Secondo la giurisprudenza di legittimità, la convenzione relativa agli interessi ultralegali soddisfa la condizione posta dall’art. 1284, comma 3, c.c. allorché, pur non recando l’indicazione in cifra del tasso di interesse, contenga il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso[1]; la stessa regola è poi operante nella vigenza dell’art. 117, comma 4, TUB[2].
Ebbene, il riferimento al prime rate ABI integra evidentemente dette condizioni, come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità[3].
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[1] Cfr. Cass. 30 marzo 2018, n. 8028; Cass. 23 febbraio 2016, n. 3480; Cass. 27 novembre 2014, n. 25205; Cass. 29 gennaio 2013, n. 2072; Cass. 19 maggio 2010, n. 12276.
[2] Cfr. Cass. 13 giugno 2024, n. 16456; Cass. 17 ottobre 2023, n. 28824; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110.
[3] V. Cass. 4 gennaio 2022, n. 96, la quale ha evidenziato la necessità che la convenzione relativa agli interessi abbia un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse, essendo idoneo alla precisa individuazione del tasso il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari.