IA, pugno duro su fake e plagi

Pugno duro contro aggiotaggi, manipolazioni dei mercati finanziari, fake e plagi artistici commessi con l’Intelligenza Artificiale (IA). È quanto prevede il disegno di legge sull’Intelligenza artificiale, approvato dal Senato e, ora, all’esame della Camera (atto n. 2316). Il provvedimento, oltre a scrivere le norme quadro sull’uso della nuova tecnologia e ad armonizzare l’ordinamento italiano al […] L'articolo IA, pugno duro su fake e plagi proviene da Iusletter.

Mag 5, 2025 - 22:34
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IA, pugno duro su fake e plagi

Pugno duro contro aggiotaggi, manipolazioni dei mercati finanziari, fake e plagi artistici commessi con l’Intelligenza Artificiale (IA). È quanto prevede il disegno di legge sull’Intelligenza artificiale, approvato dal Senato e, ora, all’esame della Camera (atto n. 2316).

Il provvedimento, oltre a scrivere le norme quadro sull’uso della nuova tecnologia e ad armonizzare l’ordinamento italiano al regolamento Ue sull’IA n. 2024/1689 (AI Act), modifica direttamente alcune disposizioni penali, alcune delle quali relative a settori cruciali dell’economia, e introduce un’aggravante comune incentrata sull’uso dell’IA.

Aggiottaggio bacchettato. La prima modica di rilievo riguarda il reato di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del codice civile.

Questa disposizione punisce chi diffonde notizie false, oppure pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, oppure ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Tutte queste turbative, che alterano la fisiologia degli scambi finanziari o l’immagini degli enti bancari, sono punite con reclusione da uno a cinque anni.

Il disegno di legge sull’IA introduce una circostanza aggravante, per effetto della quale è punito con la reclusione da due a sette anni l’aggiotaggio commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

La relazione al disegno di legge precisa che la circostanza aggravante speciale è motivata dal fatto che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale ha una straordinaria capacità di propagazione dell’offesa causata dalla commissione del reato di aggiotaggio.

Mercati manipolati. La seconda modifica rimane nel mondo dell’economia e riguarda il reato di manipolazione del mercato previsto dall’articolo 185 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (dlgs 58/1998, Tuif).

Il citato articolo 185 Tuif punisce, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20 mila a 5 milioni di euro, chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Per effetto della novella in corso di approvazione, viene introdotta un’aggravante ad effetto speciale, per la quale le condotte di manipolazione del mercato perpetrate mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale sono sanzionate con la pena della reclusione da due a sette anni e multa da 25 mila euro a 6 milioni di euro.

La velocità con la quale l’IA può realizzare manovre illecite di disturbo sui mercati finanziari e la conseguente amplificazione degli effetti dannosi hanno guidato la mano del legislatore nella stesura della norma in esame.

Plagi artistici. La terza modifica riguarda il diritto d’autore: il disegno di legge interviene in materia di plagio artistico e cioè la appropriazione, intesa come riproduzione, in tutto o in parte di un’opera creativa altrui senza averne diritto. Per questo reato la legge sul diritto d’autore prevede la pena pecuniaria della multa da 51 euro a 2065 euro.

Il disegno di legge estende la punibilità anche alle riproduzioni o estrazioni, effettuate anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale, di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati, in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater sempre della legge sul diritto d’autore.

L’articolo 70-ter della legge n. 633 del 1941 prevede, in particolare, che sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell’estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali.

L’articolo 70-quater della medesima legge n. 633 del 1941, poi, autorizza le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati, quando l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non sia stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati, e purché le riproduzioni e le estrazioni siano conservate solo per il tempo necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati.

Fake senza consenso. La quarta modifica consiste nell’introduzione, tra i delitti contro la libertà morale della persona, del nuovo reato di “illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale”.

Si tratta del nuovo art. 612-quater del codice penale, con il quale si punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque cagioni un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità.

Il delitto, inoltre, è punibile a querela, ma si procede d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità, o nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Nei lavori preparatori si spiega che la centralità del consenso insieme alla previsione della procedibilità querela vogliono dimostrare che non si demonizza l’intelligenza artificiale in quanto tale, ma la si mette alla sbarra solo quando viene impiegata conculcando la libertà di autodeterminazione della persona e la sua proiezione nel mondo reale. Peraltro, si deve notare che non sembra punibile il fake grossolano e cioè il contenuto falso o alterato ma realizzato in maniera tale da essere riconosciuto come prodotto artificiale. Si deve, comunque, aggiungere che il fake grossolano, anche se non rilevante penalmente, è comunque un trattamento illecito di dati personali punibile con sanzione amministrativa, ai sensi del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (articolo 83).

Aggravante per tutto. La quinta modifica, aggiungendo il numero 11-decies al primo comma dell’articolo 61 del codice penale, inserisce una nuova aggravante comune, consistente nell’aver commesso il fatto mediante sistemi di intelligenza artificiali quando: gli stessi, per la loro natura o le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso; il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o privata difesa; il loro impiego abbia aggravato le conseguenze del reato.

La nuova aggravante ha un impatto trasversale su tutti i reati, previsti dal codice penale e da leggi penali speciali, e comporta l’aumento della pena fino a un terzo.

Deleghe per nuovi reati. La manovra in materia penale del disegno di legge in esame comprende anche due deleghe legislative al governo per la compiuta disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.

Un primo filone comprende la futura introduzione di autonome fattispecie di reato incentrate sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato.

Questo primo filone corrobora l’impianto del regolamento Ue sull’intelligenza artificiale, che già prevede, all’articolo 99, pesanti sanzioni amministrative per fattispecie parzialmente coincidenti con il criterio di delega: quest’ultimo si caratterizza, a ben vedere, per le condizioni di punibilità.

Un secondo filone chiede norme di precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi stessi. E non è certo di pronta soluzione il problema della riconducibilità a una persona fisica o a un’organizzazione di un fatto, in cui si inserisce un processo realizzato da una IA, la quale ha margine di autonomia nella sua attività.

Molto probabilmente si dovrà fare affidamento ai criteri dell’imputazione della responsabilità per le omissioni, in base ai quali, pertanto, il fatto sarà attribuibile a chi aveva l’obbligo di intervenire per impedire l’evento dannoso perpetrato mediante l’utilizzo dell’IA.

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