Considerazioni utili in materia di fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche.

Nota a Trib. Bologna, Sez. III, 25 marzo 2025, n. 740.

Apr 4, 2025 - 14:10
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Considerazioni utili in materia di fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche.

Nota a Trib. Bologna, Sez. III, 25 marzo 2025, n. 740.

di Sara Rescigno

Tirocinante ACF

Il Tribunale di Bologna, nell’esaminare l’odierna controversia, avente a oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo, ha affrontato alcune tematiche in materia di fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche prestate dall’attore-opponente a garanzia di alcuni crediti poi ceduti in blocco.

In primis, il Tribunale, con riferimento all’eccezione di difetto di legittimazione attiva della convenuta-opposta, sollevata dall’attore-opponente sul presupposto che l’avviso di cessione dei crediti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non consentisse di identificare con esattezza i crediti ceduti, ha chiarito che la questione anzidetta attiene al merito della controversia, non trattandosi di una questione di legittimazione (intesa quale condizione dell’azione e, come tale, presupposto di ammissibilità della domanda).

Nell’affermare quanto sopra, il giudice di merito ha richiamato un orientamento delle Sezioni Unite del 2016[1], secondo cui non va confusa la legittimazione ad agire, attinente al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare, con la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, attinente al merito della causa, che è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare.

Ciò premesso, quando si parla di cessione di crediti in blocco, al fine di provare la titolarità del credito, non è di per sé sufficiente la prova di aver proceduto alla pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti in blocco in Gazzetta Ufficiale, in quanto tale adempimento attiene solo all’opponibilità della cessione, piuttosto risulta necessaria la prova dell’avvenuta cessione del credito che, secondo quanto ribadito dai giudici di legittimità[2], laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore, deve essere oggetto di prova autonoma, gravante sul cessionario.

A tale proposito, secondo il giudice di prime cure, la convenuta-opposta ha provato l’avvenuta cessione allegando alla propria comparsa di costituzione e risposta la dichiarazione con cui la creditrice originaria ha dato atto dell’avvenuta cessione, a favore della medesima, dei crediti oggetto del presente giudizio, elencandoli espressamente.

Come prova dell’avvenuta cessione, il giudice ha tenuto in considerazione anche la documentazione contrattuale relativa ai rapporti intrattenuti con la debitrice principale e le garanzie prestate dall’attore-opponente, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 1262 c.c. che obbliga il cedente a trasmettere la documentazione comprovante il credito.

Per quanto riguarda le garanzie prestate dall’attore-opponente, si tratta di tre fideiussioni, la prima omnibus e le altre due specifiche.

La qualificazione delle garanzie sopra indicate come fideiussioni ha permesso al giudice di affrontare le seguenti eccezioni sollevate dall’attore-opponente:

  1. nullità totale o, in subordine, parziale della fideiussione omnibus in ragione della riproduzione delle clausole dello schema ABI;
  2. nullità totale o, in subordine, parziale delle due fideiussioni specifiche in ragione della riproduzione delle clausole dello schema ABI;
  3. nullità parziale delle fideiussioni specifiche per violazione della disciplina in materia di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 4.4 del D.M. 23 settembre 2005.

Per quanto riguarda la nullità della fideiussione omnibus riproduttiva delle clausole dello schema ABI contrarie all’art. 2, della Legge n. 287/1990[3], il giudice ha osservato che la mera presenza, all’interno del contratto, di clausole sovrapponibili a quelle già sanzionate dalla Banca d’Italia non è di per sé sufficiente a dimostrare che le condizioni contrattuali praticate dal creditore cedente all’attore-opponente siano state frutto di intese illecite a cui quest’ultimo abbia preso parte.

Nell’affermare quanto sopra, il giudice, fermo restando quanto stabilito dalle Sezioni Unite del 2021[4],  ha richiamato più recenti pronunce della Suprema Corte[5] del 2024 e del 2025 che, ritornando sul tema, hanno specificato i presupposti e l’ambito della rilevabilità della nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI.

Dalla pronuncia del 2025 si legge che: “la rilevazione della nullità – sia pure d’ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima”.

In altri termini, secondo la pronuncia in parola, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati.

La pronuncia del 2024, invece, elenca le seguenti circostanze fattuali necessarie alla rilevazione d’ufficio della nullità in oggetto:

  1. l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia;
  2. la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare;
  3. l’epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia, dal momento che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale;
  4. il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore”;
  5. la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore.

Alla luce delle sopra indicate considerazioni, il giudice di merito ha rigettato l’eccezione di nullità totale o parziale della fideiussione omnibus sul presupposto che:

  1. la garanzia è stata prestata nel 2016, vale a dire in un periodo successivo a quello oggetto di esame della Banca d’Italia pertanto e che, pertanto, non può essere invocata l’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamento riconosce all’accertamento della Banca d’Italia.
  2. non è stato allegato, né provato, che l’attore-opponente (garante) sia stato privato di una facoltà di scelta tra prodotti e costretto ad accettare, per ottenere un finanziamento, contratti di fatto squilibrati in favore dell’istituto di credito;
  3. l’attore-opponente non ha allegato quali delle clausole in questione avrebbero influito (e come) sul credito fatto valere dall’istituto di credito.

Venendo all’eccezione di nullità totale o parziale delle fideiussioni specifiche per contrarietà anch’esse all’art. 2, Legge 287/90, in quanto riproduttive delle clausole dello schema ABI, il giudice ha chiarito che, sebbene esista un orientamento della Suprema Corte[6] che ritiene applicabili anche alle fideiussioni specifiche i principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2021, sopra richiamate, va dato seguito all’orientamento maggioritario[7], secondo cui il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 si applica esclusivamente alla fideiussione omnibus conforme al modello ABI e non alla fideiussione specifica.

Pertanto, l’accertamento della nullità per violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90 non riguarda fideiussioni specifiche stipulate attraverso negoziazioni personalizzate e non secondo il modulo ABI ritenuto anticoncorrenziale.

c) Per quanto riguarda, infine, l’eccezione di nullità parziale delle fideiussioni specifiche per violazione della disciplina in materia di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese[8], il giudice ha rigettato la doglianza dell’attore-opponente sul presupposto che l’art. 4.4[9], del D.M. 23 settembre 2005, fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, e non alle garanzie personali prestate da persone fisiche.

Da tale conseguenza, discende che le garanzie in parola sono valide e operanti, non essendo assimilabili a nessuna delle categorie specificamente delineate nel disposto normativo.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr., Cass., sez. un., 16.2.2016, n. 2951, la quale testualmente afferma che “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall’attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest’ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità”.

[2] Cfr., Cass., n. 17944, del 22.06.2023.

[3] L’art. 2, della Legge n. 287/90 recita che “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.

[4] Cfr. Cass. SS.UU. n. 41994, del 30 dicembre 2021, secondo cui secondo cui va dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni contenenti, tra le condizioni contrattuali, clausole analoghe, per contenuto o significato, a quelle che, già predisposte dall’ABI, sono state ritenute dalla Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, contrastanti con le previsioni dell’art. 2 comma 2, lett. a) e b) della Legge n. 287/1990, per le quali sia stato dimostrato il nesso di conseguenzialità (o collegamento funzionale) tra intesa concorrenziale a monte e contratto stipulato a valle.

[5] Cfr. Cass., n. 30383 del 2024 e Cass. ord., n. 1170, del 17.01.2025.

[6] Cfr., Cass., n. 27243, del 21.10.2024.

[7] Ex multis, Cass., n. 10689/2024; Cass., n. 18079/2024; Cass., n. 21841/2024; Cass., n. 657/2025.

[8] L’istituto trova la propria fonte normativa nel Decreto lgs. n. 662 del 23 dicembre 1996, ulteriormente regolamentato dal Decreto Ministeriale del 23 settembre 2005, che ha definito le condizioni di ammissibilità e le disposizioni generali per l’amministrazione del Fondo stesso.

[9] L’art. 4.4, del D.M. 23 settembre 2005 stabilisce che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.

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