicazione del principio del raggiungimento dello scopo e di semplificazione che il digitale consente (peraltro anima del CAD, d.lgs. n. 82/2005), appare evidente che mediante il sistema informatico è sempre possibile desumere aliunde la paternità certa del candidato, avendo elementi univoci, idonei ad ascrivere quella domanda a quel soggetto: identificato il candidato dal sistema informatico (la c.d. piattaforma), escludere la domanda – per la mancata sottoscrizione autografa (analogica) – del modulo di partecipazione risulta all’evidenza un “non senso” giuridico, specie quando si esclude l’eventuale sua regolarizzazione (del tutto superflua per l’identificazione della persona).

Un formalismo contrario alle regole di buona amministrazione: «I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ex comma 2 bis, dell’art. 1, della legge n. 241/1990.

Precisazioni

A rafforzare il ragionamento, anche nelle procedure di gara è possibile escludere l’offerta solo quando vi è l’impossibilità di verificarne la sicura provenienza al suo autore: interpretazione aderente alla procedura “telematica” in una visione sostanzialistica del principio del risultato (e del soccorso istruttorio).

Invero, le piattaforme informatiche garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del relativo trattamento; i flussi di dati inseriti dai singoli operatori partecipanti possono essere dunque integralmente controllati, garantendo un’immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica; la garanzia di conservazione dell’integrità degli atti (files contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta) è dunque insita, a monte, nelle stesse modalità telematiche di svolgimento e neppure richiederebbero, a rigore, una seduta “pubblica” per l’apertura delle offerte, già assicurata dalle dette peculiarità di svolgimento, che di fatto rendono conoscibili tutte le fasi della procedura e tutti gli atti che in essa sono confluiti, con piena garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte [2].

Note

[1] Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 febbraio 2025, n. 2726.

[2] Cfr. TAR Sicilia, Catania, 15 luglio 2022, n. 1911; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 30 novembre 2021, n. 7692; sez. VII, 22 aprile 2022, n. 2781.

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