Buoni Fruttiferi Postali: obblighi di buona fede e prescrizione del diritto di credito.

Nota a Trib. Salerno, Sez. II, 30 aprile 2025, n. 1897.

Mag 6, 2025 - 17:22
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Buoni Fruttiferi Postali: obblighi di buona fede e prescrizione del diritto di credito.

Nota a Trib. Salerno, Sez. II, 30 aprile 2025, n. 1897.

di Caterina Vincenti

Studio Legale Vincenti

Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Salerno ha risolto una controversia riguardante un rapporto contrattuale tra due soggetti privati e Poste Italiane.

Con atto di citazione notificato nell’agosto 2023, tre persone fisiche hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno Poste Italiane chiedendo condanna al rimborso del capitale versato al momento della sottoscrizione – verificatosi in data 10.01.02 – di tre buoni fruttiferi postali cointestati del valore complessivo di € 30.000,00, oltre interessi del 35% sul capitale oltre la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata dalla richiesta al pagamento ed interessi compensativi.

Costituendosi in giudizio, Poste ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato poiché detti buoni, sottoscritti nel gennaio e nel febbraio 2002, appartengono alla tipologia AA3 e pertanto raggiungono la massima fruttuosità al termine del settimo anno successivo alla sottoscrizione; di conseguenza il termine prescrizionale di 10 anni – entro il quale i ricorrenti avrebbero potuto esercitare il diritto al rimborso – decorre al termine del settimo anno successivo alla sottoscrizione.

Il Tribunale di Salerno ha accolto la pretesa attorea sulla base delle seguenti considerazioni.

Innanzitutto, mentre la scadenza segna il termine a partire dal quale il buono postale non è più fruttifero – quindi non produce più interessi -, la prescrizione – che decorre a partire dalla scadenza dei buoni -, comporta l’estinzione del diritto a ottenere il rimborso sia del capitale versato che degli interessi.

I ricorrenti hanno dedotto il mancato assolvimento dell’onere informativo da parte di Poste Italiane poiché, al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non venne consegnato loro alcun foglio informativo (FIA), né fornita alcuna indicazione sulla scadenza degli stessi o sulla data in cui ne sarebbe maturata la prescrizione. La controparte ha eccepito tale deduzione, ritenendo di aver consegnato il foglio illustrativo e di aver aderito all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini informativi, sarebbe sufficiente esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi consegnati ai sottoscrittori il dettaglio delle caratteristiche dei
buoni fruttiferi postali.

In generale, il rapporto intercorrente tra i sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali e l’ente che li colloca e gestisce ha natura contrattuale e, come tale, è regolato secondo le condizioni stabilite al momento dell’emissione dei tutoli stessi e richiamate nel documento. È costante in giurisprudenza la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione, sia pure con diverse conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione: in ogni caso, tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali e ha portato a ritenere che le modificazioni trovassero ingresso all’interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c. La condotta dell’ente che ha collocato i buoni va, dunque, valutata alla luce della regolamentazione dello specifico rapporto sottesa alla emissione dei titoli in questione e che viene individuata nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 dicembre 2000, recante Condizioni generali di emissione di buoni fruttiferi postali (pubblicato in GU Serie Generale n. 300 del
27/12/2000).
Nessuna indicazione della prescrizione del diritto derivante dai buoni emessi risulta essere stata apposta su quelli oggetto di causa: ne deriva che i titolari di tali buoni non avrebbero potuto desumere dalla sola lettura del titolo di legittimazione alcun elemento utile alla conoscenza dei termini di prescrizione del diritto nascente dalla titolarità stessa dei buoni fruttiferi in questione, né sulla scadenza del termine dell’investimento quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione. Pertanto, sarebbe stato necessario verificare se gli attori avrebbero potuto acquisire altrove le informazioni necessarie relativamente ai caratteri dei buoni sottoscritti: anche a tale considerazione è stata data risposta negativa, per cui il Tribunale ha accertato che i consumatori non sono stati posti in condizione di attivarsi per la riscossione di capitale e interessi investiti nel termine di prescrizione decennale.

In casi del tutto analoghi, la giurisprudenza di merito ha affermato – e tale assunto è stato condiviso dal Tribunale di Salerno – che rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportano indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza (che costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso) e a fronte della mancata consegna di specifici fogli informativi al momento della loro sottoscrizione, si deve ritenere che l’intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e informazione.

In effetti, va osservato che il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, così come regolato anche dalla disciplina ministeriale in materia, impone una condotta improntata alla correttezza e buona fede, quali principi che devono informare l’esecuzione del contratto da parte dei contraenti. La buona fede intesa come clausola generale del contratto si configura, innanzitutto, come obbligo di avviso e protezione dell’altra parte, in un rapporto basato sul reciproco affidamento.: non è, quindi, da intendere come una generica solidarietà reciproca tra le parti ma è una specifica lealtà che si impone tra due individui legati da un rapporto contrattuale. Nella buona fede contrattuale, in altre parole, si fa riferimento all’impegno delle parti di adempiere in ottemperanza delle altrui aspettative e in un contesto improntato sul dovere di fedeltà e cooperazione.

Inoltre, gli obblighi di buona fede si specificano anche nei doveri di avviso e di informazione della controparte in ordine alle circostanze rilevanti per l’esecuzione del contratto: tali doveri si concretizzano nell’obbligo della parte di mantenere una condotta che tenga in considerazione l’utilità dell’altra parte, anche al di là delle prescrizioni contrattuali.

Da ultimo, il Tribunale di Salerno ha verificato se l’inadempimento informativo di Poste Italiane abbia rilevato ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, ossia se esso costituisca un impedimento alla possibilità di far valere il diritto ai sensi dell’art. 2935 c.c. Il Giudice campano ha rilevato che l’impedimento ai sensi dell’art. 2935 c.c. è solo quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l’art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione (salva l’ipotesi di dolo).
L’ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento nell’inadempimento del convenuto (che colloca e gestisce i titoli) e che, in tal modo, non ha consentito ai titolari del diritto di acquisire consapevolezza sulla necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto. Il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai buoni in questione ha cominciato a decorrere dal giorno in cui tale diritto poteva effettivamente essere fatto valere: ne deriva che il diritto degli attori a percepire il capitale e gli interessi relativamente ai buoni sottoscritti non si è estinto per prescrizione.

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