Composizione negoziata, la banca non chiude il fido
Il debitore che accede alla composizione negoziata deve poter continuare ad utilizzare le linee di fido e non rischiare che la sua iniziativa finisca per aggravare la crisi anziché risolverla. A ribadirlo è la Suprema corte di cassazione che, nel massimario del 30 gennaio scorso commenta la riscrittura del quinto comma dell’articolo 16 del Codice […] L'articolo Composizione negoziata, la banca non chiude il fido proviene da Iusletter.

Il debitore che accede alla composizione negoziata deve poter continuare ad utilizzare le linee di fido e non rischiare che la sua iniziativa finisca per aggravare la crisi anziché risolverla. A ribadirlo è la Suprema corte di cassazione che, nel massimario del 30 gennaio scorso commenta la riscrittura del quinto comma dell’articolo 16 del Codice della crisi e dell’insolvenza, effettuata dal Dlgs 136/2024 entrato in vigore il 29 settembre 2024.
Le banche quindi non solo non possono inibire la normale funzionalità delle linee di affidamento del debitore (revoca o semplice sospensione dell’operatività) solo a causa dell’accesso alla composizione negoziata, ma debbono anche valutare il merito creditizio sulla base del piano e rispettare più precisi e stringenti obblighi di comunicazione e trasparenza.
Restano ferme ovviamente le regole di vigilanza prudenziale, che prevalgono rispetto a qualsiasi diversa prescrizione normativa.
Gli effetti dannosi
Il punto non è banale. L’imprenditore che si renda conto, magari tempestivamente, di essere in crisi, e accede alla composizione negoziata per realizzare le necessarie azioni di recupero della redditività e di ristrutturazione patrimoniale, ha tra gli altri un grande timore: la reazione delle banche. Teme di perdere, proprio nel momento in cui la redditività latita ed i creditori cominciano ad accalcarsi alla porta per essere pagati, il sostegno indispensabile del sistema del credito. E il timore non è ingiustificato, dal momento che una reazione del sistema bancario troppo spesso solo difensiva e finalizzata a ridurre il proprio rischio finisce, come rileva la Suprema Corte, per rendere auto avverante la profezia infausta, cosicché il debitore che cerca alla luce del sole una soluzione ai propri problemi rischia invece di andare incontro alla sorte che voleva evitare.
In base al Dlgs 136, le banche non possono quindi modificare la classificazione del credito solo in ragione dell’accesso del debitore alla composizione negoziata. Devono valutare, all’apertura e nel corso delle trattative, se le azioni di risanamento pianificate siano adeguate e sufficienti e, aggiungiamo, se il comportamento del debitore nell’utilizzo delle linee di affidamento sia stato diligente e corretto. Se così non fosse, le regole di vigilanza prudenziale imporrebbero alla banca di considerare il declassamento del credito, e le conseguenze a quel punto non potrebbero che essere la riduzione drastica delle linee, fino alla loro revoca.
Revoca da giustificare
Se le linee di credito vengono revocate, la banca deve darne comunicazione agli organi amministrativi affinché possano assumere le necessarie contromisure a tutela del piano e del risanamento. La Cassazione sottolinea però che, ora, le nuove regole impongono anche di informare anche gli organi di controllo e soprattutto di spiegare le ragioni specifiche su cui la decisione di revoca è stata basata.
A facilitare la prosecuzione del rapporto banca-debitore in questa delicata fase interviene anche la nuova previsione, per cui la prosecuzione del rapporto non è motivo di responsabilità per la banca. La finalità è evidente, favorire l’erogazione di liquidità tutelando la banca da possibili accuse di concessione abusiva del credito.
Chi quindi, pur in crisi, delibera un piano di risanamento con sufficiente anticipo, prima che il recupero dell’equilibrio si presenti come una scalata troppo impervia e pericolosa, e conservi una corretta relazione con il sistema del credito utilizzando le linee di affidamento nelle regole, con eventuali violazioni minori e momentanee, non perduranti, e tali insomma da non condurre quando disvelate ad una revisione del merito creditizio ed al declassamento della qualità del credito, potrà ragionevolmente contare sul regolare funzionamento degli affidamenti durante il percorso. Eventuali diverse decisioni delle banche, dovranno essere comunicate e giustificate. Una ragione in più per muoversi in anticipo, ed utilizzare la composizione per la fase della crisi per cui è stata creata, quella precoce.
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