Discriminazione sul lavoro: la Cassazione apre al risarcimento dei danni morali
Con una decisione di poche settimane fa la Corte di Cassazione ha spiegato che le discriminazioni subite dai dipendenti sono fonte di risarcimento anche non patrimoniale

I casi di discriminazione sul lavoro costituiscono tipiche notizie di cronaca, ma la giustizia offre un efficace rimedio a quei dipendenti la cui dignità è lesa da comportamenti non etici e difformi dalle norme di legge e dai regolamenti aziendali.
Lo conferma un recente provvedimento della Suprema Corte, l’ordinanza n. 3488 dell’11 febbraio scorso, con la quale un uomo si è visto in sostanza riconoscere – dopo un articolato iter giudiziario – anche il risarcimento del danno non patrimoniale, con liquidazione in via equitativa.
Vediamo insieme la vicenda e la decisione, considerato che i contenuti di una pronuncia come questa sono applicabili a una pluralità di situazioni simili, a patto – ovviamente – di provare innanzi al giudice l’effettiva discriminazione subita sul lavoro.
Il caso concreto e la discriminazione subita sul lavoro
Un risarcimento, anche con finalità dissuasiva e non solo compensativa per i danni patiti, è possibile ma – dicevamo – a condizione di far accertare le proprie ragioni in un tribunale. Ed è ciò che ha fatto un dipendente che, affermando di essere stato ripetutamente assunto – all’epoca – con contratti a tempo determinato, ha scelto di rivolgersi alla magistratura per vedersi riconoscere il diritto alla precedenza nell’assunzione, negato dal datore di lavoro ma previsto anche nel Ccnl applicato al rapporto.
Quello alla precedenza è un diritto oggi ben definito dal legislatore e, proprio per questo, apriamo una breve parentesi e ricordiamo che, come previsto dal primo comma dell’articolo 24 d. lgs. 81/2015, il lavoratore che:
- ha firmato uno o più contratti a tempo determinato nella stessa azienda, in cui ha prestato attività lavorativa per un periodo maggiore di 6 mesi;
- ha diritto alla precedenza in ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi 12 mesi.
Inoltre, in base alle regole vigenti, la precedenza varrà con riferimento alle mansioni già svolte in esecuzione del contratto a termine.
A sostegno della sua richiesta, l’uomo in corso di causa ha sottolineato che la lamentata violazione delle regole era da ritenersi una conseguenza – quasi una ritorsione – per la mancata firma, da parte sua, di un verbale di conciliazione con la fondazione datrice. Quest’ultima, infatti, in un bando di selezione del 2014 aveva apposto la firma come imprescindibile condizione per la nuova assunzione. All’uomo fu di fatto negato il diritto di precedenza.
La decisione dell’Appello
In secondo grado, la Corte d’Appello – in parziale riforma della pronuncia del giudice di primo grado:
- ha accertato che l’appellante non era stato incluso, nuovamente, nel personale assunto a tempo determinato, proprio per il menzionato rifiuto di firma;
- ha qualificato come discriminatorio il comportamento del datore di lavoro, perché reazione derivante dalle convinzioni personali espresse dal lavoratore con la contrarietà alla stessa firma.
Tuttavia il giudice di secondo grado ha rigettato il ricorso, considerando che la discriminazione in fase di assunzione – avuti rispetto a coloro che invece avevano firmato il verbale – era venuta meno dopo il cambio dei vertici gestionali della fondazione datrice e la firma del contratto di assunzione.
Perciò ha escluso di dover adottare provvedimenti idonei a rimuovere la discriminazione, o a evitarne la ripetizione futura. E, in riferimento al risarcimento del danno, questo giudice ha ritenuto provato meramente quello di natura patrimoniale, senza riconoscere – quindi – il danno morale.
La Cassazione apre al risarcimento anche non patrimoniale
Ne è seguito il ricorso in Cassazione da parte del lavoratore, avente nuovamente come bersaglio la discriminazione subita anche alla luce delle asserite violazioni della direttiva 78/2000/CE, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e del d. lgs. n. 216 del 2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Ma soprattutto l’uomo chiedeva un risarcimento più ampio di quello patrimoniale e – sul punto – nell’ordinanza della Cassazione si legge che:
in materia di discriminazione il risarcimento del danno deve avere natura polifunzionale e svolgere anche una funzione preventiva o deterrente/dissuasiva, oltre che quella sanzionatoria e punitiva.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’uomo, nella misura in cui ha affermato che la sentenza della Corte d’Appello non è conforme ad alcuni importanti principi giuridici, anche di matrice comunitaria, richiamati nella stessa ordinanza n. 3488.
In breve, i giudici di piazza Cavour – nel ribaltare la pronuncia di merito – hanno rilevato che il rimedio alla discriminazione deve rispondere ai requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione Europea e deve essere effettivo, proporzionale, dissuasivo. E non è di certo la prima volta che la Corte assicura un ampio e adeguato risarcimento al lavoratore che subisce situazioni gravose sul piano psicologico, come abbiamo visto – ad esempio – in un recente caso di stress sul lavoro.
Dissuasività del risarcimento e quantificazione in via equitativa
In particolare, per la Corte la connotazione dissuasiva è data anche dal risarcimento del danno non patrimoniale che deve essere riconosciuto alla vittima di una discriminazione sul lavoro. In sintesi, ricorre un danno non patrimoniale – e risarcibile in via equitativa – nei casi, come questo, in cui sia accertata anche tramite ragionamenti presuntivi, la lesione di diritti garantiti in Costituzione.
In particolare il carattere dissuasivo di detto risarcimento, spiega la Corte, è:
da riconoscere al fine di garantire l’effettività dei diritti riconosciuti dall’ordinamento eurounitario.
La Cassazione sottolinea, quindi, che la non patrimonialità – per non avere il bene persona un valore economico o un prezzo – del diritto leso, implica che, a differenza di quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non possa mai corrispondere alla sua esatta commisurazione. Si impone così la valutazione equitativa da parte del giudice.
In altre parole, l’atto discriminatorio, in quanto tale, è lesivo della dignità umana di colui che lo subisce, e proprio questo elemento giustifica l’esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa.
Concludendo, ecco perché la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore, ma limitatamente alla richiesta volta ad ottenere il risarcimento dei danni anche morali, ossia non patrimoniali. La Corte ha così deciso per il rinvio alla corte territoriale, che – in diversa composizione – procederà a un nuovo esame del caso, attenendosi strettamente alle indicazioni della Cassazione stessa. Con tutta probabilità al lavoratore sarà finalmente riconosciuto – quindi – un risarcimento sia patrimoniale che non patrimoniale.