Concordato entro il 30 settembre
Niente software ad hoc per l’invio autonomo del modello Concordato preventivo biennale: è più prudente l’invio del modello contestualmente alla trasmissione dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre per scongiurare eventuali differenze tra i dati comunicati in fase di adesione in forma autonoma e quelli presenti nella dichiarazione successivamente trasmessa entro il 31 ottobre. Questo […] L'articolo Concordato entro il 30 settembre proviene da Iusletter.

Niente software ad hoc per l’invio autonomo del modello Concordato preventivo biennale: è più prudente l’invio del modello contestualmente alla trasmissione dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre per scongiurare eventuali differenze tra i dati comunicati in fase di adesione in forma autonoma e quelli presenti nella dichiarazione successivamente trasmessa entro il 31 ottobre.
Questo è quanto dichiarato da Assosoftware in un comunicato stampa pubblicato ieri in cui viene ufficialmente indicato che i produttori, per il citato motivo, non implementeranno il flusso telematico separato di adesione al concordato preventivo biennale che sarà dunque esercitabile unicamente attraverso il programma che sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Di fatto la presa di posizione dell’Assosoftware ricalca quanto segnalato su ItaliaOggi del 15 aprile 2025 in cui si evidenziava, oltre i vantaggi, anche i rischi derivanti dall’invio autonomo del modello Concordato preventivo biennale che, in caso di difformità tra i dati comunicati e quelli presenti nella dichiarazione, si può innescare la causa di decadenza dal patto ex articolo 22 comma 1 lettera b) del dlgs 13/2024 (norma che ha introdotto e disciplina il Cpb).
Il comunicato di Assosoftware.
L’associazione dei produttori di software nel comunicato del 17 aprile segnala che non verranno implementati i flussi telematici per l’invio separato del modello Concordato preventivo biennale che potrà dunque essere inviato solo contestualmente alla dichiarazione dei redditi.
Va ricordato che con il provvedimento numero 172928/2025 pubblicato lo scorso 9 aprile l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il nuovo modello per l’adesione al patto fiscale per il biennio 2025-2026 prevedendo, a differenza dello scorso anno, la possibilità di invio separato dello stesso rispetto alla dichiarazione dei redditi.
Nel comunicato Assosoftware specifica che “in considerazione del breve intervallo di tempo tra il termine dell’invio dell’adesione al Cpb (attualmente fissato al 30 settembre nel decreto legge “Correttivo” in fase di pubblicazione in G.U.) e quello ordinario per l’invio delle dichiarazioni fiscali (31 ottobre) e delle ulteriori attività necessarie per la predisposizione e gestione del nuovo flusso telematico, i produttori di software associati ad AssoSoftware ritengono prudente e consigliato creare un unico flusso telematico con l’intera dichiarazione utilizzandolo anche per l’adesione al Concordato preventivo biennale, esattamente come fatto lo scorso anno.
Continua il comunicato precisando che secondo l’associazione dei produttori “una tale modalità si rende inoltre opportuna anche per scongiurare modifiche ai dati dichiarativi, successivamente all’invio dell’adesione, che potrebbero incidere sul calcolo della proposta e sulla scelta stessa di adesione al Cpb”.
Va infatti rilevato che, ai sensi dell’articolo 22 comma 1 lettera b) del dlgs 13/2024, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodo d’imposta qualora, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.
Opera in ogni caso “ombrello protettivo del 30%” disposto dall’Agenzia delle entrate con la circolare 18/E/2024 secondo cui, affinché l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di Concordato preventivo biennale, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso Cpb, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.
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