Con decreto emesso il 23 aprile 2025, il Tribunale di Torino – Sezione Procedure Concorsuali – ha accolto un’istanza di esdebitazione presentata da una debitrice persona fisica ai sensi dell’art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ritenendo sussistenti tutti i requisiti soggettivi richiesti dalla norma: la qualità di persona fisica, la condizione di sovraindebitamento, l’incapienza e, soprattutto, la meritevolezza. Quest’ultima è stata riconosciuta nonostante l’esposizione debitoria nei confronti dell’Erario e dell’INPS fosse rilevante (oltre 115.000 euro su un passivo complessivo superiore a 200.000 euro).
Il provvedimento assume particolare rilievo alla luce delle criticità interpretative sorte in dottrina e giurisprudenza sull’applicabilità dell’esdebitazione automatica in presenza di debiti fiscali e previdenziali maturati durante attività libero-professionali o imprenditoriali, specialmente se accompagnati da inadempienze prolungate. Il Tribunale, infatti, ha valorizzato l’evoluzione complessiva della vicenda personale, lavorativa e familiare della debitrice, escludendo la sussistenza di dolo o colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni, così come ogni intento fraudolento o elusivo.
La ricorrente, cittadina australiana, vive in Italia da oltre vent’anni e ha affrontato numerosi eventi destabilizzanti, tra cui la separazione dal coniuge, la nascita di tre gemelli, difficoltà economiche derivanti da una collaborazione autonoma con partita IVA, successivamente chiusa, e la gestione di un’attività individuale con scarso reddito, a fronte di obblighi familiari gravosi e un reddito lavorativo ridotto a meno di 1.500 euro mensili. Dal 2021, risulta assunta a tempo indeterminato come docente di lingua straniera presso un istituto privato.
Il giudice ha rilevato l’assenza di atti di frode ai creditori o di dissimulazione della situazione patrimoniale, nonché la correttezza e completezza della documentazione allegata, come richiesto dai commi 4 e 5 dell’art. 283 CCII. In particolare, è stato riconosciuto che l’eventuale colpa per l’inadempienza fiscale non può essere qualificata come “grave”, atteso che le omissioni IRPEF e contributive si sono verificate in un contesto di difficoltà reale e documentata: difficoltà nella gestione dei figli, calo del reddito, passaggio da lavoro autonomo a subordinato, problemi scolastici dei minori, condizioni abitative precarie.
Di rilievo anche la valutazione dell’incapienza: il Tribunale ha confermato, in linea con la giurisprudenza successiva al correttivo D.lgs. 136/2024, che tale requisito si concretizza nell’“impossibilità di offrire alcuna utilità ai creditori, nemmeno in prospettiva futura”, intesa sia come assenza di attivo attuale, sia come incapacità di generare flussi differenziali da destinare ai creditori nel triennio successivo.
In applicazione dell’art. 283, comma 7 CCII, il giudice ha concesso l’esdebitazione automatica, dichiarando inesigibili i debiti indicati in istanza (con esclusione di quelli di mantenimento, alimentari, risarcitori da fatto illecito e penali), ma ha prescritto, a pena di revoca, l’obbligo di comunicare annualmente all’OCC eventuali sopravvenienze reddituali o patrimoniali fino al 30 giugno 2028, unitamente a dichiarazioni e documentazione fiscale. Qualora emerga un surplus utile, in misura superiore all’assegno sociale aumentato del 50% e moltiplicato per i membri del nucleo familiare (in base al parametro ISEE), l’OCC potrà richiedere al giudice l’autorizzazione a revocare l’esdebitazione.
Il decreto si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale favorevole a una lettura evolutiva dell’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente, conforme alla ratio del legislatore del 2019 e del correttivo del 2024: offrire una vera seconda possibilità a soggetti onestamente indebitati, in condizioni di effettiva vulnerabilità economica e sociale, non già punire l’insolvenza come se fosse una colpa. Il concetto di meritevolezza viene così ancorato non alla “perfezione del contribuente”, ma alla buona fede, alla trasparenza, alla documentazione completa e all’assenza di comportamenti dolosi o fraudolenti.