Dal Consiglio di Stato una lezione di diritto all’abitare al Comune di Milano: purtroppo non un caso isolato

Il Comune di Milano, mentre chiude gli occhi davanti ad interventi urbanistici soggetti a inchieste della magistratura, è invece inflessibile sulle regole – o sue interpretazioni – quando si tratta di assegnare case in emergenza a persone o famiglie fragili. Succede, anche, che in Italia esistano ancora punti fermi sul diritto all’abitare e che dal […] L'articolo Dal Consiglio di Stato una lezione di diritto all’abitare al Comune di Milano: purtroppo non un caso isolato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mag 14, 2025 - 16:22
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Dal Consiglio di Stato una lezione di diritto all’abitare al Comune di Milano: purtroppo non un caso isolato

Il Comune di Milano, mentre chiude gli occhi davanti ad interventi urbanistici soggetti a inchieste della magistratura, è invece inflessibile sulle regole – o sue interpretazioni – quando si tratta di assegnare case in emergenza a persone o famiglie fragili.

Succede, anche, che in Italia esistano ancora punti fermi sul diritto all’abitare e che dal Consiglio di Stato arrivi una sentenza che è una lezione di diritto all’abitare al Comune di Milano.

Lo scorso 3 aprile 2025 è stata pubblicata la sentenza sul ricorso n° 3580/2023, proposto da Comune di Milano contro una signora che chiameremo P. La sig.ra P presentava, con l’assistenza del sindacato inquilini Sicet, il 1° marzo 2021, domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori in quanto rientrante nella categoria dei nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa.

La sig.ra P allegava memoria nella quale esponeva di essere ospite del fratello, assegnatario di un alloggio dell’Aler Milano. L’ospitalità temporanea aveva avuto termine formalmente al termine dei tre anni e Aler il 3 settembre 2020 dichiarava la scadenza dei termini dell’ospitalità temporanea.

Con provvedimento del 12 luglio 2021 il responsabile del procedimento del Comune di Milano riteneva di non accogliere la domanda poiché, come risultante da dichiarazioni della richiedente, pur essendo scaduta l’ospitalità autorizzata, la medesima continuava a risiedere all’interno dell’alloggio pubblico.

A seguito di ciò la signora P. proponeva ricorso al Tar, che accoglieva la richiesta della signora con sentenza n. 2242/2022. Rispetto alla sentenza del Tar, il Comune di Milano aveva presentato appello al Consiglio di Stato. A detta del Comune di Milano la signora P. era una occupante abusiva in quanto l’ospitalità nella casa del fratello aveva superato i termini, e dal 16 luglio 2020 questa si era trasformata in occupazione abusiva, mentre la domanda per l’assegnazione Sat era stata presentata il 1° marzo 2021, venendo meno la sussistenza del requisito per l’accesso ai Sat.

Secondo il Consiglio di Stato, l’amministrazione comunale di Milano non ha tenuto conto della specificità della situazione della signora P. Oltretutto con il periodo di ospitalità autorizzato da Aler, scaduto durante la pandemia del virus Covid-19, un periodo nel quale era estremamente difficoltoso per una persona invalida effettuare gli adempimenti pretesi dal Comune.

Nella memoria depositata dal Comune in data 14 ottobre 2024 si legge: “Pur potendo comprendere l’intento del Giudice del Tar di voler superare le criticità del caso concreto, il modo di procedere è fermamente da censurare dal momento che occorre ribadire la valenza del rispetto delle regole anche in materia di assegnazione di alloggi pubblici”.

Il passaggio della memoria, afferma la sentenza, rende palese l’erroneità del ragionamento dell’amministrazione comunale e non quella del primo Giudice del Tar. Per il Tar è l’amministrazione comunale, cui è affidata la cura degli interessi della comunità, a dover superare le criticità del caso concreto e non pretendere adempimenti evidentemente inesigibili. Infatti la sentenza del Consiglio di Stato, con rara fermezza, afferma che “la permanenza della signora P. presso la casa Aler del fratello non può essere equiparata a un’occupazione abusiva”.

A detta del Consiglio di Stato, il Tar ha giustamente osservato che è onere del Comune provvedere a concludere i procedimenti di assegnazione dell’alloggio richiesto, prima ancora di ritenere abusiva la situazione di fatto in cui versa colui che è in attesa della conclusione del procedimento di assegnazione. E la situazione riguardava la signora P. invalida, ospitata dal fratello a seguito di maltrattamenti da parte dell’ex convivente, e sottoposta, dopo la diagnosi di un tumore nel 2014, a chemioterapia.

Infine il Consiglio di Stato, in maniera severa, ha ritenuto che l’assunto del Comune muove, in effetti, dal falso presupposto che l’appellata non abbia dato prova della sussistenza dell’emergenza abitativa.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Comune di Milano, e ha confermato la sentenza del Tarper la Lombardia n.2242/2022. Ordinando contestualmente che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ora dopo anni l’augurio è che la signora P. possa vedersi assegnata una casa popolare in tempi brevi.

Ma attenzione: non siamo di fronte ad un caso isolato trattato “maldestramente” dal Comune di Milano. Sono molte le famiglie e le persone che si vedono rifiutare l’assegnazione di una casa in emergenza a Milano. Dietro questo atteggiamento vi è un risvolto non detto: la insufficienza di case popolari, questo mentre a Milano sono migliaia le case popolari vuote e inutilizzate; mentre il Comune ha avviato il passaggio delle sue case popolari a Invimit.

Siamo di fronte ad artifizi tesi ad evitare di dover rispondere ai bisogni delle persone fragili. Non a caso il Consiglio di Stato ha detto che, da parte del Comune di Milano, siamo di fronte a pretese di adempimenti evidentemente inesigibili. Non certo un atteggiamento da amministrazione progressista.

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