Esonero under 35: il decreto attuativo riduce l’agevolazione

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha emanato il decreto recante criteri e modalità attuative dell’esonero contributivo ex art. 22 del D.L. 60/2024 (L. 95/2024), c.d. Decreto Coesione.
Il decreto interministeriale fa seguito all’autorizzazione della Commissione Europea, intervenuta in data 31 gennaio 2025, è, allo stato, disponibile nella sua versione bollinata ed è in attesa di pubblicazione sul sito istituzionale del Dicastero.
In attesa di conoscere, nel dettaglio, le istruzioni operative dell’INPS, il citato provvedimento prevede dei paletti molto più stringenti e, per certi versi, sorprendenti, rispetto a quanto stabilito dalla norma. Infatti, ai datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea – e non, invece, dall’1 settembre 2024, come recita originariamente l’art. 22 del D.L. 60/2024 - e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti agli articoli 3 e 4 del decreto stesso.
L'esonero spetta con riferimento all’assunzione dei soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L’esonero spetta anche:
- nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo.
Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/20141.
1 «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0. |
Sono, altresì, esclusi dall’applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 46 della L. 234/2012 (aiuti illegali).
Sono, infine, esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; risulta invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 (c.d. maxi-deduzione).
Misura - L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro (650 euro per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata in una delle regioni della ZES) su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’art. 22, c. 7, del D.L. 60/2024 (L. 95/2024) e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’ammontare dell’agevolazione non può, in ogni caso, superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Condizioni - La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della L. 296/2006 e all’art. 31 del D.Lgs. 150/2025.
Inoltre (ulteriore condizione rispetto a quanto sopra indicato), l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità operativa o produttiva.
Il licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l'esonero in commento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Domanda – Altra novità - non certo gradita ai datori di lavoro che hanno già assunto lavoratori under 35 a decorrere dall’1.9.2024 – è che, per poter fruire dell’agevolazione, i soggetti interessati devono inoltrare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini che saranno indicati dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell’impresa;
b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
La domanda di contributo deve essere presentata prima di assumere i lavoratori e le assunzioni effettuate prima della stessa non saranno ammesse al beneficio.
Successivamente all’inoltro della domanda, l'INPS provvede a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo e per comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo.
Le domande sono verificate dall’Istituto previdenziale sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’autorità di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell’esonero. A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione.
Sanzioni - I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.]]