Content Creator digitali: i nuovi inquadramenti e gli obblighi INPS
Nuove regole per la contribuzione previdenziale dei creator digitali: l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fa il punto su inquadramento e obblighi.

Con la Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, l’INPS ha definito i nuovi profili previdenziali dei content creator digitali, individuando le modalità di inquadramento caso per caso e i relativi obblighi contributivi per chi opera nel settore della generazione di contenuti digitali su piattaforme social e online, differenziando tra chi lavora in autonomia e chi lo fa su commissione o tramite agenzia.
Il documento di prassi fa seguito all’istituzione dal 1° gennaio 2025 del nuovo codice ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator.
Creazione di contenuti digitali
Secondo l’INPS, l’attività di creazione di contenuti digitali comprende la produzione e la diffusione di contenuti testuali, visivi e audiovisivi attraverso piattaforme digitali. Questa attività si caratterizza per la sua natura creativa e indipendente, permettendo ai creator di monetizzare la propria produzione tramite diversi modelli di business.
I content creator, peraltro, sono tenuti a rispettare le norme sulle comunicazioni commerciali e l’inserimento di prodotti (articoli 43 e seguenti del Dlgs 208/2021, n. 208) e il divieto di pubblicità occulta.
Elementi distintivi
- Produzione multimediale: creazione di contenuti video, audio, immagini e testi destinati a piattaforme come YouTube, TikTok, Instagram, Twitch e blog personali.
- Monetizzazione diversificata: guadagni derivanti da sponsorizzazioni, pubblicità, affiliazioni, donazioni dirette da utenti e vendita di prodotti o servizi.
- Rapporto con le piattaforme: i creator possono ricevere pagamenti direttamente dalle piattaforme digitali oppure collaborare con brand e agenzie pubblicitarie.
- Intermediazione di agenzie: alcune agenzie gestiscono la relazione tra i creator e i brand, organizzando campagne di marketing e ottimizzando la visibilità online.
- Autonomia e flessibilità: l’attività può essere svolta in modo amatoriale o professionale, con livelli di reddito molto variabili in base all’audience e all’engagement del pubblico.
Chi sono i content creator?
L’INPS definisce come “content creator” quei soggetti che realizzano e diffondono contenuti scritti, audio, video o immagini attraverso piattaforme digitali, con lo scopo di generare reddito. La monetizzazione può avvenire tramite diverse modalità:
- pagamenti diretti dalle piattaforme (YouTube, Twitch, TikTok, ecc.),
- sponsorizzazioni e collaborazioni con brand,
- vendita di prodotti o servizi (merchandising, corsi, consulenze).
Queste attività possono essere svolte in modo occasionale o professionale, determinando un diverso trattamento fiscale e previdenziale.
Regimi previdenziali dei creator digitali
L’iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento è obbligatoria per tutti i creator che percepiscono compensi regolari. I contributi devono essere versati in base al regime fiscale applicabile (redditi di lavoro autonomo o da spettacolo) ma è previsto un regime agevolato per i creator con redditi inferiori ai 5.000 euro annui.
L’INPS distingue due principali inquadramenti previdenziali per i content creator in base alla modalità di svolgimento della loro attività: chi opera in modo autonomo e abituale rientra nella Gestione Separata INPS, con obbligo contributivo quando il reddito supera i 5.000 euro annui, mentre chi svolge attività con finalità pubblicitarie, artistiche o di spettacolo può essere inquadrato nel Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
Lavoratori autonomi
Se l’attività del creator è svolta in modo abituale e professionale con redditi derivanti da lavoro autonomo, è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
- L’iscrizione è obbligatoria per i redditi derivanti da sponsorizzazioni, affiliazioni o vendita di servizi.
- L’obbligo contributivo scatta quando il reddito supera 5.000 euro annui.
- I contributi devono essere versati secondo le aliquote previste per gli autonomi non iscritti ad altre casse previdenziali.
- Il compenso derivante da attività professionale senza vincolo di subordinazione rientra nei redditi di lavoro autonomo disciplinati dall’art. 53 del TUIR.
Lavoratori dello spettacolo
Se il content creator svolge attività che rientrano nel campo dello spettacolo, intrattenimento o digital marketing, potrebbe essere assoggettato al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
- L’obbligo contributivo al FPLS riguarda chi realizza contenuti audiovisivi con finalità pubblicitarie o di intrattenimento professionale.
- Rientrano in questa categoria attori, registi, fotomodelli, performer digitali e altri professionisti riconosciuti dal D.Lgs. n. 708/1947.
- L’inquadramento previdenziale avviene a prescindere dalla forma contrattuale adottata con il brand o con le agenzie di intermediazione.
L’obbligo di versamento contributivo ricade dunque su chi realizza contenuti audiovisivi per aziende o agenzie di intermediazione oppure, se il creator collabora con un’agenzia, quest’ultima può essere tenuta al versamento dei contributi in funzione del contratto stipulato.
Nel caso in cui il contratto tra creator e committente comporti il coinvolgimento di media agency/talent agency, il datore di lavoro/committente è infatti tenuto a ottemperare agli adempimenti contributivi del caso.
Come stabilire l’inquadramento INPS dei content creator?
L’inquadramento previdenziale dipende dalla modalità di svolgimento dell’attività.
- Se il creator lavora in autonomia, vendendo servizi o contenuti, si applica la Gestione Separata INPS.
- Se realizza contenuti su commissione di aziende o agenzie, e l’attività ha caratteristiche artistiche o pubblicitarie, potrebbe essere iscritto al Fondo Spettacolo (FPLS).
- Se opera attraverso un’agenzia che gestisce la sua attività, l’agenzia stessa potrebbe essere tenuta al versamento contributivo.
Ulteriori dettagli e riferimenti normativi nella circolare INPS n. 44/2025.