Deposito del fascicolo di bilancio presso la sede sociale: mero adempimento formale?

Il mancato deposito del fascicolo di bilancio di una s.r.l., presso la sede sociale, nei quindici giorni antecedenti l’assemblea convocata per la sua approvazione ovvero il deposito in un termine inferiore configurano una violazione di legge e comportano l’invalidità della delibera di approvazione. Questo il principio confermato dal Tribunale di Catanzaro con una sentenza emessa […] L'articolo Deposito del fascicolo di bilancio presso la sede sociale: mero adempimento formale? proviene da Iusletter.

Mar 20, 2025 - 17:13
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Deposito del fascicolo di bilancio presso la sede sociale: mero adempimento formale?

Il mancato deposito del fascicolo di bilancio di una s.r.l., presso la sede sociale, nei quindici giorni antecedenti l’assemblea convocata per la sua approvazione ovvero il deposito in un termine inferiore configurano una violazione di legge e comportano l’invalidità della delibera di approvazione.

Questo il principio confermato dal Tribunale di Catanzaro con una sentenza emessa il 30 ottobre scorso, a definizione di un procedimento di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. introdotto da un socio.

Il socio attore deduceva l’invalidità della delibera, sulla base del mancato deposito del fascicolo di bilancio presso la sede della società ai sensi dell’articolo 2429, co. 3 c.c., applicabile anche alle s.r.l. in forza del rinvio espresso dall’articolo 2478-bis c.c..

La norma, infatti, prevede che copia del fascicolo di bilancio – corredato delle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – debba essere depositata dall’organo amministrativo della società presso la sede legale della stessa, almeno per i 15 giorni che precedono l’assemblea e debba rimanervi fino alla sua approvazione, così che i soci possano prenderne visione e partecipare all’assemblea debitamente informati.

Nel caso in commento, accertato il mancato adempimento al suddetto obbligo gravante sull’organo amministrativo, il Tribunale riteneva fondata la domanda di annullamento della delibera di approvazione del bilancio per violazione della disposizione di cui all’articolo 2429, co 3, c.c.. dal momento che la norma è dettata a favore del diritto all’informazione dei soci, permettendo loro di conoscere in tempo utile le risultanze del bilancio ed esprimere un voto consapevole in assemblea.

Precisamente, il Tribunale affermava che il diritto del socio di partecipare all’assemblea di approvazione del bilancio in maniera informata, tutelato dall’articolo 2429 c.c., “può essere effettivamente esercitato solo dal socio che ha avuto a disposizione un periodo di tempo ragionevole per l’esame completo del bilancio da approvare in sede assembleare”, con la conseguenza che la violazione dei termini previsti dal legislatore “comporta un’illegittima compressione del diritto di partecipazione del socio”.

Nel motivare la sua decisione, il Tribunale ricordava che il deposito del fascicolo di bilancio costituisce, in capo all’organo amministrativo, “una prestazione dovuta” e, pertanto, trattandosi di un adempimento funzionale ad assicurare il soddisfacimento del socio ad essere informato, non solo il mancato deposito, ma anche il tardivo deposito integra la violazione della disposizione esaminata. Quest’ultima, infatti, “costituisce un presidio informativo inderogabile, tale per cui il deposito stesso e il suo termine quindicinale di durata a ritroso può essere compromesso soltanto ove tutti i soci espressamente vi acconsentano”.

In conclusione, dunque, il Tribunale rilevava che il socio che impugna la delibera deve soltanto dedurre “la violazione del disposto di cui all’art. 2429 c.c., in quanto grava sulla società dimostrare l’assolvimento di siffatto necessario adempimento”, costituendo quest’ultimo “un vero e proprio obbligo contrattuale a carico della società”. Ciò anche in virtù del principio di vicinanza della prova, non potendo peraltro il socio essere gravato dall’onere di fornire la prova di un fatto negativo. Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale dichiarava l’invalidità della delibera impugnata dal momento che la società convenuta non aveva dimostrato di aver assolto l’adempimento stabilito dalla norma, a nulla rilevando la circostanza dedotta dalla società rappresentata dalla mancata partecipazione del socio all’assemblea.

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