I lavoratori possono già collaborare alle loro aziende: il nuovo ddl è inutile e contrasta la Costituzione

di Antonio Carbonelli* L’articolo 46 della Costituzione dispone che “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende“. Il disegno di legge n. 1407, “Disposizioni per […] L'articolo I lavoratori possono già collaborare alle loro aziende: il nuovo ddl è inutile e contrasta la Costituzione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Apr 9, 2025 - 09:58
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I lavoratori possono già collaborare alle loro aziende: il nuovo ddl è inutile e contrasta la Costituzione

di Antonio Carbonelli*

L’articolo 46 della Costituzione dispone che “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende“. Il disegno di legge n. 1407, “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”, nonostante la finalità declamata di dare attuazione all’art. 46 della Costituzione, contiene disposizioni in parte inutili e in parte in contrasto con lo stesso articolo.

Non v’è nessun bisogno di una legge specifica per consentire agli statuti delle società di prevedere la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza o nei consigli di amministrazione, distribuire ai lavoratori una quota degli utili o azioni in sostituzione di premi di risultato, istituire commissioni paritetiche, avere referenti della formazione, di costituire commissioni paritetiche per non meglio identificate consultazioni preventive in merito alle scelte aziendali. Ma ve l’immaginate il fondatore della Fininvest quanto si sarebbe lasciato suggerire da commissioni paritetiche come formulare piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro?

Inoltre, vi sono già gli obblighi di informazione e consultazione previsti dal d.lgs. 25/07 (recepito da numerosi Ccnl, quali, ad esempio, il Ccnl industria metalmeccanica privata). Così come non si comprende a cosa possa servire una commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, con i compiti ivi previsti. Forse che le scelte aziendali possono attendere il parere non vincolante su eventuali controversie interpretative da parte di una simile commissione?

Quanto poi agli aspetti in contrasto con l’art. 46, ma anche con l’articolo 39 della Costituzione, dove sarebbe nel ddl il diritto dei lavoratori – così lo chiama l’art. 46 Cost. – a collaborare alla gestione delle aziende? E prima ancora, di quali lavoratori stiamo parlando? Nel ddl si parla di partecipazione disciplinata dai contratti collettivi, contratti collettivi aziendali, rappresentanti dei lavoratori. Di quali rappresentanti dei lavoratori si parla?

Il ddl intende come contratti collettivi quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Ma in primo luogo l’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, limita la possibilità di costituzione delle Rappresentanze sindacali all’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva o, all’esito della sentenza n. 231/13 della Corte costituzionale, a quelle che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.

Dunque, attualmente, il datore di lavoro può scegliersi con chi contrattare e con chi no: gli basta non ammettere un sindacato non firmatario di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva alla negoziazione relativa alla contrattazione, per impedire la nomina di Rappresentanze sindacali e la cosiddetta agibilità sindacale. E proprio tale problema è oggetto attualmente di una ulteriore questione di legittimità costituzionale.

Inoltre, sono sempre più frequenti le disposizioni di legge che assegnano alla contrattazione collettiva un’efficacia cosiddetta erga omnes, non limitata alle parti aderenti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo. Ma l’articolo 39 Cost. dispone che sono i sindacati registrati quelli che possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Dunque, prima o poi qualcuno potrebbe decidere di accorgersi che ogni norma che conferisce efficacia generalizzata alla contrattazione collettiva contrasta con l’art. 39 Cost. Secondo, e prima ancora, quale garanzia c’è, nel ddl, che i rappresentanti dei lavoratori ivi previsti abbiano una rappresentanza effettiva dei lavoratori: che non li votano, non li scelgono, non li eleggono? Nessuna.

Quanto poi agli sgravi fiscali, previsti solo per il 2025, per distribuzione ai lavoratori di una quota degli utili o attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, nelle spa non quotate in borsa le azioni possono risultare invendibili, e quindi valere poco o nulla. V’è da dubitare di quante saranno le imprese che si lasceranno attrarre da un’esenzione fiscale limitata al 2025, senza nessuna garanzia di prosecuzione. E tali previsioni sembrano tradursi in un aiuto di Stato, in contrasto con il diritto comunitario. Il problema di fondo del diritto del lavoro è la remunerazione del lavoro e la regolamentazione delle condizioni di lavoro, non la composizione degli organi direttivi delle imprese.

*Sposato con tre figli, è avvocato giuslavorista e filosofo a Brescia. Questo articolo è il sunto dell’audizione sul ddl in oggetto tenuta dal’autore in Senato per conto dell’associazione Comma2 lavoro è dignità il 2 aprile 2025.

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